Regolamento (UE) 2024/2960
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2960 della Commissione, del 29 novembre 2024, che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell’Italia (Toscana e Liguria)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 31 marzo 2027 una deroga già concessa all’Italia per la pesca del rossetto con sciabiche da natante nelle acque territoriali di Toscana e Liguria. La deroga consente di disapplicare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, a condizione che gli operatori rispettino requisiti soggettivi, autorizzativi e di inserimento nel piano di gestione nazionale. È previsto un obbligo di relazione entro un anno dall’entrata in vigore, secondo il piano di monitoraggio del piano di gestione italiano.
Proroga della deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per consentire, in talune acque territoriali italiane (Toscana e Liguria), la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante a condizioni specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci che esercitano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali dell’Italia adiacenti alle coste della Liguria e della Toscana. La deroga riguarda solo i pescherecci registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il regolamento si applica dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano fermi gli altri requisiti e controlli previsti dalla normativa unionale richiamata; la deroga è limitata a un numero determinato di unità e non comporta incremento dello sforzo di pesca.
Proroga della deroga per la pesca del rossetto con sciabiche da natante
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2960 della Commissione proroga una deroga già concessa all’Italia in relazione al regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante in alcune acque territoriali della Toscana e della Liguria. La misura si colloca nel quadro della gestione sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo e si fonda su una richiesta italiana supportata da motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate, nonché da un piano di gestione nazionale adottato il 17 ottobre 2024.
Ambito territoriale e soggetti interessati
La deroga riguarda esclusivamente le acque territoriali italiane adiacenti alle coste di Liguria e Toscana. Possono beneficiarne solo i pescherecci:
- registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno;
- con attività comprovata di oltre cinque anni in questa specifica pesca;
- titolari di autorizzazione di pesca;
- operanti nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
La Commissione precisa che la richiesta riguarda 116 pescherecci, di cui 75 in Liguria e 41 in Toscana, tutti con lunghezza fuori tutto inferiore a 14 metri e con uno sforzo complessivo pari a 5.694,9 kW. Il piano di gestione deve inoltre garantire che non vi sia alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, in conformità all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Presupposti tecnico-scientifici e valutazione della Commissione
La Commissione richiama il parere favorevole del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ha esaminato la proroga nella riunione plenaria dell’8-12 luglio 2024. Secondo tale valutazione, il piano di gestione contiene elementi adeguati in ordine a:
- descrizione delle attività di pesca;
- obiettivi della gestione;
- misure di salvaguardia;
- misure tecniche e di conservazione;
- indicatori quantificabili per il monitoraggio e la valutazione periodici.
La Commissione ritiene quindi soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e autorizza la proroga della deroga.
Profili di compatibilità con la normativa unionale
Nel considerare la richiesta, la Commissione evidenzia che la pesca in questione:
- è già autorizzata dall’Italia;
- è praticabile solo con sciabiche da natante, in quanto gli attrezzi presentano caratteristiche tecniche specifiche non sostituibili con altri sistemi;
- si svolge in acque poco profonde e in una fascia costiera di tre miglia nautiche, senza interferire con altri pescherecci;
- non ha un impatto significativo sull’ambiente marino, poiché gli attrezzi sono molto selettivi, non entrano in contatto con il fondale e non catturano cefalopodi.
Viene inoltre richiamata la compatibilità con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e con i requisiti del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo.
Deroga alla dimensione minima delle maglie e coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1241
Il regolamento affronta anche il tema della deroga alla dimensione minima delle maglie. La Commissione osserva che l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, ma l’allegato IX, parte B, punto 4, di quest’ultimo consente la prosecuzione di deroghe già esistenti alle condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 5.
Secondo il considerando, tali deroghe:
- dovevano essere in vigore al 14 agosto 2019;
- non devono comportare deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame;
- devono contribuire agli obiettivi e ai target degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.
La proroga richiesta è ritenuta conforme a tali condizioni.
Obblighi di monitoraggio e relazione
L’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c). La Commissione sottolinea che l’invio tempestivo delle informazioni è funzionale a consentire eventuali misure di gestione correttive qualora la relazione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato.
Entrata in vigore, decorrenza e durata della deroga
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e poiché la campagna di pesca inizia il 1° novembre, esso si applica dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027.
La limitazione temporale è espressamente giustificata dalla necessità di:
- consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive, se necessario;
- approfondire le conoscenze scientifiche;
- elaborare un piano di gestione più efficiente.
Natura dell’atto
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della deroga alla distanza minima dalla costa e profondità minima
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali italiane adiacenti alla Liguria e alla Toscana, ai pescherecci che pescano rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante, entro i limiti della deroga prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2960.
Condizioni soggettive e operative per beneficiare della deroga
La deroga opera solo per i pescherecci registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, con attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, che non determinino ulteriore incremento dello sforzo di pesca e che siano titolari di autorizzazione di pesca e inseriti nel piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di gestione italiano e presupposti scientifici
La Commissione valorizza il piano di gestione italiano adottato il 17 ottobre 2024 e le motivazioni tecniche e scientifiche trasmesse dall’Italia. Il CSTEP ha espresso valutazione positiva, ritenendo il piano adeguato quanto a descrizione dell’attività, obiettivi, misure di salvaguardia, misure tecniche e di conservazione, nonché indicatori quantificabili per monitoraggio e valutazione periodici.
Limiti quantitativi e prevenzione dell’aumento dello sforzo di pesca
La richiesta italiana riguarda 116 pescherecci (75 in Liguria e 41 in Toscana), tutti con lunghezza fuori tutto inferiore a 14 metri e con uno sforzo complessivo pari a 5.694,9 kW. Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, in linea con l’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Compatibilità con selettività, ambiente e normativa tecnica UE
La Commissione richiama la limitata incidenza dell’attività, la selettività delle sciabiche da natante, l’assenza di contatto con il fondale e il fatto che la pesca non cattura cefalopodi, ritenendo l’impatto sull’ambiente marino non significativo. Si afferma inoltre che i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, come sostituito dal regolamento (UE) 2019/1241, non sono applicabili perché riferibili ai pescherecci da traino.
Deroga alla dimensione minima delle maglie e rapporti con il regolamento (UE) 2019/1241
La Commissione evidenzia che, sebbene l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe alla dimensione minima delle maglie possono continuare ad applicarsi alle condizioni dell’allegato IX, parte B, punto 4, e dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241. La proroga richiesta è ritenuta conforme a tali condizioni.
Misure di monitoraggio e obbligo di relazione
L’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione. Il regolamento sottolinea che le attività di pesca devono inoltre essere conformi ai requisiti dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Durata della deroga ed entrata in applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027. La limitazione temporale è giustificata dall’esigenza di consentire eventuali misure correttive e ulteriori approfondimenti scientifici.
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