Regolamento (UE) 2025/218
Regolamento delegato (UE) 2025/218 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le semplificazioni per la dichiarazione di accessori di strumenti musicali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime doganale applicabile ai viaggiatori che trasportano strumenti musicali portatili, estendendo agli accessori, strumenti, apparecchi e attrezzature accessorie utilizzati con tali strumenti le stesse semplificazioni già previste per gli strumenti stessi. La modifica riguarda le ipotesi di importazione temporanea, esportazione temporanea, reimportazione e riesportazione, con esenzione totale dai dazi all’importazione nei casi previsti. È inoltre apportato un aggiornamento tecnico del codice NC relativo alle banane fresche per allineare il regolamento delegato a successive modifiche della nomenclatura combinata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per estendere agli accessori degli strumenti musicali trasportati dai viaggiatori alcune semplificazioni doganali previste per gli strumenti musicali portatili.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della disciplina doganale dell’Unione, con riferimento al codice doganale dell’Unione e al regolamento delegato (UE) 2015/2446. Riguarda gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi e attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata, quando sono trasportati e utilizzati insieme e sono importati temporaneamente, esportati temporaneamente, reimportati o riesportati da viaggiatori. Le semplificazioni e l’esenzione totale dal dazio all’importazione si applicano anche quando i viaggiatori risiedono all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione. Include inoltre un adeguamento tecnico della classificazione tariffaria delle banane fresche all’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per gli accessori degli strumenti musicali
Il regolamento delegato (UE) 2025/218 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia doganale. La finalità è garantire che gli accessori degli strumenti musicali trasportati dai viaggiatori godano delle stesse semplificazioni previste per gli strumenti musicali portatili, assicurando coerenza, parità di trattamento e uniformità nell’applicazione delle regole doganali.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l’applicazione del codice doganale dell’Unione e del relativo regolamento delegato ha mostrato la necessità di un adeguamento, poiché gli strumenti musicali portatili sono spesso trasportati insieme ai loro accessori, strumenti, apparecchi o attrezzature accessorie. Senza modifica, tali accessori non beneficiavano sempre delle medesime semplificazioni doganali, creando una possibile disomogeneità nel trattamento delle merci accompagnanti i viaggiatori.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano gli articoli 136, 138, 140 e 226 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tutti riferiti alle semplificazioni per i viaggiatori in materia di ammissione temporanea, esportazione temporanea e reintroduzione di merci. La disciplina si estende agli strumenti musicali portatili e agli strumenti, apparecchi e attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata, purché tali accessori siano trasportati e utilizzati insieme agli strumenti musicali portatili.
Ammissione temporanea ed esenzione dai dazi
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera i), viene sostituito per includere espressamente gli accessori degli strumenti musicali tra le merci che possono beneficiare dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione, quando importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale.
Parallelamente, l’articolo 226, paragrafo 2, viene riscritto per ribadire l’esenzione totale dal dazio all’importazione nei medesimi casi. La disposizione chiarisce inoltre che i viaggiatori possono risiedere sia all’interno sia all’esterno del territorio doganale dell’Unione.
Reimportazione e esportazione temporanea
Con la modifica dell’articolo 138, lettera d), il beneficio dell’esenzione dal dazio all’importazione viene esteso anche alle ipotesi di reimportazione da parte dei viaggiatori, quando gli strumenti e i relativi accessori sono reintrodotti come merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale dell’Unione.
L’articolo 140, paragrafo 1, lettera b), viene modificato per ricomprendere gli strumenti musicali portatili e i loro accessori nelle ipotesi di esportazione temporanea da viaggiatori, purché destinati ad essere utilizzati dagli stessi.
Adeguamento tecnico della nomenclatura combinata
Oltre alle modifiche relative agli strumenti musicali, il regolamento interviene sull’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Il codice NC 0803 90 10 è sostituito con il codice NC 0803 90 19, in coerenza con le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 alla nomenclatura tariffaria e statistica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione delle semplificazioni agli accessori degli strumenti musicali
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera i), è sostituito per includere, accanto agli strumenti musicali portatili, gli strumenti, apparecchi e attrezzature accessorie del capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata, a condizione che siano trasportati e utilizzati insieme agli strumenti musicali portatili e che siano importati temporaneamente da viaggiatori per essere utilizzati come materiale professionale.
Reintroduzione in esenzione dal dazio all’importazione
L’articolo 138, lettera d), è sostituito per prevedere che gli stessi strumenti musicali portatili e relativi accessori beneficino dell’esenzione dal dazio all’importazione quando sono reimportati da viaggiatori come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice doganale dell’Unione.
Esportazione temporanea da parte dei viaggiatori
L’articolo 140, paragrafo 1, lettera b), è sostituito per ricomprendere gli strumenti musicali portatili e i relativi accessori quando sono esportati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati dagli stessi.
Aggiornamento del codice NC per le banane fresche
All’articolo 155, nella frase introduttiva e alla lettera b), il codice NC 0803 90 10 è sostituito dal codice NC 0803 90 19, per recepire le modifiche della nomenclatura introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364.
Esenzione totale dal dazio all’importazione per l’ammissione temporanea
L’articolo 226, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che l’esenzione totale dal dazio all’importazione si applica agli strumenti musicali portatili e ai relativi accessori quando sono trasportati e utilizzati insieme, sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. È precisato che i viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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