Regolamento (UE) 2024/2956
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli standard in relazione al registro delle informazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione 2024/2956 della Commissione completa il quadro DORA fissando i modelli uniformi del registro delle informazioni sui contratti TIC con terzi. La disciplina mira a rendere comparabili, completi e coerenti i dati necessari alla gestione interna dei rischi, alla vigilanza delle autorità competenti e alla sorveglianza dei fornitori terzi critici. Viene inoltre regolata la struttura del registro, la catena di approvvigionamento dei servizi TIC, l’identificazione dei soggetti coinvolti e le informazioni specifiche da rendere quando i servizi supportano funzioni essenziali o importanti.
Stabilisce i modelli standard e le istruzioni tecniche per il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali relativi ai servizi TIC esternalizzati, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).
Ambito di applicazione
Si applica alle entità finanziarie rientranti nel regolamento (UE) 2022/2554 che devono mantenere e aggiornare, a livello di entità, su base subconsolidata o consolidata, il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi TIC e sui relativi subappalti. Rileva anche per i gruppi, incluse le imprese madri che determinano le entità da includere nel registro e i fornitori intragruppo di servizi TIC; per i servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti sono previsti ulteriori dati e valutazioni. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Registro delle informazioni DORA: modelli standard per i contratti TIC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 attua l'articolo 28, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e definisce i modelli standard da usare per il registro delle informazioni relativo agli accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi TIC. La finalità dichiarata è rafforzare la gestione interna dei rischi informatici, agevolare la vigilanza delle autorità competenti e sostenere la sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC, nonché il processo di designazione annuale da parte delle autorità europee di vigilanza.
Finalità e principi ispiratori
Il regolamento nasce dall'esigenza di rendere omogenee e tecnicamente comparabili le informazioni sui servizi TIC esternalizzati, tenendo conto delle pratiche già presenti in materia di outsourcing nel settore finanziario. Il legislatore europeo richiama espressamente l'approccio tecnologicamente neutro dei modelli, la necessità di tabelle aperte con colonne prefissate e righe illimitate, e l'esigenza di collegare i dati attraverso chiavi comuni per garantire controlli incrociati e una lettura relazionale del registro.
Ambito soggettivo e perimetro del registro
Le disposizioni si applicano alle entità finanziarie soggette a DORA, incluse quelle appartenenti a gruppi. Nei gruppi, l'impresa madre determina le entità da includere nel registro a livello subconsolidato e consolidato, nel rispetto della normativa settoriale UE. Il registro deve ricomprendere sia le entità finanziarie sia i fornitori intragruppo di servizi TIC; inoltre, il regolamento prevede che anche in ipotesi di esternalizzazione di tutte le attività a un'altra entità il registro continui a essere mantenuto, poiché contribuisce alla resilienza operativa.
Definizioni rilevanti e catena di approvvigionamento
L'articolo 1 definisce tre nozioni centrali:
- fornitore terzo diretto di servizi TIC, ossia il fornitore che firma l'accordo con l'entità finanziaria o con un soggetto del gruppo per prestare il servizio;
- catena di approvvigionamento dei servizi TIC, cioè la sequenza di accordi contrattuali che parte dal fornitore diretto e comprende i subappaltatori;
- posizione, che esprime la collocazione del fornitore nella catena.
L'articolo 2 stabilisce che la posizione 1 spetta sempre al fornitore diretto, mentre i subappaltatori hanno posizione superiore a 1. La regola è funzionale alla tracciabilità della catena di fornitura e alla valutazione dei rischi di concentrazione e dipendenza tecnologica.
Requisiti generali: accuratezza, coerenza e identificazione univoca
L'articolo 3 impone l'uso dei modelli degli allegati I-IV per mantenere e aggiornare il registro a livello di entità, subconsolidato e consolidato. Le entità finanziarie devono inserire le informazioni su tutti i servizi TIC prestati dai fornitori diretti e sui subappaltatori che svolgono un ruolo effettivo nei servizi che supportano funzioni essenziali o importanti, o parti significative di esse.
Il regolamento insiste sulla qualità del dato:
- accuratezza;
- completezza;
- coerenza;
- integrità;
- omogeneità;
- validità.
Per l'identificazione dei fornitori persone giuridiche si usano LEI valido e attivo o EUID, se disponibili entrambi; per i fornitori stabiliti fuori dall'Unione il LEI è l'identificativo da utilizzare. Le stesse logiche si applicano ai subappaltatori rilevanti quando i servizi supportano funzioni essenziali o importanti.
Formato del registro e gestione delle informazioni
L'articolo 4 prevede che ciascun modello sia strutturato come tabella con colonne determinate e righe illimitate. Ogni elemento di dato deve contenere un solo valore; se esistono più valori validi, va aggiunta una riga per ciascuno. Le informazioni vanno compilate, a seconda dei casi, a livello di entità, subconsolidato o consolidato.
