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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14042/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza lamentando, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si censura il contrasto tra una precedente ordinanza (23/08/2024) della stessa Corte d'appello che aveva prospettato la possibilità degli arresti domiciliari in caso di consenso all'applicazione del dispositivo elettronico e la successiva ordinanza (06/09/2024) che ha negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nonostante la manifestazione di consenso dell'imputato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ritiene che, perché sussista la contraddittorietà della motivazione, occorra non solo l'inconciliabilità tra due affermazioni ma anche la loro decisività: la valutazione favorevole contenuta nella prima ordinanza era una valutazione ipotetica e praeter iudicium (obiter), non decisiva perché al momento non vi era consenso al braccialetto elettronico; dunque non ha inciso sul giudizio successivo. Per questo motivo non si configura un vulnus difensivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale ex art. 94 disp. att. c.p.p.; la decisione non ha determinato la liberazione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Motivo di ricorso per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" richiede che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del medesimo processo; la contraddittorietà è riconosciuta solo se le affermazioni sono inconciliabili e decisive.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di trattazione in camera di consiglio e possibilità di richiesta di trattazione orale; qui il ricorso è trattato senza presenza delle parti per mancata richiesta nei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni sull'inserimento nella cartella personale del detenuto di copie dei provvedimenti che ne giustificano la permanenza in detenzione; la corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Per far valere la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) è necessario dimostrare non solo l'incompatibilità tra due affermazioni ma anche la loro decisività: l'una deve escludere necessariamente l'altra.
  • Gli obiter dicta o valutazioni ipotetiche (praeter iudicium) contenute in una precedente ordinanza non producono un diritto soggettivo alla decisione conforme: non possono costituire base per un vizio di motivazione se non erano punti decisivi della decisione originaria.
  • Nel giudizio cautelare la circostanza fattuale del consenso dell'indagato all'adozione di misure alternative (es. braccialetto elettronico) è rilevante ma va valutata nel quadro complessivo della decisione e del momento processuale in cui viene espressa; la mancata tempestiva manifestazione di consenso può rendere non decidibile quell'ulteriore opzione.
  • Chi impugna deve indicare specificamente nei motivi gli atti del medesimo processo dai quali emerge la contraddittorietà; richiamare provvedimenti di altri procedimenti non è sufficiente a fondare il vizio.
  • In sede di richiesta di sostituzione della custodia cautelare, per ottenere misura meno afflittiva con controllo elettronico è utile produrre preventivamente il consenso formale e ogni elemento che renda effettivo e verificabile il controllo (idoneità dell'abitazione, disponibilità del dispositivo, ecc.).
  • Per evitare il rigetto per motivi procedurali, occorre rispettare i termini per la richiesta di trattazione orale in camera di consiglio quando prevista, e curare la precisa formulazione dei motivi di gravame secondo le categorie di legge.

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