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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18996/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, per due unità immobiliari a destinazione speciale site nel Comune di Spinazzola, le rendite proposte tramite procedura DOCFA. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti ritenendo carenti di motivazione gli atti, perché il richiamo a un metodo comparativo non era accompagnato dall'indicazione degli immobili comparati. La CTR aveva confermato, affermando che per gli immobili del gruppo catastale D la rendita doveva essere determinata con stima diretta, che il ricorso a una stima comparativa e l'assenza di sopralluogo avevano invalidato la classificazione e che l'avviso era nullo per difetto di motivazione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla procedura DOCFA e sulla motivazione degli atti amministrativi, sostenendo che, a seguito di stima diretta, l'obbligo motivazionale è attenuato e che il contribuente era comunque posto in condizione di conoscere la pretesa. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per violazione della disciplina catastale, sostenendo che la rendita era stata determinata correttamente secondo il valore venale e che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità della stima diretta fondata anche su dati di mercato, nonché illegittimamente preteso un previo sopralluogo.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi. Ha affermato che, per gli immobili a destinazione speciale del gruppo catastale D, la rendita deve essere determinata mediante stima diretta per ogni singola unità; tale stima può essere costruita anche con un procedimento indiretto basato sul valore del capitale fondiario, senza che ciò la trasformi in una stima comparativa in senso proprio. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento DOCFA, la stima diretta è atto conoscibile dal contribuente e la mancata allegazione o riproduzione nell'avviso non integra, di per sé, difetto di motivazione. La Corte ha inoltre escluso che la legge richieda necessariamente un sopralluogo, potendo l'Amministrazione basarsi su risultanze documentali specifiche. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché verifichi la congruità della rendita attribuita anche alla luce delle censure della parte privata e della perizia allegata; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato per la procedura DOCFA e per la formazione della rendita catastale sulla base della proposta del contribuente e della successiva valutazione dell'Ufficio.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari.

  • art. 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652

    "La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della L. 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche"

    Per gli immobili a destinazione speciale o singolare la rendita va determinata con stima diretta per singola unità.

  • artt. 27, 28, 29 e 30 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Richiamati come disciplina regolamentare della stima catastale e delle modalità di determinazione della rendita.

  • artt. 15 e seguenti d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Indicati come disciplina del procedimento diretto di stima, fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile, al netto di spese e perdite.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Indicati come disciplina del procedimento indiretto di stima, basato sul valore del capitale fondiario e, se del caso, sul costo di ricostruzione depurato dal deprezzamento.

  • art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della determinazione catastale delle rendite secondo i criteri di legge.

  • art. 7 d.P.R. n. 604 del 1973

    Richiamato dalla Corte per confermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere classificati mediante stima diretta.

  • art. 28 l. 8 giugno 1936, n. 1231

    Richiamato nel testo dell'art. 10 r.d. n. 652/1939 per individuare i fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata in tema di motivazione degli atti tributari.

  • L. 8 giugno 1936, n. 1231

    Richiamata nel testo normativo dell'art. 10 r.d. n. 652/1939.

  • L. 19 aprile 1994, n. 701

    Nel testo è richiamato il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 come regolamento della procedura DOCFA.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale deve essere determinata con stima diretta della singola unità, ma la stima può essere costruita anche tramite un procedimento indiretto basato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione, purché rimanga una valutazione mirata delle caratteristiche specifiche del bene.
  • La motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatta quando la stima diretta è stata effettuata nell'ambito di un procedimento partecipato e il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; la mancata riproduzione o allegazione della stima nell'atto non integra di per sé difetto di motivazione.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D non è richiesto, come requisito legale di validità della stima, un previo sopralluogo; l'Amministrazione può fondarsi su documentazione specifica già in suo possesso.
  • Il richiamo a dati di mercato o a valori comparativi non esclude automaticamente la natura di stima diretta, se la nuova rendita è comunque ricondotta a una valutazione specifica del singolo immobile e delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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