Cassazione Penale, Sentenza n. 1099/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo che li aveva confermati colpevoli del reato di furto aggravato, deducendo quattro censure: 1) i beni asportati sarebbero stati in stato di abbandono e assimilabili a rifiuti, sicché mancherebbe il furto; 2) non sussisterebbe la circostanza aggravante della violenza sulle cose perché gli imputati avrebbero solo raccolto materiali trovati a terra e non avrebbero manomesso le tubature; 3) doveva essere riconosciuta l'attenuante di modesta entità del danno in relazione al basso valore della refurtiva e all'assenza di danno rilevante alla proprietà; 4) non doveva essere riconosciuta la recidiva perché l'evento era di scarsa offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la sentenza di merito. Ha condiviso la ricostruzione della Corte di appello secondo cui i ricorrenti si erano introdotti in un terreno recintato scavalcando la recinzione, si erano impossessati di vari beni tra cui due motorini elettrici asportati smontandoli dalle tubature, avendo con sé arnesi da scasso; da tali elementi è stata ricavata la prova della violenza sulle cose. Le censure relative allo stato di abbandono dei beni, alla buona fede, all'attenuante per il modesto valore e all'esclusione della recidiva sono state ritenute mere rielaborazioni in fatto già valutate dai giudici di merito e non idonee a fondare il ricorso in Cassazione. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Definisce il reato di furto; la corte conferma che l'appropriazione di cose altrui, anche se trovate su un fondo, integra il furto quando vi è introdursi nell'area recintata e impossessarsi dei beni
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante per furto commesso con violenza sulle cose; la corte ha ritenuto provato l'elemento mediante i fatti materiali (tubi tranciati, motorini divelti, arnesi da scasso)
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per il modesto valore del danno; la Corte ha ritenuto che la mera asserzione del modesto valore non abbia prevalso sulle risultanze probatorie e sulla motivazione dei giudici di merito
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto correttamente valutata la recidiva dai giudici di merito, non essendovi vizio di diritto impugnabile in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del riesame in Cassazione: le censure che implichino valutazioni di fatto sono inammissibili se non evidenziano vizi di motivazione o violazioni di legge; la Corte ha richiamato tale principio per rigettare i motivi
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 7, comma 1 d.l. n. 105/2021
Norme emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato secondo tale disciplina
Massime di principio
- La Cassazione non rivaluta i fatti: le ricostruzioni probatorie e le valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello sono decisive salvo vizio di diritto o di motivazione evidente
- La presenza di strumenti da scasso e la manomissione di impianti (tubi tranciati, dispositivi divelti) costituiscono elementi logici per ritenere provata la violenza sulle cose ai fini dell'aggravante
- La mera affermazione dello stato di abbandono dei beni o della buona fede non è sufficiente a escludere il reato quando il giudice di merito abbia motivato il contrario con elementi concreti
- Il modesto valore della refurtiva non assicura automaticamente il riconoscimento dell'attenuante se le circostanze e i danni materiali dimostrano una condotta più grave
- La recidiva può essere ritenuta anche in vicende apparentemente di minore offensività se sussistono precedenti rilevanti e la valutazione è correttamente motivata
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale indicare vizi di diritto o di motivazione specifici; censure generiche o nuove valutazioni in fatto sono normalmente dichiarate inammissibili
- Quando la sentenza di merito documenta in modo coerente e non contraddittorio gli elementi di prova (ad es. introduzione in fondo recintato, uso di arnesi, smontaggio di apparecchi), è difficile per la difesa ribaltare la qualificazione giuridica del fatto in sede di Cassazione
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