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Sentenza

Sentenza del 10/05/2018 n. 5567 - Comm. Trib. Prov. Catania

Rateazione in pendenza di ricorso - Acquiescenza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di considerare come acquiescenza, cioè come accettazione definitiva della pretesa fiscale e rinuncia a contestarla, la richiesta e l'ottenimento della rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, effettuati senza riserve durante la pendenza del ricorso. Il contribuente sosteneva invece che la rateizzazione costituisse soltanto una modalità per adempiere o ottenere un beneficio nella riscossione, senza implicare il riconoscimento della debenza del tributo sotto il profilo dell'an debeatur.

La decisione

La tesi dell'acquiescenza è stata esclusa. La semplice richiesta o accettazione della rateizzazione non preclude la contestazione giudiziale della debenza del tributo, anche se presentata senza riserve, perché il mero riconoscimento dell'obbligo di pagamento contenuto in atti della procedura di accertamento o riscossione non determina automaticamente la rinuncia a impugnare. La preclusione può operare soltanto quando siano scaduti i termini per impugnare e il rapporto tributario possa considerarsi estinto.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di acquiescenza tributaria

    In materia tributaria, non costituisce acquiescenza da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento.

    La rateizzazione è normalmente una modalità di pagamento o di accesso a un beneficio della riscossione e non equivale, da sola, a una rinuncia alla contestazione della pretesa fiscale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 3347 dell'8 febbraio 2017

    La Corte ha affermato che gli atti della procedura di accertamento e riscossione, inclusi pagamenti e domande di rateizzazione, non producono automaticamente l'effetto di impedire la contestazione dell'an debeatur, salvo scadenza dei termini di impugnazione ed estinzione del rapporto tributario.

Massime di principio

  • La richiesta o l'ottenimento della rateizzazione di una cartella non implica, di per sé, acquiescenza né rinuncia al ricorso.
  • Il pagamento parziale o rateale può essere compatibile con la contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del tributo, soprattutto quando il rapporto tributario è ancora sub iudice.
  • Per stabilire se vi sia stata acquiescenza occorre verificare non solo la richiesta di rateizzazione, ma anche l'eventuale presenza di una dichiarazione espressa di rinuncia, l'accettazione definitiva della pretesa e la scadenza dei termini per impugnare.
  • La rateizzazione incide principalmente sulle modalità di riscossione e non dimostra necessariamente il riconoscimento dell'an debeatur.
  • Quando i termini di impugnazione sono ancora aperti o il ricorso è pendente, la rateizzazione non dovrebbe essere interpretata automaticamente come rinuncia alla tutela giudiziale.

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