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Risoluzione

Risoluzione n. 125 del 5/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’obbligo di copertura delle riserve tecniche previsto dal codice delle assicurazioni non equivalga alla copertura del rischio di cambio richiesta dall’art. 110, comma 3, TUIR. Pertanto, salvo il caso di contabilita' plurimonetaria, le variazioni di cambio sugli attivi in bilancio destinati a copertura non assumono rilevanza fiscale secondo il cambio di fine esercizio.

Trattamento fiscale delle oscillazioni su cambi degli attivi in valuta a copertura delle riserve tecniche assicurative

Trattamento fiscale delle oscillazioni su cambi degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile agli attivi denominati in valuta estera destinati a copertura delle riserve tecniche di un’impresa di assicurazione. Il tema centrale è se l’obbligo di congruenza valutaria imposto dalla disciplina assicurativa possa essere assimilato alla copertura del rischio di cambio rilevante ai fini dell’art. 110, comma 3, TUIR.

Quesito presentato dalla società

La società ALFA S.p.a., impresa di assicurazione, chiede se le oscillazioni di cambio degli attivi in valuta estera destinati a copertura delle riserve tecniche possano essere valutate fiscalmente al cambio di fine esercizio. La richiesta nasce dal collegamento, imposto ex lege, tra tali attivi e le passività tecniche e si fonda sull’idea che tale vincolo realizzi una vera e propria copertura interna del rischio di cambio.

La società osserva in particolare che:

  • il codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) impone la destinazione di attivi a copertura delle riserve tecniche;
  • per le riserve denominate in valuta estera l’art. 40 prevede l’obbligo di congruenza valutaria, con copertura in attivi denominati nella medesima valuta almeno per l’80%;
  • tale meccanismo sarebbe assimilabile a una copertura, anche ai fini fiscali, come se si trattasse di contratti derivati;
  • in alternativa, dovrebbe trovare applicazione per analogia l’art. 110, comma 3, ultimo periodo, TUIR.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo la società, il sistema normativo assicurativo determinerebbe una copertura obbligatoria, sia formale sia sostanziale, tra attivi e passività tecniche. Da ciò deriverebbe una neutralizzazione delle oscillazioni di cambio sul piano civilistico che dovrebbe riflettersi anche sul piano fiscale.

L’istante sostiene inoltre che:

  • dal 2006 adotta la contabilita' monovalutaria;
  • in passato, con la contabilita' plurivalutaria, l’art. 110, comma 2, ultimo periodo, TUIR consentiva l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei conti;
  • negare oggi la rilevanza fiscale delle oscillazioni sugli attivi comporterebbe un’asimmetria rispetto alle riserve tecniche, la cui variazione è già fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 111 TUIR.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il sistema fiscale e civilistico di riferimento.

Sul piano fiscale, l’art. 110 TUIR disciplina la valutazione delle attività e passività in valuta:

  • il comma 2, ultimo periodo, consente alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilita' plurimonetaria con applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi;
  • il comma 3 prevede, in linea generale, che la valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta non assume rilevanza fiscale;
  • fa eccezione il caso delle attività e passività per le quali il rischio di cambio sia coperto da contratti di copertura valutati coerentemente al cambio di chiusura dell’esercizio.

Sul piano civilistico, l’art. 2426, n. 8-bis, c.c. prevede che:

  • le attività e passività non immobilizzate siano valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione a conto economico degli utili e perdite su cambi;
  • le immobilizzazioni siano valutate al cambio storico o, se inferiore, al cambio di chiusura quando la riduzione è durevole.

Valutazione dell’Agenzia sul rapporto tra disciplina assicurativa e art. 110 TUIR

L’Agenzia chiarisce che la disciplina fiscale dell’art. 110 TUIR, quando si discosta dai criteri civilistici, può generare un “doppio binario” tra valori di bilancio e valori fiscali. In linea generale, infatti, ai fini fiscali le differenze di cambio rilevate in bilancio al cambio di fine esercizio sono irrilevanti e vanno sterilizzate con variazioni in dichiarazione.

La deroga prevista dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 110 opera però solo quando esiste una copertura del rischio di cambio in senso proprio, cioè:

  • riferita esclusivamente al rischio di cambio;
  • realizzata mediante contratti di copertura;
  • valutata in modo coerente secondo il cambio di chiusura.

Secondo l’Agenzia, l’obbligo previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 per le imprese assicurative ha invece una finalità diversa: garantire la copertura delle riserve tecniche a tutela degli assicurati e la conservazione del patrimonio dell’impresa rispetto agli impegni assunti. L’eventuale copertura del rischio di cambio è solo un effetto implicito e parziale di tale disciplina, non il suo scopo specifico.

Congruenza valutaria e assenza di equivalenza con una copertura fiscale

L’Agenzia richiama anche i chiarimenti ISVAP, secondo cui la congruenza valutaria non significa mera possibilità di convertire il valore di un’attività nella valuta della riserva, ma richiede che il controvalore ricavabile dalla sua realizzazione sia denominato in quella valuta.

Ne deriva che la congruenza valutaria:

  • si valuta in un’ottica di realizzo;
  • riguarda tutti gli attivi destinati alla copertura, a prescindere dalla loro natura;
  • non coincide con una copertura del rischio di cambio ai fini dell’art. 110, comma 3, TUIR.

L’Agenzia osserva inoltre che il richiamato art. 110, comma 3, ultimo periodo, presuppone normalmente che il bene o la posta in valuta sia fiscalmente valutata al cambio storico e che solo la presenza di un contratto di copertura consenta di applicare il cambio di fine esercizio. Tale presupposto non ricorre nel caso delle attività vincolate a copertura delle riserve tecniche.

Rilevanza fiscale delle riserve tecniche e asimmetria non configurabile

L’art. 111 TUIR attribuisce rilevanza fiscale alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita dalla legge. Per le riserve denominate in valuta estera ciò implica, in sostanza, la considerazione del cambio di fine esercizio.

Tuttavia, secondo l’Agenzia, questa circostanza non consente di estendere automaticamente il medesimo criterio agli attivi di copertura. La disciplina fiscale delle riserve tecniche costituisce infatti una regola speciale, che deroga al principio generale di irrilevanza delle valutazioni al cambio di chiusura, ma non trasforma il vincolo di copertura assicurativo in una copertura del rischio di cambio rilevante ai sensi dell’art. 110, comma 3.

Conclusione

L’Agenzia conclude che non sussistono le condizioni per qualificare la copertura prevista dalla normativa assicurativa come copertura del rischio di cambio ai sensi dell’art. 110, comma 3, ultimo periodo, TUIR. La copertura obbligatoria di settore ha una portata più ampia e diversa, essendo posta principalmente a tutela degli assicurati.

Pertanto, salvo il caso in cui la società tenga la contabilita' plurimonetaria, le poste di bilancio in esame non possono essere valutate fiscalmente al cambio di fine esercizio. Di conseguenza, i maggiori o minori valori iscritti in bilancio per effetto della conversione a tale cambio sono fiscalmente irrilevanti.

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