L'articolo 5 elenca il contenuto minimo del registro, che comprende:
- informazioni generali sull'entità che tiene il registro;
- informazioni sulle entità incluse nel consolidamento e sulle succursali estere;
- dati generali e specifici sugli accordi contrattuali;
- collegamenti tra accordi intragruppo e accordi con fornitori esterni;
- informazioni su chi firma i contratti e su chi usa i servizi TIC;
- identificazione dei fornitori terzi e dei subappaltatori;
- informazioni sulla catena di approvvigionamento;
- identificazione delle funzioni supportate;
- valutazioni dei servizi TIC quando supportano funzioni essenziali o importanti;
- una sezione di terminologia interna e definizioni utilizzate dall'entità.
È inoltre consentito inserire informazioni supplementari quando ciò sia pertinente per la gestione dei rischi o dei contratti.
Dati di gruppo e coerenza del consolidamento
L'articolo 6 precisa che, nei gruppi, l'impresa madre deve determinare le entità da includere nel registro tenendo conto della normativa settoriale UE applicabile. Il registro su base subconsolidata e consolidata deve comprendere tutte le entità finanziarie e i fornitori intragruppo di servizi TIC del perimetro rilevante. Il testo insiste sulla necessità di coerenza tra dati a livello di entità e dati consolidati, in particolare per numeri di riferimento contrattuali, identificativi di funzione, LEI delle entità e identificativi dei fornitori TIC.
Contenuto degli allegati: modelli operativi e codifiche
L'allegato I fornisce le istruzioni di compilazione dei modelli e ne precisa la funzione.
I modelli principali sono:
- B_01.01: entità che mantiene il registro, con LEI, nome, paese, tipo di entità e, se necessario, autorità competente e data di messa a disposizione;
- B_01.02: elenco delle entità nel consolidamento, con informazioni su gruppo, gerarchia, impresa madre diretta, date di inserimento/cancellazione e valore delle attività totali;
- B_01.03: elenco delle succursali fuori dal paese d'origine;
- B_02.01 e B_02.02: accordi contrattuali, con numero di riferimento univoco, tipo di accordo, importi annui stimati, durata, rinnovi, legge applicabile, paese di prestazione, conservazione e ubicazione dei dati, sensibilità dei dati e dipendenza dal servizio;
- B_02.03: collegamenti tra accordi intragruppo e accordi nella stessa catena di approvvigionamento;
- B_03.01, B_03.02 e B_03.03: soggetti che firmano gli accordi, sia lato utilizzatore sia lato fornitore e, nel gruppo, chi firma per altre entità;
- B_04.01: entità che si avvalgono dei servizi TIC, con distinzione tra entità e succursali;
- B_05.01 e B_05.02: identificazione dei fornitori TIC e rappresentazione della catena di approvvigionamento, con assegnazione delle posizioni;
- B_06.01: identificazione delle funzioni dell'entità supportate dai servizi TIC, con identificativo univoco della funzione, attività autorizzata, valutazione di essenzialità/importanza, obiettivi di ripristino e impatto dell'interruzione;
- B_07.01: valutazione dei servizi TIC per funzioni essenziali o importanti, inclusi sostituibilità, audit, exit plan, reintegrazione e alternative;
- B_99.01: glossario interno delle opzioni e delle definizioni usate dall'entità.
L'allegato III elenca in modo tassativo i tipi di servizi TIC da S01 a S19, dalla gestione progetti e sviluppo alla sicurezza, hosting, telecomunicazioni, servizi cloud e gestione dei rischi informatici. L'allegato II, invece, collega ciascuna categoria di entità finanziaria alle attività e ai servizi rilevanti ai fini del registro. L'allegato IV definisce come determinare il valore delle attività totali per ciascun tipo di entità, rinviando in molti casi a fonti di segnalazione prudenziale già esistenti.
Regole specifiche sui contratti, sui fornitori e sui subappalti
Il modello contrattuale si fonda sul "numero di riferimento dell'accordo contrattuale", univoco e coerente nel tempo. Il regolamento distingue accordi autonomi, accordi generali/master e accordi successivi o associati, evitando duplicazioni negli importi annui stimati. Nei servizi intragruppo, il registro deve collegare gli accordi tra il fornitore intragruppo e i suoi subappaltatori esterni al gruppo.
Per i fornitori TIC, il modello richiede codice identificativo, tipo di codice, denominazione legale, nome in alfabeto latino, tipologia di persona, paese della sede centrale, eventuali costi annui stimati e, se il fornitore non è capogruppo, anche l'identificativo della sua impresa madre. Per i subappaltatori nella catena, la loro presenza va registrata solo se svolgono un ruolo effettivo nei servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, o comunque nei casi espressamente richiamati dalle istruzioni.
