Risoluzione n. 127 del 5/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per box e posti auto pertinenziali già realizzati nel 2005, non si applica l’obbligo introdotto dal d.l. 223/2006 di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. Gli acquirenti possono quindi fruire della detrazione IRPEF del 36% sulla base dell’attestazione delle spese di realizzazione, anche se i costi di manodopera non sono più determinabili.
Detrazione 36% per acquisto di box pertinenziali e indicazione del costo della manodopera
Detrazione 36% per box pertinenziali e costo della manodopera
La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, introdotto dall’art. 35, comma 19, del d.l. n. 223 del 2006, in relazione alla detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati. Il documento chiarisce che, nel caso di specie, l’obbligo non opera per lavori ultimati, fatturati e pagati prima dell’entrata in vigore della norma.
Quesito presentato dalla società
La società istante aveva affidato all’inizio del 2005 la ristrutturazione di un vecchio fabbricato da destinare a parcheggio multipiano. I lavori erano stati subappaltati e conclusi nel primo semestre del 2005. Nel corso dello stesso anno sia l’appaltatrice sia la subappaltatrice erano state dichiarate fallite. Al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, risultavano ancora invenduti molti box e posti auto.
La società chiedeva se, per le cessioni successive a tale data, gli acquirenti potessero comunque beneficiare della detrazione del 36%, pur non essendo possibile conoscere il costo della manodopera relativo agli interventi di costruzione.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società sosteneva che:
- i contratti di appalto si erano integralmente eseguiti, ultimati, fatturati e pagati entro il primo semestre del 2005;
- al tempo non esisteva alcun obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera ai fini dell’agevolazione;
- l’art. 35, comma 19, del d.l. n. 223 del 2006 non avrebbe efficacia retroattiva;
- pertanto non vi sarebbe stato alcun obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture relative alla vendita dei box e dei posti auto rimasti invenduti.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, che riconosce una detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle singole unità abitative e sulle parti comuni di edifici residenziali, nei limiti della spesa rimasta a carico del contribuente.
Viene inoltre ricordato che la stessa detrazione spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati possono beneficiarne, ma solo per le spese imputabili alla realizzazione e purché tali spese siano comprovate da apposita attestazione del venditore, come già chiarito dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57, punto 3.4.
Obbligo di indicazione del costo della manodopera
La risoluzione spiega che l’art. 35, comma 19, del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto, per la detrazione del 36%, la condizione che il costo della manodopera sostenuto per gli interventi sia distintamente evidenziato in fattura.
Tale obbligo si aggiunge a quelli previsti dall’art. 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, ed è stato successivamente richiamato anche in relazione all’aliquota IVA ridotta del 10% dall’art. 1, commi 387 e 388, della legge n. 296 del 2006.
Con circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 3.2, l’Agenzia aveva inoltre precisato che l’obbligo riguarda anche i casi in cui l’impresa si avvalga di soggetti non dipendenti che operano con contratto d’opera o subappalto: in tali ipotesi la fattura deve indicare sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello comunicato da eventuali appaltatori o subappaltatori.
Ambito temporale di applicazione
Un punto centrale della risposta è la decorrenza dell’obbligo. L’Agenzia afferma che, ai sensi dell’art. 35, comma 20, del d.l. n. 223 del 2006, l’obbligo sorge solo per le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 4 luglio 2006, e quindi viene richiesto solo per le fatture emesse da tale data in avanti.
Nel caso esaminato, invece, i contratti di appalto relativi alla costruzione del parcheggio multipiano si erano conclusi nel primo semestre del 2005, con esecuzione, ultimazione, fatturazione e pagamento anteriori al 4 luglio 2006.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, per la fruizione della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti dei box e dei posti auto pertinenziali già realizzati nel 2005, non è necessario soddisfare il requisito dell’indicazione del costo della manodopera previsto dall’art. 35, comma 19, del d.l. n. 223 del 2006.
La società venditrice deve quindi limitarsi ad attestare le spese di realizzazione dei box e dei posti auto, senza fare alcun riferimento specifico ai costi di manodopera, anche perché tali costi non sono più determinabili a causa del fallimento delle imprese appaltatrice e subappaltatrice.
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