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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03172/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Levante Oronzo ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della notifica dell'avviso di udienza preliminare per essere stata consegnata al nipote Paolo Serrati, soggetto non convivente, in violazione dell'art. 157 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 441, comma 5, c.p.p. (mancata acquisizione di un atto/prova dopo l'ammissione al rito abbreviato) e all'art. 131-bis c.p. (sospensione/attenuazione), sostenendo che la falsità sarebbe stata "innocua" perché successivamente l'autorizzazione richiesta era stata comunque rilasciata; (3) censura sul trattamento sanzionatorio (richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e valutazione dei precedenti penali, ritenuti risalenti) contestando la determinazione della pena da parte della corte d'appello; (4) estinzione del reato per prescrizione, considerando il delitto come istantaneo al momento della dichiarazione mendace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tutti e quattro i motivi. Motivo 1: inammissibile e manifestamente infondato perché la relata di notifica qualificava il nipote come "persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)" e la giurisprudenza ammette la validità della notifica consegnata a familiari presenti e ritenuti conviventi dal notificatore (art. 157 c.p.p.). Motivo 2: inammissibile; il potere del giudice di integrare d'ufficio la prova ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p. è discrizionabile e il mancato esercizio non è sindacabile in cassazione; inoltre la dichiarazione falsa non è "innocua" perché l'omissione delle condanne richieste nel modulo era rilevante per la valutazione discrezionale dell'amministrazione, perciò corretta l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. da parte della corte d'appello. Motivo 3: inammissibile per genericità e perché la corte d'appello ha motivato la riduzione della pena tenendo conto dei precedenti, negando implicitamente le attenuanti generiche; la cassazione non può riesaminare valutazioni meramente discrezionali o doglianze rinviate genericamente ad atti precedenti. Motivo 4: inammissibile e manifestamente infondato; anche secondo la data di consumazione più favorevole al ricorrente (25/05/2018) il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata, e il ricorrente non ha fornito elementi incontrovertibili a sostegno della prescrizione. Esito processuale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica degli atti al domicilio dell'imputato; la corte interpreta che la notifica a mani di un familiare indicato come "convivente (anche temporaneamente)" è idonea a dimostrare la conoscenza dell'atto e legittima il prosieguo del processo in assenza dell'imputato.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice del giudizio abbreviato un potere discrezionale di integrazione della prova d'ufficio; la giurisprudenza e la Corte ritengono che il mancato esercizio di tale potere sia una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma agevolativa/attenuativa la cui applicabilità è esclusa quando la condotta abbia rilevanza grave e sia finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto la falsità non "innocua" e quindi non applicabile l'art. 131-bis.

  • art. 483, cod. pen.

    Norma delittuosa in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna in primo grado; la sentenza d'appello ha confermato la responsabilità e la Cassazione non ha annullato tale accertamento sostanziale.

  • artt. 157, 160, 161, cod. pen.

    Richiamati ai fini del calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha rilevato che, anche computando dalla data della dichiarazione mendace (25/05/2018), il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso alla data considerata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).

Massime di principio

  • La notifica a persone presenti presso il domicilio dell'imputato può ritenersi valida anche se la persona non convive stabilmente, purché l'ufficiale giudiziario possa ragionevolmente ritenere che si tratti di una situazione di convivenza (anche temporanea).
  • Nel giudizio abbreviato il potere del giudice di integrare d'ufficio la prova (art. 441, comma 5, c.p.p.) è discrezionale; il mancato esercizio di tale potere in genere non è sindacabile in Cassazione.
  • La nozione di "falso innocuo" richiede che l'alterazione o l'infedeltà siano irrilevanti rispetto alla funzione documentale dell'atto; se la falsa dichiarazione incide sulla valutazione discrezionale di una pubblica amministrazione (es. rilascio di un'autorizzazione), difficilmente potrà essere qualificata come innocua.
  • Le censure generiche o i richiami per relationem ai motivi già svolti in grado non sono sufficienti in Cassazione: i motivi devono esporre in modo specifico le ragioni di diritto e i punti di fatto contestati.
  • La doglianza sulla prescrizione invocata per la prima volta in Cassazione richiede che il ricorrente fornisca elementi chiari e incontrovertibili sul momento di consumazione e sugli atti interruttivi; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • La rilevanza penale e la determinazione della pena (valutazioni sui precedenti e sulle attenuanti) sono spesso valutazioni di merito che la Cassazione non riforma se la motivazione della corte territoriale è logicamente coerente.

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