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Risoluzione

Risoluzione n. 129 del 6/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA del 4% prevista dalla Tabella A, parte II, n. 35 del DPR 633/1972 si applica solo alle prestazioni relative agli atti e alle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Non è quindi estensibile, neppure in via analogica, alle prestazioni di stampa rese per l’Assemblea regionale siciliana, nonostante le argomentazioni basate su norme e prassi riferite agli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Esclusione dell’aliquota IVA 4% per la stampa di atti e pubblicazioni dell’Assemblea regionale siciliana

Aliquota IVA per la stampa di atti e pubblicazioni dell’Assemblea regionale siciliana

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4% alle prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa degli atti e delle pubblicazioni dell’Assemblea regionale siciliana, rese da tipografie convenzionate. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’esclusione dell’agevolazione, limitando in modo tassativo l’ambito della norma alle sole pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Quesito posto dall’Assemblea regionale siciliana

L’Assemblea regionale siciliana, quale organo legislativo della Regione Sicilia, rappresenta di stipulare convenzioni con tipografie per la stampa dei propri atti e delle proprie pubblicazioni istituzionali. Chiede se tali prestazioni possano beneficiare dell’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Argomentazioni del contribuente

L’istante sostiene che la propria attività legislativa sia assimilabile, sotto il profilo costituzionale e tributario, a quella del Parlamento nazionale. A sostegno di tale tesi richiama:

  • le istruzioni ai modelli IRAP e 770;
  • l’art. 29, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che menziona anche gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
  • il DPR 26 luglio 1965, n. 1074, in materia di finanza della Regione siciliana, che attribuisce alla Regione anche entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale ma affluite ad uffici finanziari fuori dal territorio regionale.

Secondo l’Assemblea, tali elementi deporrebbero per l’estensione dell’aliquota IVA agevolata prevista per gli atti e le pubblicazioni delle Camere anche ai propri atti e pubblicazioni.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama il n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, che include tra i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 4%:

  • le prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa;
  • dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, con esclusione di quelli pornografici e di cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;
  • delle edizioni musicali a stampa, carte geografiche;
  • degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La risoluzione evidenzia che la norma agevolativa si riferisce espressamente ai corrispettivi pagati dalle amministrazioni della Camera e del Senato per le prestazioni rese dai fornitori, come le tipografie.

Motivazioni del diniego

Secondo l’Agenzia, dalla formulazione letterale della disposizione emerge che i destinatari dell’aliquota IVA del 4% sono esclusivamente gli atti e le pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La previsione contiene quindi un’elencazione chiara e tassativa dei soggetti e delle prestazioni agevolate.

Ne deriva che le prestazioni relative alla stampa degli atti e delle pubblicazioni dell’Assemblea regionale siciliana non rientrano nell’ambito applicativo del n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972.

Esclusione dell’interpretazione analogica

L’Agenzia sottolinea il carattere agevolativo della disposizione e afferma che, per i principi generali, essa non è suscettibile di interpretazione analogica. L’estensione oltre i casi espressamente previsti contrasterebbe anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, che richiede un’interpretazione restrittiva delle norme IVA di favore, richiamando le sentenze nelle cause C-185/89, C-216/97 e C-150/99.

Inidoneità dei richiami normativi e di prassi invocati dall’istante

La risoluzione precisa che l’art. 29, comma 3, del DPR n. 600/1973 non può essere utilizzato per estendere la disciplina IVA, poiché tale disposizione si limita a individuare i soggetti tenuti alla ritenuta d’acconto IRPEF al momento del pagamento di somme e valori costituenti reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, il fatto che la norma menzioni anche gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale dimostra, secondo l’Agenzia, che quando il legislatore intende applicare una disciplina tributaria specifica a tali organi lo fa in modo espresso e puntuale.

Parimenti irrilevanti, ai fini IVA, sono considerate:

  • le istruzioni ai modelli IRAP e 770, perché servono solo all’individuazione dei soggetti obbligati alla compilazione;
  • l’attribuzione statutaria dell’IVA non riscossa in Sicilia alla Regione, perché non incide sull’interpretazione del n. 35) della Tabella A, parte II.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che le prestazioni relative alla stampa di atti e pubblicazioni dell’Assemblea regionale siciliana, effettuate dalle tipografie convenzionate, sono escluse dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% prevista dal n. 35) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972.

La risposta viene resa nell’ambito di un interpello presentato alla Direzione regionale della Sicilia ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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