Ordinanza n. 2391/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) Determinazione n. 489 del 21-10-2023 del Comune di Villaricca avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 1297 del 28/12/2009, ai sensi della L. 326/09 – SCIA protocollo 18552 del 14/11/2018 e SCIA protocollo 396 del09/01/2019 e di tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti, del Comune di Villaricca con la quale è stato determinato “di annullare il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 1297 del 28/12/2009 e tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti, per la costruzione di due capannoni adibiti ad attività commerciale ed artigianale sito in Villaricca alla Via Palermo 100 riportati in catasto al foglio 01 p.lla 344 sub 1 e p.lla 1542 sub 4”; B) Determinazione n. 494 del 30-10-2023 del Comune di Villaricca avente ad oggetto la rettifica della determinazione n. 488 del 21-10-2023 e determinazione n. 489 del 21-10-2023; C) Tutti gli atti preordinati e connessi e consequenziali nella misura e nella parte in cui hanno determinato l'adozione dei provvedimenti richiamati al punto A e B, a carico di Cardone Antonio, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e per il quale sin da ora ci si riserva di proporre motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: A) ordinanza del Responsabile del Settore IV “Urbanistica” del Comune di Villaricca n. 2 del 12.01.2026, avente ad oggetto “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E/O NON CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, INDIVIDUATI IN VIA PALERMO CIV. 100, VILLARICCA (NA), N.C.E.U. FOGLIO 1 P.LLA 344, SUB 1 e P.LLA 1542, SUB 4. PROPRIETÀ CARDONE ANTONIO”, notificata in data 19.01.2026; B) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorra e già impugnata ricorso, la determinazione n. 489 del 21.10.2023 (e la rettifica n. 494/2023) di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 1297 del 28.12.2009 ex L. 326/2003, nonché delle SCIA prot. 18552/2018 e 396/2019, nella parte in cui viene posta a fondamento necessario dell’ordinanza di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria e delle SCIA collegate, nonché ordinanza di demolizione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria relativo a due capannoni destinati ad attività commerciale e artigianale, nonché la successiva determinazione di rettifica e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza di demolizione delle opere, nella parte in cui si fonda sull'annullamento del titolo edilizio in sanatoria. In sede cautelare ha contestato i presupposti dell'autotutela, rilevando che alcuni elementi posti a fondamento dell'annullamento — in particolare la destinazione dell'immobile e il superamento della massima volumetria condonabile — erano già noti all'amministrazione sin dalla presentazione dell'istanza di condono, mentre altri, riguardanti l'epoca di ultimazione delle opere, risultavano contestati e non dimostrati, anche per la mancata produzione dei richiamati rilievi aerofotogrammetrici.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto la domanda fondata su ragioni meritevoli di positivo apprezzamento. Ha valorizzato, da un lato, il fatto che alcuni presupposti dell'autotutela fossero conosciuti dall'amministrazione già al momento dell'istanza di condono e, dall'altro, che gli ulteriori elementi relativi all'epoca di ultimazione delle opere fossero contestati e allo stato indimostrati per la mancata produzione dei rilievi aerofotogrammetrici. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, fissando l'udienza di discussione alla prima udienza del calendario del 2027. Le spese sono state compensate, in ragione della comunque rilevata presenza di opere condonate illegittimamente.
Norme richiamate
art. 326/2003
Il provvedimento richiama la normativa sul condono edilizio quale base del permesso di costruire in sanatoria, senza svilupparne in questa fase cautelare una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità dell'annullamento in autotutela di un titolo edilizio in sanatoria può risultare prima facie dubbia quando l'amministrazione fondi il provvedimento su circostanze già conosciute sin dall'epoca della domanda di condono, senza evidenziare ulteriori presupposti che giustifichino l'esercizio del potere di autotutela.
- La contestazione relativa all'epoca di ultimazione delle opere non può sostenere adeguatamente l'annullamento in autotutela, almeno nella fase cautelare, se l'amministrazione non produce gli elementi istruttori richiamati a dimostrazione di tale circostanza.
- La sospensione cautelare dell'annullamento del titolo edilizio può comportare la sospensione dell'ordinanza di demolizione fondata necessariamente su tale annullamento, quando sussistano sia un fumus di illegittimità dei presupposti dell'autotutela sia un periculum in mora.
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