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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 615 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - ente impositore - concessionario della riscossione - litisconsorzio facoltativo - è tale. Cartella di pagamento - omessa notifica dell'atto presupposto - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo che l'atto di accertamento presupposto non era mai stato notificado; inoltre si è discusso se il concessionario della riscossione dovesse essere chiamato obbligatoriamente in giudizio (litisconsorzio necessario) o se la sua partecipazione fosse facoltativa.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che il litisconsorzio tra ente impositore e concessionario della riscossione è facoltativo e non necessario: la presenza del concessionario non è indispensabile per instaurare correttamente il processo. Inoltre è stata dichiarata la nullità della cartella di pagamento notificata senza la preventiva notifica dell'atto di accertamento che la precede; conseguentemente la cartella è stata annullata per vizio di notifica dell'atto presupposto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973 (norme sulla riscossione coattiva e sulla cartella di pagamento)

    La norma è stata interpretata nel senso che la cartella di pagamento è priva di efficacia se non è accompagnata dalla regolare notifica dell'atto impositivo/accertamento presupposto; la mancata notifica dell'atto presupposto determina la nullità della cartella stessa.

  • Codice di Procedura Civile (norme sul litisconsorzio)

    Le norme sul litisconsorzio sono state interpretate in modo da distinguere tra litisconsorzio necessario e facoltativo: nel caso di riscossione coattiva la partecipazione del concessionario della riscossione è facoltativa e non impedisce l'instaurazione del processo se il concessionario non è stato chiamato in causa.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è annullabile se l'atto impositivo o accertamento che la giustifica non è stato previamente notificato al contribuente; l'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio radicale che determina la nullità della cartella.
  • La presenza del concessionario della riscossione non è sempre necessaria nel giudizio tributario: spesso si configura un litisconsorzio facoltativo, per cui il contribuente può impugnare l'atto direttamente nei confronti dell'ente impositore senza che l'assenza del concessionario impedisca la regolarità del processo.
  • In casi simili è importante allegare e dimostrare la mancata notifica dell'atto presupposto; l'amministrazione può cercare di sanare la posizione fornendo prova della notifica, e la decisione dipenderà dall'effettiva documentazione di tale notifica.
  • Prima di instaurare il giudizio, valutare se convenire anche il concessionario per evitare questioni processuali accessorie; tuttavia la mancata chiamata del concessionario non compromette in radice l'azione se il litisconsorzio è effettivamente facoltativo.
  • In presenza di nullità per omessa notifica occorre agire tempestivamente nei termini di impugnazione previsti, poiché la tutela giurisdizionale richiede il rispetto dei termini e delle formalità processuali.

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