Sentenza del 04/04/2018 n. 8283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso della ritenuta d'acconto applicata sull'indennità di fermo biologico per gli anni 1992-1993, prevista dalla legge regionale siciliana n. 26 del 1987. La CCIAA aveva effettuato il pagamento e la ritenuta in qualità di soggetto delegato dall'Assessorato regionale competente. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva disposto il rimborso, la CCIAA aveva proposto appello, sollevando per la prima volta eccezioni relative al difetto di giurisdizione, alla propria carenza di legittimazione passiva e alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato. La CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo nuove tali eccezioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della CCIAA, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha stabilito che il difetto di giurisdizione e il difetto di integrità del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato, e quindi potevano essere dedotti anche in appello. La Cassazione ha inoltre rilevato che la controversia riguardava la legittimità della ritenuta fiscale e non un semplice rapporto tra sostituto e sostituito: il soggetto legittimato passivamente era l'Assessorato regionale che aveva concesso l'indennità, mentre la CCIAA aveva svolto soltanto funzioni amministrative delegate. Poiché l'Assessorato era un contraddittore necessario, la sentenza emessa senza la sua partecipazione era nulla. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 57 e 59
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, l'integrità del contraddittorio e i limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello. Tuttavia, le questioni relative alla presenza dei contraddittori necessari non sono precluse se sollevate per la prima volta in appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3, 57 e 59
Le norme sono richiamate in relazione alla giurisdizione tributaria e ai limiti dell'appello. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato.
Codice di procedura civile, artt. 37, 91, 102 e 354
Il difetto di giurisdizione e la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario possono essere rilevati d'ufficio. La sentenza resa senza il necessario contraddittorio è nulla e la causa deve essere rimessa al giudice competente o al primo grado per la regolare instaurazione del processo. Le spese seguono la decisione.
Legge regionale siciliana 27 maggio 1987, n. 26, art. 14
Prevede il premio o indennità per il fermo biologico, erogato dall'Assessorato regionale competente. La CCIAA interviene come soggetto incaricato di funzioni amministrative delegate, non come titolare del potere impositivo o del rapporto sostanziale.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 6 giugno 2003, n. 9074
In una controversia sulla restituzione di una ritenuta fiscale, la questione non riguarda necessariamente il solo rapporto tra sostituto e sostituito, ma può riguardare la legittimità stessa della trattenuta e dei presupposti impositivi. In tal caso deve partecipare al giudizio l'amministrazione titolare del rapporto impositivo.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda la legittimità di una ritenuta fiscale, il soggetto da convenire è normalmente l'amministrazione titolare del potere impositivo o del beneficio, non necessariamente l'ente che ha materialmente effettuato il pagamento.
- Un ente che agisce soltanto come delegato o intermediario amministrativo può essere privo di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni sul presupposto o sulla legittimità dell'imposta.
- Il difetto di giurisdizione e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario possono essere rilevati anche per la prima volta in appello, perché non costituiscono semplici domande o eccezioni nuove soggette alle ordinarie preclusioni.
- La sentenza pronunciata senza la partecipazione di un litisconsorte necessario è nulla e il processo deve essere regolarizzato mediante rinvio al giudice di primo grado.
- La richiesta di rimborso di una ritenuta non riguarda soltanto il calcolo dell'importo, ma può richiedere l'accertamento della legittimità della trattenuta e dell'esistenza dei presupposti fiscali.
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