Sentenza del 28/04/2021 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Torino
Dichiarazione tributaria - Rettificabilità - Deduzione Tremonti ter - Dichiarazione integrativa - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato, nel 2017, una dichiarazione integrativa relativa al 2012 al fine di ottenere la deduzione prevista dall'art. 6 della Legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti-ter). L'amministrazione contestava la legittimità di tale integrativa tardiva, ritenendo che non fosse emendabile o che non potesse essere utilizzata per ottenere l'agevolazione nel termine prospettato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la presentazione della dichiarazione integrativa nel 2017 per il periodo d'imposta 2012: è stato affermato il principio generale dell'emendabilità della dichiarazione fiscale nei termini ordinari di decadenza quando si tratta dell'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito o credito d'imposta. Pertanto è stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di avvalersi della deduzione Tremonti-ter tramite la dichiarazione integrativa presentata entro i termini di decadenza ordinaria.
Norme richiamate
art. 6, Legge n. 388/2000 (Tremonti-ter)
Disciplina l'agevolazione fiscale nota come "detassazione ambientale"; la norma è stata riconosciuta come fonte dell'elemento deduttivo che il contribuente ha legittimamente cercato di far valere tramite dichiarazione integrativa.
art. 2, co. 8, DPR 322/1998
Riconosciuto il principio dell'emendabilità della dichiarazione fiscale entro i termini ordinari di decadenza per la rettifica degli elementi dichiarati (maggiore/minore imponibile, debito o credito), principio utilizzato dalla decisione per giustificare l'ammissibilità dell'integrativa.
art. 5, D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016
Richiamato per i profili normativi relativi ai termini e agli effetti delle dichiarazioni integrative e delle rettifiche fiscali, contribuendo a confermare i confini temporali e sostanziali entro i quali è ammessa l'emendabilità della dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale è generalmente emendabile mediante dichiarazione integrativa se la rettifica riguarda l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito o credito e se l'integrativa è presentata entro i termini ordinari di decadenza per l'accertamento.
- È legittimo presentare un'integrativa anche per ottenere agevolazioni (deduzioni o crediti) qualora ciò avvenga entro il termine di decadenza e non esistano specifiche preclusioni normative.
- Prima di presentare un'integrativa per vantaggi fiscali è opportuno conservare e predisporre adeguata documentazione probatoria dell'operazione agevolata, poiché l'amministrazione potrà comunque verificarne la fondatezza.
- Occorre verificare sempre l'esistenza di disposizioni speciali o limitative (es. norme antielusive, termini particolari, sanatorie) che possano incidere sull'ammissibilità dell'integrativa per il caso concreto.
- La presentazione tardiva di un'integrativa non evita i controlli e non esclude sanzioni o contestazioni se emergono elementi di frode, simulazione o dolo; la tutela è maggiore quando la rettifica è fatta in buona fede e documentata entro i termini di decadenza.
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