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Sentenza

Sentenza del 25/01/2017 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Successioni e donazioni - Beni culturali - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa degli eredi è stata accolta. È stato riconosciuto che la mancanza dell'attestazione formale non impedisce necessariamente l'agevolazione quando gli interessati abbiano richiesto tempestivamente il rilascio del documento e l'autorità competente sia rimasta inerte. In tale situazione, gli eredi possono provare concretamente l'adempimento degli obblighi di conservazione e protezione e la sussistenza degli altri presupposti dell'esenzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare l'esenzione o esclusione dall'attivo ereditario prevista per i beni culturali quando, insieme alla dichiarazione di successione, non fosse stata presentata l'attestazione della competente autorità circa l'adempimento degli obblighi di conservazione e protezione derivanti dal vincolo. Gli eredi sostenevano che l'assenza dell'attestazione non dipendesse da loro, avendo sollecitato la Soprintendenza, rimasta inerte, e che fosse comunque possibile dimostrare con altri mezzi l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 1089/1939

    La normativa di tutela dei beni culturali fonda gli obblighi di conservazione e protezione connessi al vincolo culturale, il cui rispetto costituisce presupposto per il trattamento fiscale agevolato.

  • Legge n. 346/1990, art. 12

    La disposizione prevede l'esclusione dei beni culturali dall'attivo ereditario, subordinandola alla prova dell'adempimento degli obblighi derivanti dal vincolo. L'attestazione dell'autorità competente è il mezzo ordinario di prova, ma la sua mancanza può essere superata mediante prove alternative quando sia stata richiesta e l'amministrazione competente sia rimasta inerte.

Massime di principio

  • Un adempimento documentale richiesto per ottenere un'agevolazione non dovrebbe pregiudicare il contribuente quando egli abbia fatto quanto necessario per ottenerlo e la mancata produzione dipenda dall'inerzia dell'autorità competente.
  • È opportuno presentare tempestivamente alla Soprintendenza la richiesta di attestazione, conservarne la prova e documentare ogni sollecito, così da dimostrare la non imputabilità dell'assenza del documento.
  • In caso di inerzia amministrativa, possono assumere rilievo prove alternative idonee a dimostrare in concreto il rispetto degli obblighi di conservazione e protezione e tutti gli altri presupposti dell'agevolazione.
  • La deroga alla produzione dell'attestazione non è automatica: il contribuente deve dimostrare sia di aver richiesto il documento sia l'effettiva sussistenza delle condizioni sostanziali previste dalla legge.

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