Regolamento (UE) 2024/2952
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce standard uniformi per la "country-by-country reporting" sull’imposta sul reddito prevista dalla direttiva 2013/34/UE. Introduce un modello comune di presentazione e prescrive l’uso di XHTML con marcatura Inline XBRL, accompagnati da una tassonomia di base e da regole tecniche di deposito. Le imprese possono, in alternativa, redigere la comunicazione seguendo le istruzioni di rendicontazione fiscale della direttiva 2011/16/UE, ma devono rispettarne coerentemente l’impostazione. Sono previste disposizioni transitorie e la decorrenza dell’obbligo di utilizzo del nuovo formato è fissata per gli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2025.
Stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione per la redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito prevista dalla direttiva 2013/34/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute, ai sensi dell’articolo 48 ter della direttiva 2013/34/UE, a redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, cioè in via generale le imprese che superano per due esercizi consecutivi la soglia di ricavi consolidati di 750 000 000 EUR. Riguarda anche le modalità di presentazione da parte di imprese che si avvalgono di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro. Non si applica, invece, alle imprese e partecipate che pubblicano le informazioni di cui all’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE, né alle imprese capogruppo o autonome non soggette al diritto di uno Stato membro che mettono a disposizione la comunicazione ai sensi dell’articolo 48 ter, paragrafo 6, né alle imprese figlie e succursali che redigono la dichiarazione sostitutiva quando l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste; per tali soggetti il regolamento non impone l’uso del modello comune e dei formati elettronici previsti. L’applicazione materiale decorre per gli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2025 o successivamente, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 48 quater, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, stabilendo un formato uniforme per la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. La disciplina si inserisce nel quadro della rendicontazione paese per paese e mira a migliorare comparabilità, accessibilità e trattamento automatizzato dei dati pubblicati dalle imprese.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione intende dare concreta attuazione all’obbligo, previsto dalla direttiva 2013/34/UE, di redigere, pubblicare e rendere disponibile la comunicazione per le imprese che superano per due esercizi consecutivi la soglia di 750 000 000 EUR di ricavi consolidati. Il regolamento sceglie un impianto tecnico coerente con gli standard già utilizzati nell’UE per la digitalizzazione della rendicontazione societaria, facendo leva su XHTML e Inline XBRL per assicurare sia la leggibilità umana sia quella meccanica.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le imprese tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 48 ter della direttiva 2013/34/UE, nonché le modalità tecniche di pubblicazione quando l’impresa si avvale di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro. Restano fuori dal perimetro, quanto all’obbligo di usare il modello e i formati del regolamento, le imprese e partecipate che già pubblicano determinate informazioni ai sensi dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE, le imprese capogruppo o autonome non soggette al diritto di uno Stato membro che rendono la comunicazione ai sensi dell’articolo 48 ter, paragrafo 6, e, per espressa previsione, le imprese figlie e succursali che redigono la dichiarazione sostitutiva quando la capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste.
Definizioni e struttura tecnica
L’articolo 2 chiarisce i principali concetti operativi: la "comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito" è quella redatta, pubblicata e messa a disposizione ai sensi dell’articolo 48 ter, paragrafo 1, e contenente le informazioni previste dall’articolo 48 quater, paragrafi 2 e 3. La "tassonomia di base" è composta dagli elementi dell’allegato IV, tabella 2, e dai relativi linkbase di presentazione, calcolo, etichette e definizione. Sono inoltre definiti il formato XHTML e lo standard Inline XBRL.
Modello comune di contenuto
L’articolo 3 rinvia all’allegato I, che descrive il modello comune da seguire nella presentazione visiva della comunicazione. Il modello richiede anzitutto informazioni generali: nome dell’impresa capogruppo o autonoma, paese della sede legale, date di inizio e chiusura dell’esercizio, valuta della comunicazione e indicazione sull’eventuale uso delle istruzioni di rendicontazione della direttiva 2011/16/UE. La sezione centrale è il riepilogo paese per paese, con dati su ricavi, utile o perdita prima delle imposte, imposta versata secondo cassa, imposta maturata, utili non distribuiti e numero di dipendenti, suddivisi per giurisdizione fiscale. Segue l’elenco delle imprese figlie e delle attività svolte in ciascuna giurisdizione.
Informazioni omesse e sezione facoltativa sulle differenze fiscali
Il modello disciplina espressamente le informazioni omesse: se il diritto nazionale consente omissioni temporanee, queste devono essere indicate nella sezione 4 con descrizione dell’elemento omesso e motivazione dell’omissione; devono inoltre essere segnalate le informazioni omesse in esercizi precedenti e poi comunicate nell’esercizio corrente. La sezione 5 è invece facoltativa e riguarda le spiegazioni sulle discrepanze rilevanti tra imposta versata e imposta maturata; salvo diversa regola nazionale, l’impresa decide se includerla.
