Regolamento (UE) 2024/2958
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce gli indicatori di risultato con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. L’obiettivo è consentire una valutazione uniforme dell’efficacia della vigilanza del mercato, senza imporre oneri inutili né duplicazioni di comunicazione. Le informazioni devono essere trasmesse in forma consolidata, a partire dal 22 dicembre 2026 e poi annualmente. La Commissione utilizzerà i dati raccolti per redigere una relazione di sintesi annuale accessibile al pubblico.
Stabilisce gli indicatori di risultato e le modalità di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento (UE) 2023/988. Riguarda la comunicazione alla Commissione dei dati relativi all’attuazione e all’applicazione di tale regolamento, inclusi risorse, controlli, reclami, cooperazione, misure correttive e sanzioni. La comunicazione deve essere effettuata in modo consolidato per tutte le autorità nazionali competenti; ove rilevante, i dati possono essere aggregati e/o indicativi. Non introduce obblighi duplicativi rispetto al regolamento (UE) 2019/1020 o alle notifiche al sistema Safety Gate.
Indicatori di risultato ai fini del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione attua l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988, definendo gli indicatori di risultato che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i dati relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme sulla sicurezza generale dei prodotti. La finalità è consentire un monitoraggio uniforme dell’efficacia dell’attuazione del regolamento, in un quadro che mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e una concorrenza leale tra imprese.
Contesto e ratio del regolamento
I considerando evidenziano che gli Stati membri dovrebbero dotare le autorità di vigilanza del mercato di risorse sufficienti, incluse risorse di bilancio e personale, per poter svolgere indagini approfondite, individuare prodotti pericolosi, cooperare tramite il sistema Safety Gate e reagire ai rischi emergenti. La Commissione ritiene inoltre essenziale misurare in che misura il regolamento (UE) 2023/988 sia attuato e applicato nella sua massima portata, anche con riferimento alle vendite online e a distanza e alla cooperazione tra autorità nazionali e Commissione.
Ambito della comunicazione dei dati
Gli Stati membri devono comunicare dati in linea con gli indicatori di risultato riferiti ai controlli di conformità e alle attività di vigilanza del mercato. Le informazioni richieste coprono non solo i prodotti testati e quelli identificati come pericolosi, ma anche le attività svolte nei confronti degli operatori economici e dei fornitori di mercati online, le informazioni di sicurezza e tracciabilità presenti sui prodotti, la documentazione rilevante, i reclami dei consumatori o di altre parti interessate, la cooperazione con gli operatori e le misure adottate in caso di violazioni.
La comunicazione deve riguardare tutte le autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 e deve essere effettuata in forma consolidata. Ove opportuno, i dati possono essere forniti in modo aggregato e/o indicativo.
Indicatori di risultato previsti dall’allegato
L’allegato individua sei indicatori principali:
- le risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato, in termini di personale e bilancio, eventualmente su base aggregata o indicativa;
- il numero di reclami di consumatori o altre parti interessate ricevuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988, con esclusione delle informazioni già trasmesse ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3;
- il numero e il tipo di controlli di conformità, inclusi prodotti o gruppi di prodotti, modalità e tipologie di controllo;
- il numero di richieste di assistenza reciproca formulate dalle autorità, distinte tra richieste di informazioni e richieste di misure d’applicazione;
- il numero e il tipo di azioni o misure correttive adottate dalle autorità nazionali o dagli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti, con esclusione delle misure notificate al sistema Safety Gate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988;
- il numero e il valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione, compresi i casi di mancata risposta entro il termine stabilito a richieste rivolte a operatori economici o fornitori di mercati online ai sensi degli articoli 15 o 22 del regolamento (UE) 2023/988.
Rapporti con altri strumenti di reporting e assenza di duplicazioni
Il regolamento precisa, nei considerando, che gli obblighi di comunicazione non devono creare oneri inutili né duplicazioni rispetto ad altri strumenti. In particolare, non devono sovrapporsi agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/1020, specie per i dati da inserire nell’ICSMS ai sensi dell’articolo 34, né alle notifiche da inviare al sistema di allarme rapido Safety Gate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2023/988.
Per evitare duplicazioni, gli Stati membri possono segnalare che le informazioni richieste per uno specifico indicatore sono già state trasmesse alla Commissione con altri mezzi oppure che sono già nella disponibilità della Commissione.
Modalità operative e ruolo della Commissione
Per agevolare la raccolta dati, i servizi della Commissione, insieme alla rete per la sicurezza dei consumatori, elaboreranno un modello standardizzato che permetta la trasmissione uniforme delle informazioni oppure l’indicazione della fonte da cui la Commissione può accedervi direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a riferire anche su ulteriori aspetti dell’attuazione del regolamento (UE) 2023/988, anche se non rientrano espressamente negli indicatori dell’allegato.
Sulla base dei dati ricevuti e delle altre informazioni disponibili, la Commissione deve predisporre ogni anno una relazione di sintesi e metterla a disposizione del pubblico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità degli indicatori di risultato
L’articolo 1 stabilisce gli indicatori di risultato sulla base dei quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988. L’elenco completo degli indicatori è contenuto nell’allegato.
Termine e periodicità della comunicazione
L’articolo 2 prevede che, entro il 22 dicembre 2026 e successivamente ogni anno, gli Stati membri comunichino in modo consolidato i dati relativi a tutte le autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento (UE) 2023/988.
Contenuto degli indicatori nell’allegato
L’allegato elenca sei categorie di dati: risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato; numero di reclami ricevuti da consumatori o altre parti interessate ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988; numero e tipo di controlli di conformità; numero di richieste di assistenza reciproca; numero e tipo di azioni o misure correttive adottate; numero e valore delle sanzioni irrogate, inclusi i casi di mancata risposta a richieste ai sensi degli articoli 15 o 22.
Esclusioni e coordinamento con altri obblighi di comunicazione
I considerando chiariscono che la comunicazione non deve duplicare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/1020, in particolare per i dati trasmessi a ICSMS ai sensi dell’articolo 34, né le notifiche delle misure rilevanti al sistema Safety Gate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2023/988. Gli Stati membri possono indicare che talune informazioni sono già state trasmesse con altri mezzi o sono già disponibili alla Commissione.
Modalità pratiche e contenuto ulteriore delle relazioni
La Commissione, insieme alla rete per la sicurezza dei consumatori, dovrà elaborare un modello standardizzato per la trasmissione uniforme delle informazioni o per indicare la fonte da cui la Commissione può accedervi direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri possono fornire i dati in forma aggregata e/o indicativa e sono incoraggiati a riferire anche su altri aspetti dell’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 non espressamente compresi negli indicatori.
Uso dei dati e relazione della Commissione
Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e delle altre informazioni disponibili, la Commissione deve redigere ogni anno una relazione di sintesi e renderla disponibile ai cittadini.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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