Risoluzione n. 130 del 6/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate qualifica i servizi di amministrazione, gestione procedimenti e compliance resi da un servicer a una banca estera come prestazioni fuori campo IVA in Italia per carenza del requisito di territorialità.
Servizi bancari e territorialità IVA
Servizi bancari e territorialità IVA
Il documento affronta il trattamento IVA dei servizi resi da un servicer nell’ambito di un contratto di servicing relativo a crediti bancari in sofferenza acquisiti da una banca estera tramite stabile organizzazione in Italia. Il punto centrale è stabilire se tali prestazioni rientrino tra i servizi bancari e finanziari o tra le consulenze/assistenze tecniche, con conseguente esclusione dal campo IVA per difetto di territorialità.
Contesto fattuale e soggetti coinvolti
La società istante, ALFA, è una banca autorizzata a operare all’estero ed è la stabile organizzazione di ALFA AG, banca fiscalmente residente in altro Stato. La società opera quale soggetto passivo IVA nel proprio Stato di stabilimento e ha acquistato pro soluto da diverse banche italiane portafogli di crediti bancari classificati in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza e dell’art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB).
La società intende proseguire anche in futuro in ulteriori acquisti di crediti con le medesime caratteristiche, sempre tramite la filiale. Per la gestione di tali crediti ha conferito a OMEGA, definito servicer, un incarico di amministrazione, gestione e incasso dei crediti acquistati.
Contenuto dei contratti di servicing
In base ai contratti di servicing, OMEGA agisce in nome e per conto della società quale mandatario con rappresentanza, limitatamente alle attività strettamente collegate all’amministrazione dei crediti, alla gestione dei procedimenti e alle attività accessorie.
Le attività principali affidate al servicer sono:
- l’amministrazione dei crediti;
- la gestione dei procedimenti;
- le attività connesse, definite servizi di compliance.
L’amministrazione dei crediti comprende l’amministrazione, gestione e incasso dei crediti, i servizi di cassa e pagamento, compreso l’incasso di eventuali indennizzi assicurativi. Include inoltre la riscossione di somme dovute, la negoziazione per ristrutturazione o riorganizzazione, la cessione del credito e il trasferimento delle somme incassate.
La gestione dei procedimenti riguarda la gestione, amministrazione e coordinamento di procedimenti giudiziali, procedure concorsuali e altre procedure dirette al recupero delle somme dovute. Comprende, tra l’altro:
- l’instaurazione, prosecuzione e riassunzione dei procedimenti;
- la transazione dei procedimenti, previo consenso scritto della società;
- la vendita di immobili ipotecati;
- l’escussione delle garanzie;
- il trasferimento alla società dei proventi derivanti da tali attività.
I servizi di compliance comprendono invece attività accessorie connesse alla normativa applicabile, tra cui:
- creazione e mantenimento dell’archivio unico informatico e adempimenti antiriciclaggio;
- segnalazioni richieste ai fini della vigilanza prudenziale;
- segnalazioni o comunicazioni richieste dalla normativa applicabile;
- adempimenti in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relativi provvedimenti attuativi.
I servizi sono remunerati con una commissione composta da una parte fissa e una parte variabile.
Quesito e tesi del contribuente
L’istante chiede se i servizi resi da OMEGA debbano essere qualificati come “operazioni bancarie e finanziarie” e quindi ricondotti all’art. 7, quarto comma, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972, con esclusione dall’IVA in Italia per mancanza del requisito territoriale.
In via subordinata, per i servizi di compliance, il contribuente sostiene che essi debbano comunque essere considerati prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, poiché consistono in una complessa attività burocratica e amministrativa connessa ad antiriciclaggio, vigilanza prudenziale e protezione dei dati personali.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva innanzitutto che i servizi di amministrazione crediti e gestione dei procedimenti sono finalizzati a garantire la riscossione delle somme dovute dai debitori e sono quindi assimilabili a un’attività di recupero crediti. Tuttavia, tale qualificazione non esclude la loro natura finanziaria.
Viene richiamato l’art. 135, par. 1, lett. d), della Direttiva 2006/112/CE, che esenta le operazioni relative ai crediti, salvo il recupero crediti. Secondo l’Agenzia, tale esclusione serve a rendere imponibile il recupero crediti, ma non ne esclude la natura di operazione finanziaria. È citata anche la sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2003, causa C-305/01, che qualifica il recupero crediti come operazione finanziaria volta a ottenere il pagamento di un debito in denaro.
Sulla base di ciò, l’Amministrazione conclude che i servizi di amministrazione dei crediti e gestione dei procedimenti rientrano nei servizi finanziari di cui all’art. 7, quarto comma, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972. Poiché tali servizi sono resi a un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro, essi risultano fuori campo di applicazione IVA in Italia.
Trattamento dei servizi di compliance
Per quanto riguarda i servizi di compliance, l’Agenzia ne rileva la natura strettamente tecnica e specialistica, riconducendoli anch’essi alla disciplina delle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica di cui all’art. 7, quarto comma, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972.
Viene richiamato l’art. 8 del regolamento n. 1777 del 17 ottobre 2005, che equipara ad attività di consulenza alcune prestazioni operative, incluse quelle consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi. Anche tali servizi, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione del tributo.
Esito conclusivo
La risoluzione conclude che:
- i servizi di amministrazione dei crediti e gestione dei procedimenti sono servizi finanziari fuori campo IVA in Italia per difetto di territorialità;
- i servizi di compliance, per la loro natura tecnica e specialistica, sono anch’essi esclusi dal campo di applicazione IVA;
- l’intera prestazione resa da OMEGA alla società istante non è soggetta a IVA in Italia, in quanto resa a un soggetto passivo di altro Stato membro.
Testo integrale
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