Sentenza del 28/04/2021 n. 618 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impianto fotovoltaico - cessione - cessione d'azienda - non è tale - applicazione dell'imposta di registro - non consegue. Impianto fotovoltaico - bene immobile - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto l'impianto fotovoltaico bene immobile e ha escluso la riclassificazione della vendita come cessione d'azienda. Di conseguenza la cessione deve essere assoggettata all'IVA e non all'imposta di registro. È stato affermato anche che la qualificazione dell'impresa come operatore agricolo non viene meno per il mero fatto di ottenere proventi dalla cessione dell'energia prodotta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione aveva riclassificato la vendita dell'impianto fotovoltaico come cessione d'azienda, richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro. Il ricorrente contestava che l'operazione fosse invece la cessione di un bene immobile (l'impianto), non la cessione dell'azienda, e che pertanto dovesse trovare applicazione l'IVA e non il tributo di registro. Si è inoltre sostenuto che la produzione e cessione di energia elettrica non esclude la natura di operatore agricolo dell'impresa cedente o cessionaria.
Norme richiamate
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
La cessione dell'impianto, qualificata come trasferimento di un bene immobile da parte di un soggetto passivo IVA, è soggetta ad IVA e non a registro; il trasferimento materiale dell'impianto rientra nella disciplina IVA delle cessioni di beni
Imposta di registro
L'imposta di registro richiesta dall'amministrazione sulla base della riclassificazione come cessione d'azienda non è applicabile quando l'operazione è un trasferimento di un singolo bene immobile e non la vendita dell'azienda/azienda svolta come complesso organizzato
Cessione d'azienda (principio civilistico/tributario)
Per parlare di cessione d'azienda è necessario il trasferimento dell'insieme organizzato di beni e rapporti idoneo all'esercizio dell'impresa; la mera alienazione di un impianto (anche rilevante economicamente) non integra automaticamente la cessione d'azienda
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico costituisce, di norma, un bene immobile: la sua alienazione tende ad essere qualificata come cessione di bene e non come cessione d'azienda.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza dell'operazione: occorre verificare se è trasferito il complesso organizzato (clientela, personale, contratti strumentali, avviamento) o solo un bene isolato.
- La mera produzione e cessione di energia elettrica non modifica automaticamente la natura agricola dell'impresa; i proventi da energia non cancellano lo status di operatore agricolo se restano riconducibili all'attività agricola.
- Quando viene contestata una cessione come cessione d'azienda, il contribuente dovrebbe documentare la natura dei beni trasferiti e l'assenza di trasferimento dell'organizzazione aziendale (inventario, assenza di passaggio di clientela o personale, contratti non trasferiti).
- Dal punto di vista fiscale, se la cessione è qualificata come trasferimento di bene da soggetto passivo IVA si applica l'IVA; la registrazione e le imposte correlate alla cessione d'azienda richiedono elementi concreti di trasferimento dell'azienda come complesso organizzato.
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