Sentenza del 25/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Motivazione atti accertamento - Utilizzo di dichiarazioni rese da terzi - Prova dell'effettività' delle operazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che gli atti di accertamento fossero illegittimi perché motivati mediante rinvio al verbale della Guardia di Finanza, fondati anche su dichiarazioni di soggetti terzi e privi di adeguata prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate. La controversia riguardava inoltre la ripartizione dell’onere della prova: se l’Amministrazione debba dimostrare l’inesistenza delle operazioni e se il contribuente possa provare l’effettività mediante fatture, registrazioni contabili e pagamenti.
La decisione
La tesi dell’Amministrazione è stata ritenuta conforme ai principi consolidati. La motivazione per relationem è legittima quando richiama conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza, purché si tratti di elementi conosciuti o conoscibili dal contribuente. È inoltre legittimo fondare l’accertamento anche su dichiarazioni rese da terzi. Una volta che l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, l’inesistenza delle operazioni, l’onere della prova si trasferisce al contribuente. La semplice esibizione delle fatture, la loro registrazione contabile e i normali mezzi di pagamento non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’effettività delle operazioni, poiché possono essere utilizzati anche per conferire una parvenza di realtà a operazioni fittizie.
Norme richiamate
Principio della motivazione per relationem degli atti tributari
La motivazione degli atti di accertamento per relationem non è illegittima quando vi è il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla G.d.F.
Il rinvio al verbale della Guardia di Finanza è ammissibile quando consente al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento dell’accertamento e l’Ufficio ne condivida le conclusioni.
Principio di utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi
È legittimo l’avviso di accertamento che trae fondamento anche da dichiarazioni rese da terzi.
Le dichiarazioni di soggetti estranei al rapporto tributario possono essere utilizzate come elementi indiziari o presuntivi, da valutare insieme agli altri elementi disponibili.
Regola sull’onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti
Una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche per presunzioni, che l’operazione non è mai stata posta in essere, l’onere probatorio si sposta in capo al contribuente.
L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a contestare l’effettività dell’operazione; successivamente il contribuente deve dimostrare concretamente che la cessione o prestazione si è realmente verificata.
Principio di insufficienza della documentazione meramente formale
La prova dell’effettività delle operazioni non potrà consistere nella semplice esibizione della fattura o nella loro formale scritturazione, né tanto meno nei mezzi di pagamento.
Fatture, registrazioni contabili e pagamenti costituiscono elementi formali non decisivi se non sono accompagnati da ulteriori riscontri sostanziali, come contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti commerciali e prova della prestazione ricevuta.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è generalmente valida quando l’atto richiama un verbale o un documento già portato a conoscenza del contribuente e consente di comprendere le ragioni dell’accertamento.
- Le dichiarazioni di terzi possono concorrere alla prova dell’evasione, anche se devono essere valutate insieme agli altri elementi e non necessariamente costituiscono, da sole, una prova definitiva.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può iniziare da presunzioni gravi, precise e concordanti; se tali elementi mettono seriamente in dubbio l’operazione, il contribuente deve fornire una prova concreta e sostanziale della sua effettività.
- La regolarità formale della contabilità non garantisce da sola la realtà dell’operazione: occorre dimostrare la concreta esecuzione della cessione o della prestazione e la sua coerenza economica e commerciale.
- I pagamenti tracciabili sono utili ma non decisivi, perché anche un’operazione fittizia può essere accompagnata da movimenti finanziari predisposti per simulare una transazione reale.
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