Risoluzione n. 131 del 6/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le prestazioni proprie degli archivi possono rientrare nell’esenzione IVA solo se rese come gestione complessiva di una struttura assimilabile a biblioteche o simili; i singoli servizi affidati separatamente a terzi restano imponibili.
IVA: non esenti i servizi affidati a terzi per gli archivi
Esenzione IVA per prestazioni relative agli archivi
La risoluzione affronta il trattamento IVA dei contratti con cui la Direzione Generale per gli Archivi intende affidare a operatori esterni attività di restauro, disinfezione, disinfestazione, condizionamento, manutenzione, inventariazione, riproduzione e digitalizzazione del materiale documentario conservato negli archivi di Stato, degli enti pubblici e degli archivi privati vincolati. Il tema è l’applicabilità dell’articolo 10, n. 22), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni proprie di biblioteche, discoteche e simili e per quelle inerenti alla visita di determinati luoghi culturali.
Quesito posto dall’Amministrazione
La Direzione Generale per gli Archivi chiede se i corrispettivi dovuti per i servizi oggetto dei contratti possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla norma richiamata. L’istanza si fonda sull’idea che gli archivi, ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rientrino tra gli istituti e luoghi della cultura e presentino caratteristiche assimilabili alle biblioteche.
Argomentazioni dell’istante
L’Amministrazione istante richiama la risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, che aveva evidenziato il carattere oggettivo della disciplina agevolativa, riconoscendo l’esenzione non solo alle attività e ai luoghi espressamente indicati, ma anche a quelli equipollenti. Sottolinea inoltre che l’articolo 101, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio include gli archivi tra gli istituti o luoghi della cultura e che, in base al comma 2, lettera c), l’archivio è una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico, assicurandone la consultazione per studio e ricerca. Da ciò deduce che le prestazioni proprie degli archivi, anche se affidate a terzi, dovrebbero rientrare nel regime di esenzione.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ribadisce che l’articolo 10, n. 22), del DPR n. 633 del 1972 esenta dall’IVA le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili, oltre a quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili. La disposizione ha natura oggettiva: l’esenzione dipende dal tipo di prestazione, non dal soggetto che la effettua.
Orientamento interpretativo precedente
La risoluzione richiama la risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006, che aveva confermato l’orientamento della risoluzione n. 30/E del 1998: l’esenzione può operare sia quando le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili sono rese direttamente, sia quando sono affidate a terzi. Per individuare le prestazioni proprie delle biblioteche, la prassi rinvia al decreto legislativo n. 42 del 2004, secondo cui la biblioteca è una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni e ne assicura la consultazione per studio e ricerca.
Criterio sostanziale adottato
L’Agenzia precisa che le prestazioni proprie delle biblioteche sono quelle tipiche della struttura, cioè raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o altro materiale utile per finalità di studio e ricerca. L’esenzione si giustifica perché tali prestazioni, nel loro complesso, sono funzionali all’erogazione di servizi di natura culturale e sociale.
Limiti all’estensione agli archivi
Secondo la risoluzione, anche gli archivi possono essere ricondotti nell’ambito dell’articolo 10, n. 22), solo se assolvono finalità di studio e ricerca analoghe a quelle delle biblioteche, cioè se costituiscono una struttura simile alla biblioteca e garantiscono alla generalità degli utenti la consultazione dei documenti archivistici per studio e ricerca. L’estensione dell’esenzione non riguarda quindi qualsiasi attività svolta nell’ambito archivistico, ma solo strutture e prestazioni che, per contenuto e funzione, risultino assimilabili a quelle bibliotecarie.
Valutazione delle attività oggetto di affidamento
Nel caso concreto, i servizi che la Direzione Generale intende affidare a terzi consistono in interventi operativi distinti e autonomamente resi: restauro, disinfezione, disinfestazione, condizionamento, manutenzione, inventariazione, riproduzione e digitalizzazione. L’Agenzia osserva che tali attività, considerate singolarmente, integrano generiche prestazioni di servizio e non il trasferimento a terzi della gestione complessiva di una struttura assimilabile alla biblioteca.
Conclusione dell’Agenzia
I corrispettivi dovuti per i servizi affidati distintamente a terzi non beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 22), del DPR n. 633 del 1972. Tali prestazioni devono essere assoggettate ad IVA come ordinarie prestazioni di servizio. L’esenzione potrebbe operare solo nell’ipotesi in cui l’affidamento a terzi configurasse, nel suo insieme, una gestione globale delle prestazioni proprie della struttura culturale assimilata.
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