Sentenza del 28/04/2021 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Genova
Contributo unificato - calcolo del tributo in rapporto a ciascun atto impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna l'atto di irrogazione delle sanzioni e l'invito a integrare il contributo unificato (C.U.T.) sostenendo che il valore della controversia deve essere riferito esclusivamente all'intimazione di pagamento opposta (tributo pari a €50.067,02 con C.U.T. di €250), e non alla somma dei valori dei diversi atti (intimazione + singole cartelle). L'Ufficio resistente sostiene invece che si tratta di ricorso cumulativo e che il C.U.T. va calcolato in rapporto al valore di ciascun atto impugnato (applicando le circolari MEF e la giurisprudenza favorevole a tale criterio); ha quindi richiesto integrazione e, per mancato versamento, ha irrogato sanzioni.
La decisione
La Commissione ha ritenuto infondati i motivi della ricorrente, condividendo l'interpretazione dell'Ufficio: l'intimazione di pagamento, unitamente alle relative cartelle, configura ipotesi di ricorso cumulativo e l'importo del C.U.T. deve essere calcolato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato (secondo le circolari MEF e la giurisprudenza richiamata). È stato respinto il ricorso e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €600,00 oltre accessori) a favore del MEF.
Norme richiamate
DPR 115/2002 (Testo unico sul contributo unificato)
art. 14 co. 3, art. 14 co. 3-bis, art. 15
Le disposizioni sono state interpretate nel senso che, nei casi di ricorso cumulativo, il contributo unificato deve essere rapportato al valore di ciascun atto impugnato e non alla somma dei valori; in particolare l'art.14 è richiamato per la determinazione dell'onere contributivo.
D.Lgs. 546/1992
art. 12 co.2, art. 12 co.5
L'art.12 è richiamato per stabilire che il valore della lite si determina con riferimento all'importo del tributo (esclusi interessi e sanzioni) e che, nei processi tributari, il valore va determinato per ciascun atto impugnato ex art.12 co.5.
Circolari M.E.F.
Circolare n.1/DF, n.2/DGT, n.3/DGT (e in particolare la n.2/DGT)
Le circolari forniscono l'interpretazione amministrativa secondo cui, in caso di impugnazione di più atti, il C.U.T. si calcola riferendosi al valore di ciascun atto; la Commissione le ha ritenute orientative e compatibili con la normativa applicabile.
Giurisprudenza nazionale
C.T.R. Lazio n.1311/2016; C.T.R. Lombardia n.650/2020; C.T.R. Emilia (richiami vari); Cass. ord. n.3005/6/2020; TAR Lazio n.7395/2012 (sulla rilevanza delle circolari)
La giurisprudenza citata conferma l'interpretazione che il C.U.T. va calcolato per ciascun atto impugnato e riconosce valore chiarificatore alle circolari MEF; la Cassazione e le Commissioni territoriali hanno ritenuto legittimo il criterio amministrativo.
Massime di principio
- Quando il ricorso impugna formalmente più atti (es. intimazione + singole cartelle), il C.U.T. va calcolato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato e non sulla somma aritmetica dei valori.
- Se il contribuente intende limitare l'onere del C.U.T., può valutare di impugnare separatamente soltanto l'atto di cui chiede il riesame (così il valore della lite e il C.U.T. saranno riferiti al singolo atto).
- Le circolari del M.E.F., sebbene non siano legge, hanno valore interpretativo rilevante e sono spesso seguite dalla giurisprudenza amministrativa e tributaria; tuttavia è consigliabile dedurre elementi probatori e argomenti giuridici chiari quando si contesta la loro applicazione.
- La qualificazione dell'atto come 'atto unico' o 'cumulo di atti' è cruciale: se l'atto impugnato contiene e richiama più posizioni debitorie distinte (es. l'intimazione che comprende più cartelle), gli uffici e le commissioni possono considerarlo ricorso cumulativo.
- La mancata integrazione del C.U.T. nei termini espone il ricorrente a sanzioni e all'irrogazione di atti di riscossione; è importante rispettare le richieste di integrazione o proporre tempestive istanze di autotutela con documentazione probatoria.
- In caso di dubbio sulla qualificazione dell'impugnazione (uno vs più atti), è utile documentare chiaramente nell'atto introduttivo quali atti si intendono impugnare e il relativo valore, per ridurre il rischio di contestazioni sull'entità del C.U.T.
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