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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzione Italia - Gran Bretagna 1egge n. 329 del 1990 - diritto al credito d'imposta per la società madre sui dividenti distribuiti dalle società figlie - E' sufficiente che la società madre abbia inserito il dividendo nel reddito assoggettato ad imposta nel Regno Unito - Sussiste - E' irrilevante che su quei dividendi non sia stata pagata alcuna imposta in quel Paese, grazie al meccanismo della Underlyng Tax Credit - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso di un credito d'imposta previsto dall'art.10, par.4, lett. b) della Convenzione Italia-Gb e dalla Direttiva madre-figlia in relazione ai dividendi distribuiti negli anni 1999-2002 da societa' italiane controllate. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che la societa' madre, pur avendo incluso i dividendi nella base imponibile del Regno Unito, non aveva effettivamente pagato imposta in quel Paese per effetto dell'Underlying Tax Credit (ULT) e che, per effetto dell'esonero da ritenuta in Italia (recepimento della Direttiva), non vi sarebbe stata doppia imposizione economica tali da giustificare il rimborso; inoltre l'Ufficio sosteneva l'impossibilita' di cumulare i benefici della Direttiva con quelli della Convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione di merito e rinviando per nuovo esame, affermando due principi: (1) e' sufficiente ai fini del diritto al credito d'imposta che la societa' madre abbia incluso i dividendi nel reddito assoggettato ad imposta nel Regno Unito, anche se in concreto non e' stata pagata imposta in UK per effetto dell'ULT; (2) il Giudice nazionale deve verificare il principio di neutralita' fiscale, assicurando che la societa' madre estera non subisca trattamento piu' sfavorevole rispetto a una societa' madre italiana. Alla luce di cio', l'Ufficio e' condannato a rimborsare il credito d'imposta con gli interessi, secondo i termini indicati in motivazione; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia - Regno Unito (ratificata con L. 329/1990), art. 10

    paragrafi 1,2 e 4 (in particolare 4 lett. b))

    L'art.10 concede al residente del Regno Unito il diritto a un credito d'imposta sui dividendi percepiti da societa' italiane; la Corte ha ritenuto che il requisito fondamentale e' l'assoggettamento del dividendo all'imposta nello Stato di residenza (inclusione nella base imponibile), anche se l'imposta non e' stata effettivamente versata per effetto di meccanismi come l'ULT.

  • Direttiva 90/435/CEE (Direttiva madre-figlia)

    considerando terzo; art.4 e art.5; art.7 par.2

    La Direttiva mira a garantire neutralita' fiscale nelle relazioni transfrontaliere tra societa' madri e figlie; autorizza stati a esentare o dedurre i dividendi e prevede esenzione da ritenuta alla fonte ma lascia salvo l'uso di disposizioni per eliminare la doppia imposizione economica tramite crediti d'imposta. La Corte richiama la giurisprudenza UE (es. C-389/18) per interpretare il requisito di assoggettamento e la neutralita'.

  • DPR 600/1973, art.27 bis

    Norma nazionale di recepimento della Direttiva che consente, in determinate condizioni, la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti a societa' madri estere; la Corte ha precisato che l'assenza della ritenuta in Italia non esclude automaticamente il rischio di doppia imposizione economica e dunque non pregiudica il diritto al credito convenzionale.

  • Circolare Ministero delle Finanze n.151/1994

    Indicazioni operative per le Direzioni delle Entrate sull'applicazione della Convenzione con il Regno Unito: prevede che, in caso di istanza di rimborso del credito, possa essere applicata la ritenuta prevista dal trattato sia sull'ammontare del credito sia, ove non effettuata, sui dividendi; definisce modalita' pratiche di calcolo del rimborso e della ritenuta.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - causa C-389/18 (Brussels Securities)

    sentenza 19 dicembre 2019

    Interpreta l'art.4 della Direttiva 90/435 nel senso che lo Stato deve evitare trattamenti che rendano la percezione di dividendi penalizzante rispetto a situazioni domestiche; la Corte nazionale deve verificare la neutralita' reale del trattamento fiscale applicato.

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta convenzionale e' sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella base imponibile dello Stato di residenza della societa' madre, anche se in concreto non e' stata versata imposta in tale Stato per effetto di meccanismi compensativi (es. ULT).
  • L'assenza di ritenuta alla fonte nello Stato della societa' figlia (per es. per effetto della Direttiva madre-figlia) non preclude automaticamente il diritto al credito convenzionale; occorre valutare il rischio di doppia imposizione economica reale e la neutralita' fiscale.
  • Il giudice nazionale deve verificare la neutralita' fiscale: il trattamento riservato alla societa' madre estera non deve essere piu' sfavorevole rispetto a quello che avrebbe una societa' madre nazionale in identica situazione.
  • Le misure nazionali di applicazione (es. obbligo o facolta' di applicare ritenute, modalita' di calcolo del rimborso) e le circolari amministrative possono influenzare il procedimento di rimborso ma non possono negare il diritto convenzionale quando sono soddisfatti i requisiti di assoggettamento e beneficiario effettivo.
  • In pratica, in situazioni analoghe: verificare e documentare che i dividendi sono stati dichiarati nella residenza fiscale della societa' madre; dimostrare il requisito di beneficiario effettivo; confrontare il trattamento ottenuto con quello spettante a un soggetto nazionale (neutralita'); seguire le istruzioni amministrative nazionali (ritenute, calcoli) quando si presenta la richiesta di rimborso.

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