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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 629 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - Caparra penitenziale - Imponibilità come reddito diverso - Sussiste - Qualifica come "reddito sostitutivo" - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione fiscale sull'imponibilità ai fini IRPEF delle somme trattenute a titolo di caparra penitenziale per il mancato perfezionamento della vendita di partecipazioni societarie; il contribuente sosteneva una diversa qualificazione rispetto a quella attribuita dall'Amministrazione fiscale, invocando la possibile natura di reddito sostitutivo o di plusvalenza parzialmente imponibile

La decisione

La Corte ha ritenuto che le somme trattenute a titolo di caparra penitenziale siano imponibili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, qualificandole come reddito derivante dall'assunzione dell'obbligo di permettere il recesso della controparte. Ha escluso la qualificazione come reddito sostitutivo della plusvalenza che si sarebbe realizzata con la cessione, negando dunque la possibilità di trattarle come una plusvalenza finanziaria parzialmente imponibile

Norme richiamate

  • art. 67 co. 1 lett. l) TUIR

    La norma è stata interpretata nel senso che la caparra penitenziale rientra nella categoria dei redditi diversi, come reddito derivante dall'assunzione dell'obbligo di consentire il recesso, e non come reddito sostitutivo della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni

Massime di principio

  • La caparra penitenziale trattenuta dal venditore per il mancato perfezionamento della vendita di partecipazioni costituisce, di regola, reddito diverso ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) TUIR ed è imponibile come tale
  • Non è possibile qualificare automaticamente la caparra penitenziale come reddito sostitutivo della plusvalenza derivante dalla cessione; per ottenere tale qualificazione è necessaria una prova chiara e documentata che la caparra rappresenti effettivamente corrispettivo sostitutivo dell'operazione
  • È fondamentale distinguere caparra penitenziale da caparra confirmatoria o da un acconto sul prezzo: la funzione economica e la formulazione contrattuale determinano la qualificazione fiscale
  • In fase contrattuale conviene prevedere clausole e documentazione esplicite sull'intento e sulla destinazione della caparra (ad esempio se trattasi di penale, acconto sul prezzo o anticipazione del corrispettivo) per ridurre il rischio di contestazioni fiscali
  • In caso di contenzioso, l'onere probatorio sul contribuente è elevato se si vuole escludere la qualificazione come reddito diverso; valutare, se opportuno, l'interpello o soluzioni concordate con l'Amministrazione finanziaria

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