Sentenza del 04/12/2015 n. 24774 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato un avviso di accertamento ai fini IRPEG e IRAP per il 2003. L'Ufficio contestava acquisti effettuati dalla Malesia e da Singapore non indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi, omissione che comportava l'indeducibilità dei relativi costi ai sensi dell'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del TUIR allora vigente, oggi art. 110, commi 10 e 11. La società sosteneva inoltre di poter sanare l'omissione mediante dichiarazione integrativa anche dopo l'invio di un questionario e la richiesta di documenti da parte dell'Ufficio, e invocava l'applicazione retroattiva delle modifiche normative intervenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione della retroattività delle norme o della possibilità di presentare la dichiarazione integrativa. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non collegato alla concreta fattispecie. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi relativo al fatto controverso e alle ragioni dell'asserita insufficienza motivazionale; inoltre, anche riqualificato come violazione di legge, risultava privo di un quesito idoneo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
TUIR del 1986, art. 76, commi 7-bis e 7-ter, oggi art. 110, commi 10 e 11
Prevedeva, per determinate operazioni con imprese residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, obblighi di separata indicazione in dichiarazione e conseguenze in termini di deducibilità dei costi.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
Disciplina la possibilità di presentare dichiarazioni integrative, ma la sentenza impugnata aveva escluso che tale facoltà potesse essere esercitata dopo l'inizio di attività di accertamento conosciute dal contribuente. La Cassazione non ha esaminato nel merito questa interpretazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3, e comma 3-bis
La contribuente ne invocava l'applicazione retroattiva in relazione alle modifiche sanzionatorie, ma la Corte non ha affrontato la questione sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303
Disposizioni richiamate dalla contribuente per sostenere la modifica dell'art. 110, comma 11, del TUIR e la retroattività della disciplina sanzionatoria. Anche su questo punto non vi è stata una pronuncia di merito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva che i motivi di ricorso per cassazione contenessero quesiti di diritto specifici e calati nel caso concreto e, per i vizi motivazionali, un autonomo momento di sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza della motivazione. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosi requisiti formali: un quesito di diritto astratto o teorico, non collegato agli errori concreti della sentenza impugnata, può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare in modo autonomo e sintetico quale sia il fatto controverso, dove la motivazione sia omessa o insufficiente e perché tale carenza impedisca di comprendere la decisione.
- La Corte di cassazione può arrestarsi alle questioni di ammissibilità senza esaminare la correttezza sostanziale dell'accertamento fiscale o l'interpretazione delle norme tributarie invocate.
- La possibilità di correggere omissioni dichiarative mediante dichiarazione integrativa può essere soggetta a limiti temporali e procedurali, soprattutto quando il contribuente abbia già ricevuto questionari, richieste documentali o altri atti indicativi dell'avvio di un controllo.
- Le questioni sulla retroattività di modifiche normative, comprese quelle relative alle sanzioni, devono essere formulate con riferimento preciso alla fattispecie concreta e all'effettiva incidenza della norma sulla decisione impugnata.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche quando il ricorso non viene respinto nel merito, ma viene dichiarato inammissibile.
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