Formato elettronico, XHTML e Inline XBRL
L’articolo 4 prescrive che la comunicazione sia redatta in XHTML e marcata con Inline XBRL secondo le specifiche dell’allegato II. La marcatura deve avvenire con la tassonomia di base e secondo le regole di marcatura e deposito dell’allegato III. Il regolamento consente anche di usare elementi aggiuntivi della tassonomia di base elencati nell’allegato IV, tabella 3, ma senza ridurre il nucleo obbligatorio di marcatura.
Regole tecniche di marcatura e deposito
Gli allegati II, III e IV contengono le specifiche più operative. Sono previsti l’uso dei codici ISO 4217:2015 per la valuta, ISO 3166-1:2020 alpha-2 per il codice paese e ISO 8601-1:2019 per le date; l’impresa deve identificarsi con un identificativo univoco, potendo usare in alternativa EUID, LEI o codice fiscale. Il documento istanza Inline XBRL deve riferirsi a una sola impresa, non può contenere codice eseguibile e deve usare gli elementi della tassonomia più aderenti al significato dell’informazione da marcare. Per i fatti numerici devono essere indicati valori esatti senza cifre decimali, con la precisione ritenuta adeguata dall’impresa.
Opzione per l’uso delle istruzioni di rendicontazione fiscale
Il modello consente che la comunicazione sia redatta sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE. In tal caso, l’impresa deve applicare tali istruzioni in modo coerente a tutte le informazioni contenute nella comunicazione. Il modello prevede un’apposita indicazione sì/no sull’adozione di tale opzione.
Elementi tassonomici e contenuti aggiuntivi
L’allegato IV elenca gli elementi della tassonomia di base, tra cui ricavi, utile/perdita prima delle imposte, imposta sul reddito versata e maturata, utili non distribuiti, numero di dipendenti, valuta della comunicazione, codice paese, dati di inizio e chiusura dell’esercizio, nome dell’impresa capogruppo o autonoma, elenco delle imprese figlie e informazioni su omissioni e discrepanze. La tabella 3 aggiunge elementi facoltativi, come attività materiali, capitale, lingua della comunicazione, sovvenzioni pubbliche ricevute e ricavi da parti correlate o non correlate.
Applicazione nel tempo e efficacia
L’articolo 5 dispone una transizione: il regolamento si applica alle comunicazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2025 o successivamente. L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce il modello comune e i formati elettronici di comunicazione di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, da utilizzare per la presentazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. La finalità è garantire comparabilità, leggibilità meccanica e coerenza delle informazioni pubblicate dalle imprese.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, la "comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito", la "tassonomia di base", il "formato XHTML" e "Inline XBRL". La tassonomia di base è collegata all’allegato IV, tabella 2, e include specifici linkbase di presentazione, calcolo, etichette e definizione.
Modello comune di comunicazione
L’articolo 3 impone che presentazione visiva e contenuto della comunicazione siano conformi alle specifiche dell’allegato I. Il modello è articolato in sezioni su informazioni generali, riepilogo paese per paese, elenco delle imprese figlie e attività, informazioni omesse e, facoltativamente, spiegazioni delle discrepanze tra imposta versata e maturata.
Formato elettronico e marcatura XBRL
L’articolo 4 richiede l’uso del formato XHTML con marcature Inline XBRL secondo le specifiche dell’allegato II e la marcatura delle informazioni tramite la tassonomia di base secondo l’allegato III. È prevista anche la facoltà di usare elementi aggiuntivi della tassonomia di base elencati nell’allegato IV, tabella 3, senza derogare agli obblighi di marcatura essenziali.
Regole tecniche del contenuto e del deposito
Gli allegati II e III disciplinano validità del documento istanza Inline XBRL, uso di codici ISO per valuta, paesi e date, identificazione univoca dell’impresa, divieto di codice eseguibile e criteri di marcatura dei dati numerici e non numerici. Viene inoltre imposto che il documento contenga i dati di una sola impresa.
Struttura del modello e contenuti richiesti
L’allegato I specifica che la comunicazione deve riportare nome dell’impresa capogruppo o autonoma, paese della sede legale, data di inizio e chiusura dell’esercizio, valuta, indicazione sull’uso delle istruzioni di rendicontazione della direttiva 2011/16/UE, dati paese per paese su ricavi, utile/perdita, imposta versata, imposta maturata, utili non distribuiti e numero di dipendenti, oltre all’elenco delle imprese figlie e una descrizione sintetica delle attività per giurisdizione.
Informazioni omesse e dichiarazioni sostitutive
Il modello contempla una sezione dedicata alle informazioni omesse, con obbligo di indicare gli elementi omessi e le motivazioni dell’omissione, nonché le informazioni già omesse in esercizi precedenti e successivamente comunicate. Il diritto nazionale può consentire omissioni temporanee ai sensi dell’articolo 48 quater, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE.
Sezione facoltativa sulle discrepanze fiscali
L’allegato I prevede una sezione 5 facoltativa sulle spiegazioni delle discrepanze rilevanti tra imposta sul reddito versata e imposta maturata. Salvo diversa previsione del diritto nazionale, la sua compilazione è rimessa alla scelta dell’impresa.
Disposizioni transitorie e decorrenza
L’articolo 5 prevede che il regolamento si applichi alle comunicazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva. L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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