Sentenza del 13/11/2018 n. 29088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità dei pannelli apposti sui distributori automatici situati nelle aree di accesso ai binari della stazione ferroviaria. La contribuente sosteneva che tali aree fossero accessibili soltanto ai viaggiatori, che mancasse il presupposto oggettivo dell'imposta e che operasse l'esenzione prevista per le insegne di esercizio di superficie non superiore a cinque metri quadrati. La concessionaria contestava invece l'esenzione riconosciuta dalla CTR, sostenendo che la pubblicità all'interno della stazione fosse rivolta a un pubblico indeterminato e che i distributori non potessero essere equiparati alla sede dell'impresa né considerati strumenti direttamente connessi al servizio di trasporto ferroviario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l'interno della stazione ferroviaria, anche se accessibile soltanto ai possessori di biglietto, costituisce luogo aperto al pubblico ai fini dell'imposta sulla pubblicità. Inoltre, la vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici non è inerente all'attività di trasporto e i distributori non possono essere considerati la sede legale o effettiva dell'impresa, né una sua pertinenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e)
La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
L'esenzione riguarda soltanto la pubblicità direttamente inerente all'attività dell'impresa di trasporto. Non comprende la pubblicità relativa alla commercializzazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, perché tale attività è distinta dal servizio ferroviario.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'esenzione per le insegne fino a cinque metri quadrati presuppone che il supporto pubblicitario contraddistingua la sede in cui l'impresa svolge la propria attività. Un distributore automatico collocato in una stazione non è, per una società di capitali, la sede legale o effettiva dell'impresa e non beneficia quindi dell'esenzione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5
La disposizione è richiamata in relazione al presupposto dell'imposta sulla pubblicità e alla rilevanza della possibilità che il messaggio pubblicitario sia percepito da una pluralità indeterminata di destinatari.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62
È richiamato quale base normativa dell'imposizione comunale sulla pubblicità e del relativo regolamento comunale.
Regolamento del Comune di Casalpusterlengo, art. 9
La norma regolamentare riproduceva le esenzioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993; la Corte ne ha escluso l'applicazione ai pannelli dei distributori automatici.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un luogo può essere considerato aperto al pubblico anche quando l'accesso è sottoposto a una condizione, come il possesso di un biglietto: è sufficiente la possibilità astratta che il messaggio raggiunga una pluralità indeterminata di persone.
- Le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a situazioni non espressamente comprese nella norma.
- L'esenzione per la pubblicità interna alle stazioni di trasporto opera soltanto quando il messaggio è direttamente collegato all'attività di trasporto o alle modalità del servizio; non si estende alle attività commerciali autonome svolte nei locali della stazione.
- Un distributore automatico o un altro punto periferico di vendita non coincide normalmente con la sede legale o con la sede effettiva di una società, anche se vi si svolge materialmente un'attività commerciale.
- Per valutare l'imponibilità occorre distinguere tra il luogo in cui il messaggio è esposto, la natura dell'attività pubblicizzata e l'eventuale collegamento funzionale previsto dalla specifica norma di esenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 191 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 1253 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 nov 2018Sentenza del 13/11/2018 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →