Risoluzione n. 128 del 6/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per il 2007, il saldo e il primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi vanno versati entro il 18 giugno 2007; chi paga tra il 19 giugno e il 18 luglio 2007 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga del termine iniziale comporta anche lo spostamento in avanti del termine per il versamento con maggiorazione, coerentemente con la disciplina del ravvedimento operoso.
Termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi per il 2007
Termini di versamento del saldo e del primo acconto
La risoluzione affronta il tema dei termini entro cui effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come vada computato il termine, per l’anno 2007, tenendo conto della scadenza ordinaria, della sua proroga per effetto del calendario e del conseguente spostamento del termine per il versamento con maggiorazione.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda sull’articolo 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come modificato dall’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare:
- il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’IRAP, per persone fisiche e per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, deve essere effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione;
- i versamenti possono essere eseguiti entro il trentesimo giorno successivo, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- il primo acconto segue il termine previsto per il saldo dell’anno d’imposta precedente.
Applicazione per l’anno 2007
Per il 2007, il termine ordinario del 16 giugno cadeva di sabato e domenica, rispettivamente il 16 e il 17 giugno, con conseguente slittamento al 18 giugno 2007.
La risoluzione precisa che, per chi intende versare le imposte dovute per il 2006 a saldo e per il 2007 come prima rata di acconto, il versamento può essere effettuato:
- entro il 18 giugno 2007, senza maggiorazione;
- dal 19 giugno al 18 luglio 2007, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Decorrenza del termine per la maggiorazione dello 0,40%
Il punto centrale del chiarimento riguarda la possibilità di prorogare anche il termine per il versamento con maggiorazione dello 0,40%. L’Agenzia afferma che la proroga del primo termine comporta necessariamente lo spostamento in avanti anche del termine successivo.
Il ragionamento è il seguente:
- il termine di trenta giorni per il versamento maggiorato decorre dalla data prevista per il primo versamento;
- se tale termine iniziale è prorogato perché cade in giorno festivo, si sposta in avanti anche il dies a quo del periodo di trenta giorni;
- di conseguenza, anche la scadenza per il pagamento con lo 0,40% slitta di pari passo.
Coerenza con il ravvedimento operoso
La soluzione è ritenuta coerente anche con la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La risoluzione richiama il principio secondo cui:
- nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione;
- nel caso di omesso versamento, la violazione coincide con la scadenza del termine di pagamento;
- pertanto, lo spostamento della scadenza iniziale incide anche sul computo del termine utile per regolarizzare la violazione.
Estensione ai soggetti IRPEF, IRES e IRAP
Il medesimo criterio viene esteso anche ai termini di versamento del saldo e del primo acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’IRAP.
In sostanza, il principio enunciato vale per tutti i versamenti collegati al saldo della dichiarazione e al primo acconto, quando la scadenza ordinaria subisca una proroga per coincidenza con giorni festivi.
Conclusione operativa
Per l’anno 2007, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, dovuti a saldo e a titolo di primo acconto, devono essere effettuati entro il 18 giugno 2007 oppure entro il 18 luglio 2007 con applicazione, sulle somme versate nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2007, della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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