Sentenza del 25/01/2017 n. 1962 - Corte di Cassazione
IRPEG-Crediti maturati-Rimborso- Ritardato adempimento - Danno da svalutazione monetaria - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il credito IVA relativo all'anno d'imposta 2005 non potesse essere riconosciuto perché la contribuente non aveva presentato la dichiarazione IVA insieme al Modello Unico. Secondo l'Amministrazione, l'omessa dichiarazione impediva di utilizzare il credito indicato successivamente nella dichiarazione integrativa del 28 febbraio 2007. La società ha sostenuto invece che il credito era stato comunque comunicato all'Ufficio e che la sua esistenza non era stata contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17757/2016, ha stabilito che, anche in mancanza della dichiarazione annuale, il credito IVA può essere riconosciuto se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, purché il credito sia stato fatto valere entro i termini previsti. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che il credito era stato comunicato all'Amministrazione e non era stato contestato, sicché il disconoscimento fondato esclusivamente sull'omessa dichiarazione non era legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
La disposizione disciplina il riconoscimento e l'utilizzo dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione, ma non consente di negare automaticamente il credito quando l'omissione riguarda un adempimento formale e siano dimostrati i requisiti sostanziali della detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La norma regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La cartella emessa a seguito di tale controllo non può disconoscere un credito IVA per la sola omissione dichiarativa quando il contribuente possa provare in giudizio l'effettiva sussistenza del credito.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757/2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta [...] sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Nel sistema IVA prevale il principio di neutralità dell'imposta: gli adempimenti formali non possono comprimere il diritto alla detrazione quando il contribuente dimostri che gli acquisti sono stati effettivamente assoggettati a IVA, effettuati da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili.
Artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Le disposizioni disciplinano la definizione semplificata del procedimento in cassazione.
Massime di principio
- L'omessa o irregolare presentazione della dichiarazione IVA costituisce un'inadempienza formale, ma non determina automaticamente la perdita del credito se il contribuente dimostra i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.
- In caso di contestazione, il contribuente deve provare l'effettività degli acquisti, l'assoggettamento a IVA, la propria qualità di soggetto passivo e la destinazione degli acquisti a operazioni imponibili.
- Il credito deve essere fatto valere entro i termini previsti dalla normativa; il rispetto dei termini e la documentazione contabile sono essenziali per evitare la decadenza.
- Nel giudizio contro una cartella derivante da controllo automatizzato, il giudice tributario può esaminare la documentazione e riconoscere il credito anche se esso non è stato indicato nella dichiarazione annuale, soprattutto quando l'Amministrazione non ne contesti concretamente l'esistenza.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che meri errori o omissioni formali prevalgano sulla realtà economica dell'operazione, purché non vi siano frodi, abusi o carenze nella prova dei requisiti sostanziali.
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