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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Al fondo interno previdenziale INAIL non si applica il regime impositivo stabilito dalla 1egge 421 del 1992, e poi dal D.Lgs. 124 del 1993 - Sussiste - Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252 del 2005 che accorda un regime di tassazione più favorevole - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione del regime fiscale applicato alla pensione integrativa erogata dal fondo interno INAIL: l'Ufficio aveva tassato la rendita integrativa secondo il regime previgente (D.Lgs.124/1993 e L.421/1992) imponendo l'87,50% dell'ammontare, mentre il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l'art.11, comma 6, del D.Lgs.252/2005 che prevede una tassazione più favorevole (ritenuta a titolo d'imposta del 15% con riduzioni in relazione agli anni di partecipazione). Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute ritenute eccedenti.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione favorevole al ricorrente (la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso di S.). Il tribunale ha ritenuto applicabile l'art.11, comma 6, del D.Lgs.252/2005 al fondo interno INAIL e ha escluso l'operatività della disciplina previgente (tassazione all'87,50%) richiamata dall'Ufficio. In motivazione si è richiamata anche la pronuncia della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità di discriminazioni analoghe tra dipendenti pubblici e privati) e si è ritenuto che la clausola transitoria dell'art.23, comma 6, del D.Lgs.252/2005 non possa precludere l'applicazione della disciplina più favorevole, sia per l'assenza di attuazione della delega sia per rilievi di costituzionalità. Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 252/2005, art. 11, comma 6

    Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ... Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ... con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

    La norma è stata applicata come regime fiscale favorevole e generale alle prestazioni in forma di rendita erogate anche dal fondo interno INAIL; la Corte ha ritenuto che la formulazione "comunque erogate" comprenda le rendite di tali fondi interni.

  • D.Lgs. 252/2005, art. 23, comma 6

    Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione ... ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ... si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa...

    L'Agenzia delle Entrate aveva invocato questa disposizione per mantenere il regime previgente sui dipendenti pubblici. Il giudice ha ritenuto che tale clausola non possa impedire l'applicazione dell'art.11, comma 6, alla fattispecie: la delega non è stata esercitata nei termini rilevanti e la disposizione è stata considerata inefficace nel negare il beneficio fiscale, anche alla luce di precedenti di costituzionalità.

  • D.Lgs. 124/1993 (richiamato, regime previgente)

    Secondo la disciplina previgente (richiamata dall'Ufficio) la rendita integrativa costituiva reddito imponibile per l'87,50% dell'ammontare; il giudice ha escluso l'applicabilità di tale regime al caso concreto in favore della disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs.252/2005 art.11(6).

  • Legge 421/1992

    Normativa originaria richiamata dall'Ufficio come base della tassazione previgente; il giudice ha ritenuto che non possa prevalere sulla disciplina più favorevole prevista dal D.Lgs.252/2005.

  • Legge 144/1999

    Norma che ha disposto la soppressione del fondo interno INAIL ma ha mantenuto il diritto alle prestazioni maturate per gli iscritti alla data di soppressione; la Corte ha ritenuto che la soppressione del fondo e la cessazione delle contribuzioni non impediscano l'applicazione della disciplina fiscale più favorevole.

  • Legge 243/2004 (delega)

    Delega al Governo per ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare; l'assenza di attuazione completa della delega non può essere usata per preservare un trattamento fiscale sfavorevole rispetto a quanto previsto dall'art.11, comma 6, del D.Lgs.252/2005.

  • DPR 917/1986, art. 52, comma 1, lettera d-ter (richiamato nella vicenda)

    Era stato utilizzato dall'Ufficio per giustificare un diverso trattamento fiscale dei dipendenti pubblici; la Corte Costituzionale ha però censurato analoghe previsioni ritenute discriminatorie, influendo sulla decisione favorevole al ricorrente.

  • Decisione Corte Costituzionale (cita sentenza n. 218/2019)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni che determinano un trattamento fiscale meno favorevole per i dipendenti pubblici rispetto ai privati in materia di previdenza complementare; il giudice ha richiamato questo precedente per escludere differenziazioni tra pubblico e privato.

Massime di principio

  • I fondi interni costituiti presso enti parastatali (es. INAIL, INPS) che erogano pensioni integrative possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art.11, comma 6, D.Lgs.252/2005: la rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 15% con le riduzioni previste, salvo norma espressa e legittima che disponga diversamente.
  • Le clausole transitorie che subordinano l'applicazione di una nuova disciplina all'emanazione di decreti attuativi possono risultare inefficaci se la delega non è stata esercitata o se sono intervenute pronunce costituzionali che vietano differenziazioni ingiustificate tra pubblici e privati.
  • Non è ammessa una discriminazione fiscale a danno dei percettori pubblici rispetto ai privati: precedenti di Corte Costituzionale impediscono trattamenti peggiori per ex dipendenti pubblici in materia di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari.
  • In presenza di controversia sul corretto regime fiscale applicabile conviene documentare l'iscrizione al fondo, la natura della prestazione e gli anni di partecipazione per calcolare eventuali riduzioni dell'aliquota ai sensi dell'art.11(6) D.Lgs.252/2005 e per richiedere rimborsi delle ritenute indebitamente operate.
  • Se l'Amministrazione fiscale invoca norme previgenti, verificare l'effettiva portata temporale e la legittimità delle eccezioni (es. attuazione di deleghe, pronunce costituzionali) prima di escludere l'applicazione della disciplina più favorevole.
  • Quando il fondo è stato soppresso ma la prestazione è dovuta agli iscritti alla data di soppressione, la cessazione delle contribuzioni non impedisce automaticamente l'applicazione della disciplina fiscale più favorevole successivamente introdotta.

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