Risoluzione n. 126 del 5/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina un interpello sulla concessione ai dipendenti di un ticket annuo di euro 258,23 per l’acquisto agevolato di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Esclude l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. d), TUIR, ma ammette la non imponibilità solo entro i limiti dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, a condizione che nel periodo d’imposta il valore complessivo dei beni e servizi non superi la soglia prevista.
Trattamento fiscale del "ticket trasporto" per dipendenti provinciali
Ticket trasporto per dipendenti provinciali e relativo regime fiscale
La risoluzione affronta il trattamento fiscale di un beneficio che una Provincia intende riconoscere ai propri dipendenti nell’ambito di una politica di mobilità sostenibile. Il documento chiarisce se il valore del cosiddetto "ticket trasporto" debba concorrere o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Quesito prospettato dall’ente
La Provincia intende stipulare una convenzione con aziende di trasporto pubblico locale per offrire a tutti i dipendenti un "ticket trasporto".
- Il ticket avrebbe un valore annuo non superiore a euro 258,23.
- Il costo sarebbe interamente a carico della Provincia.
- Il dipendente, esibendo il ticket, pagherebbe solo la differenza tra il prezzo dell’abbonamento e il valore facciale del buono.
- L’abbonamento così acquistato potrebbe essere utilizzato anche per spostamenti diversi dal tragitto casa-lavoro e nei giorni non lavorativi.
- L’iniziativa avrebbe inizialmente carattere sperimentale e, in seguito, sarebbe inserita nella contrattazione decentrata aziendale.
L’ente chiede se il ticket concorra al reddito di lavoro dipendente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La Provincia ritiene che il valore del ticket non concorra a formare reddito di lavoro dipendente:
- in via principale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR;
- in via subordinata, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. d), TUIR.
Di conseguenza, ritiene che non debba essere operata la ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.
Principio generale sul reddito di lavoro dipendente
L’Agenzia richiama l’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, in genere, percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali.
Ne deriva il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, con tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto, salvo le deroghe tassative previste nei commi successivi dell’art. 51.
Esclusione per i servizi di trasporto collettivo ex art. 51, comma 2, lett. d), TUIR
La disposizione che esclude dalla formazione del reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti si riferisce, secondo la circolare n. 326 del 1997, ai servizi di trasporto per lo spostamento:
- dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta;
- alla sede di lavoro e viceversa.
L’Agenzia precisa che il datore di lavoro può affidare a terzi la gestione del servizio tramite apposita convenzione o accordo, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore.
Non rientrano in tale disciplina:
- le indennità sostitutive del servizio di trasporto;
- il rimborso al lavoratore di biglietti o tessere di abbonamento.
In tali casi, infatti, manca l’affidamento a terzi del servizio da parte del datore di lavoro.
Inapplicabilità dell’art. 51, comma 2, lett. d), al caso concreto
Nel caso esaminato, il requisito dell’affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo non è ritenuto sussistente, perché il dipendente non riceve un servizio di trasporto per la tratta casa-lavoro, ma utilizza il ticket per ottenere una riduzione del costo dell’abbonamento ordinario al trasporto pubblico locale.
Inoltre, l’abbonamento acquistato può essere utilizzato anche:
- per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro;
- nei giorni non lavorativi.
Per tale ragione, il beneficio non viene qualificato come servizio di trasporto collettivo esente, ma come attribuzione di un valore economico al dipendente.
Applicazione dell’art. 51, comma 3, TUIR sui fringe benefits
La fattispecie viene ricondotta all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, secondo cui non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; oltre tale limite, l’intero valore concorre a formare il reddito.
La circolare n. 326 del 1997 viene richiamata per precisare che:
- la valutazione dei beni e servizi avviene secondo il criterio del valore normale di cui all’art. 9 TUIR;
- il controllo della soglia va effettuato con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore, al netto di quanto corrisposto dal dipendente;
- occorre considerare tutti i beni e servizi fruiti nello stesso periodo d’imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro;
- non si considerano, ai fini del limite, le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore a euro 258,23 concesse in occasione di festività o ricorrenze;
- in sede di sostituzione d’imposta, la ritenuta va applicata nel periodo di paga in cui viene superata la soglia; se è già chiaro che il limite sarà superato nell’intero periodo d’imposta, la ritenuta deve essere operata fin dal primo periodo di paga.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che il valore del "ticket trasporto" di euro 258,23 non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente solo se, nel periodo d’imposta, risultano rispettate le condizioni previste per i fringe benefits e la soglia complessiva non viene superata.
In tal caso:
- il valore del ticket non è imponibile ai fini IRPEF;
- non deve essere assoggettato a ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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