Sentenza del 25/01/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento induttivo o sintetico - Prova contraria - Riferimento alla posizione reddituale dell'intero nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito complessivo netto effettuata dall'Amministrazione mediante i coefficienti presuntivi del cosiddetto redditometro, sostenendo che le spese considerate non erano necessariamente riconducibili esclusivamente alla sua capacità contributiva. In particolare, ha prodotto assegni del coniuge per dimostrare che quest'ultimo aveva partecipato alle spese di mantenimento del nucleo familiare, incidendo quindi sulla presunzione di reddito attribuita al contribuente.
La decisione
La prova contraria è stata ritenuta ammissibile e rilevante. Gli assegni del coniuge possono essere valutati per dimostrare la partecipazione del coniuge alle spese familiari e possono essere utilizzati dal giudice anche per rideterminare l'ammontare del reddito accertato e, conseguentemente, la maggiore imposta dovuta. L'accertamento sintetico non deve quindi considerare automaticamente tutte le spese familiari come sostenute dal solo contribuente.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente la determinazione sintetica del reddito complessivo netto sulla base di elementi e coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali. La presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, anche documentale, idonea a dimostrare che le spese sono state sostenute, in tutto o in parte, da altri componenti del nucleo familiare.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico mediante redditometro, la capacità di spesa non deve essere imputata automaticamente a un solo componente della famiglia: occorre considerare la situazione economica dell'intero nucleo familiare.
- Il contribuente può fornire prova contraria anche attraverso documenti bancari, come assegni o altri pagamenti effettuati dal coniuge, purché siano collegabili alle spese contestate e dimostrino concretamente la partecipazione del coniuge.
- La prova contraria non deve necessariamente eliminare integralmente la presunzione fiscale: può anche condurre a una riduzione del reddito sinteticamente determinato e dell'imposta dovuta.
- È opportuno conservare documentazione idonea a collegare le disponibilità economiche del coniuge alle specifiche spese familiari, poiché la mera allegazione astratta dell'esistenza di redditi familiari potrebbe non essere sufficiente.
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