Sentenza n. 5144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 745/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e contestuale ordine di rimozione di manufatti abusivi realizzati in un capannone adibito ad autolavaggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria e il conseguente ordine di rimozione. In appello ha dedotto: violazione dell’art. 73 c.p.a., perché il TAR avrebbe rilevato solo in sentenza la natura plurimotivata dell’atto; erroneità della qualificazione del provvedimento come plurimotivato e conseguente omesso esame del motivo relativo alla difformità tra il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il diniego definitivo; erroneità nel ritenere unitario l’intervento edilizio e nel negare la possibilità di una sanatoria parziale dei diversi manufatti; erroneità nel ritenere non sanabile una tettoia collocata a 16 metri dalla via Ferrari, sostenendo che l’area fosse interna al centro abitato, che il limite di arretramento fosse quindi di 10 metri e che le previsioni del PRG fossero state superate o eterointegrate dal Codice della strada; omesso esame di tutti i motivi dedotti in primo grado. L’appellante ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della pendenza di una nuova istanza di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la nuova domanda ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 fosse fondata su presupposti diversi, soggetta ad autonoma valutazione e comunque idonea a paralizzare temporaneamente l’ordine di rimozione sino alla sua definizione. Nel merito, ha respinto il motivo relativo alla sanatoria parziale: quando la domanda riguarda un intervento edilizio strutturalmente unitario, la verifica di conformità deve investire globalmente tutte le opere abusive e non sono ammissibili sanatorie parziali o condizionate. La non sanabilità anche di una sola delle opere comprese nell’intervento rende quindi non accoglibile l’intera istanza. La tettoia è stata correttamente ritenuta non sanabile perché realizzata a 16 metri dalla via Ferrari, mentre l’art. 60.6.1. delle NTA del PRG del 1980 imponeva, per le strade di tipo C collocate all’esterno del centro edificato, una fascia di rispetto di 30 metri. La delibera comunale del 2003, relativa alla delimitazione del centro abitato ai fini della disciplina stradale, non dimostrava l’inclusione dell’area nel centro edificato rilevante ai fini dell’applicazione delle NTA; inoltre, il certificato di destinazione urbanistica del 2010 attestava che l’immobile era esterno al centro edificato ai fini urbanistici. Il Codice della strada non aveva sostituito le previsioni del PRG, espressione della potestà pianificatoria comunale. Difettando la doppia conformità, il diniego era legittimo. Poiché la non sanabilità della tettoia era sufficiente a giustificare il rigetto integrale dell’istanza, il TAR poteva non esaminare le censure relative alle altre opere, compreso il motivo sulla mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale. La qualificazione dell’atto come plurimotivato risultava pertanto irrilevante. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
la sanatoria deve essere globale, non potendosi ammettere sanatorie parziali o condizionate
L’accertamento di conformità deve riguardare l’intervento abusivo nella sua interezza; la non sanabilità di una sola delle opere comprese nell’intervento impedisce l’accoglimento dell’intera istanza.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis è autonoma e fondata su presupposti diversi rispetto alla precedente domanda ex art. 36; la sua pendenza non impone il rinvio del giudizio quando non incide sull’esito della controversia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa alla difformità tra preavviso di rigetto e provvedimento definitivo può essere assorbita quando, anche a prescindere da essa, la non sanabilità di una delle opere imponeva il rigetto integrale dell’istanza.
art. 73 c.p.a.
Non ricorrono i presupposti per il rinvio della causa quando la pendenza di una nuova istanza amministrativa non incide sull’esito del giudizio e l’istanza è autonoma rispetto a quella oggetto della controversia.
art. 60.6.1. NTA del PRG del 1980
per le strade di tipo C, fascia di rispetto di 10 metri all’interno del centro edificato e di 30 metri all’esterno del centro edificato
La tettoia realizzata a 16 metri da una strada di tipo C è non conforme e non sanabile se l’area è esterna al centro edificato rilevante ai fini urbanistici.
art. 4 d.lgs. n. 285/1992
La delimitazione del centro abitato effettuata ai fini dell’attuazione della disciplina stradale non equivale necessariamente alla delimitazione del centro edificato rilevante ai fini dell’applicazione delle norme tecniche del PRG.
Massime di principio
- Quando una domanda di accertamento di conformità riguarda opere abusive funzionalmente e strutturalmente riconducibili a un unico intervento edilizio, la verifica deve essere globale e riferita alla totalità dell’intervento; non sono ammissibili sanatorie parziali o condizionate.
- La non conformità urbanistico-edilizia anche di una sola delle opere comprese nell’intervento unitario è sufficiente a giustificare il diniego dell’intera domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
- Il principio della valutazione unitaria delle opere edilizie opera sia per determinare l’impatto complessivo dell’intervento sul territorio sia, a maggior ragione, per verificare la sanabilità dell’intervento unitario; il privato non può frazionare gli abusi per ottenere la sanatoria soltanto delle opere conformi.
- Il giudice può omettere o assorbire l’esame delle ulteriori censure quando abbia accertato la legittimità di una ragione autonoma e sufficiente a sostenere il diniego integrale della sanatoria, anche se l’atto sia o meno qualificabile come plurimotivato.
- La delimitazione del centro abitato effettuata ai fini della disciplina stradale non dimostra, di per sé, l’inclusione dell’area nel centro edificato rilevante ai fini dell’applicazione delle fasce di rispetto previste dalle norme tecniche dello strumento urbanistico.
- Le previsioni del piano regolatore sulle distanze e sulle fasce di rispetto possono stabilire una disciplina più rigorosa di quella generale desumibile dal Codice della strada, in quanto espressione della potestà comunale di pianificazione urbanistica.
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