Funzioni, valutazioni e metriche di rischio
Il modello B_06.01 richiede di identificare le funzioni supportate dai servizi TIC secondo la tassonomia interna dell'entità finanziaria, assegnando un identificativo univoco a ciascuna combinazione di LEI, attività autorizzata e nome della funzione. Devono essere indicati la classificazione come funzione essenziale o importante, le ragioni della classificazione, la data dell'ultima valutazione, il recovery time objective, il recovery point objective e l'impatto dell'interruzione.
Il modello B_07.01 aggiunge una valutazione specifica dei servizi TIC quando supportano funzioni essenziali o importanti: grado di sostituibilità del fornitore, motivi della scarsa sostituibilità, data dell'ultimo audit, esistenza di un exit plan, possibilità di reintegrazione del servizio, impatto dell'interruzione e individuazione di eventuali fornitori alternativi. La logica è chiaramente orientata alla continuità operativa, alla riduzione della dipendenza da terzi e alla gestione dei rischi di concentrazione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni e struttura della catena di approvvigionamento
L'articolo 1 definisce, tra l'altro, il "fornitore terzo diretto di servizi TIC", la "catena di approvvigionamento dei servizi TIC" e la "posizione" del fornitore nella catena. L'articolo 2 impone alle entità finanziarie di assegnare una posizione a ciascun fornitore: la posizione 1 è riservata al fornitore diretto, mentre i subappaltatori hanno posizione superiore a 1.
Modelli standard, qualità dei dati e identificativi
L'articolo 3 impone l'uso dei modelli degli allegati I-IV per mantenere il registro a livello di entità, subconsolidato e consolidato. Le informazioni devono essere accurate, coerenti e conformi ai principi di qualità dei dati (accuratezza, completezza, coerenza, integrità, omogeneità, validità). Le entità usano LEI o EUID per i fornitori persone giuridiche, con LEI obbligatorio per i fornitori stabiliti fuori dall'Unione; per i subappaltatori rilevanti in servizi essenziali o importanti valgono regole analoghe.
Formato e contenuto del registro
L'articolo 4 prevede modelli tabellari con numero predefinito di colonne e righe illimitate, con un solo valore per elemento di dato e l'aggiunta di righe in caso di più valori. L'articolo 5 elenca i blocchi informativi obbligatori: dati sull'entità che tiene il registro, sulle entità del consolidamento e sulle succursali estere, sugli accordi contrattuali, sui collegamenti intragruppo, sui soggetti firmatari, sui fornitori TIC, sulla catena di approvvigionamento, sulle funzioni, sulle valutazioni dei servizi TIC e sulla terminologia interna.
Ambito del registro nei gruppi
L'articolo 6 stabilisce che, nei gruppi, l'impresa madre deve tener conto della normativa settoriale UE per individuare le entità da includere. Il registro mantenuto a livello subconsolidato e consolidato comprende tutte le entità finanziarie e i fornitori intragruppo di servizi TIC appartenenti al sottogruppo e al gruppo.
Allegato I: modelli e istruzioni operative
L'allegato I dettaglia i modelli B_01.01-B_99.01, con le colonne obbligatorie e facoltative, i codici, le date e i criteri di compilazione. Tra gli elementi centrali figurano il numero di riferimento del contratto, l'identificativo della funzione, il tipo di servizi TIC (rinvio all'allegato III), la posizione nella catena, i dati sulla sostituibilità, sul piano di uscita, sugli audit e sulla possibilità di reintegrazione del servizio.
Allegato II: attività rilevanti per tipo di entità
L'allegato II individua, per ciascuna categoria di entità finanziaria, le attività e i servizi da considerare ai fini del registro e dell'identificazione delle funzioni autorizzate, richiamando la normativa settoriale applicabile (banche, pagamenti, moneta elettronica, imprese di investimento, cripto-attività, mercati, assicurazioni, pensioni, rating, crowdfunding, cartolarizzazioni e altri soggetti finanziari).
Allegato III: tipologia dei servizi TIC
L'allegato III codifica 19 categorie di servizi TIC da S01 a S19, tra cui gestione progetti TIC, sviluppo, helpdesk, sicurezza, trasmissione e analisi dati, hosting, calcolo, conservazione dati, telecomunicazioni, reti, hardware, licenze software, gestione operativa TIC, consulenza, gestione rischi informatici e servizi cloud IaaS/PaaS/SaaS.
Allegato IV: valore delle attività totali
L'allegato IV disciplina come calcolare o reperire il valore delle attività totali per le diverse categorie di entità finanziarie, richiamando modelli o dati di segnalazione prudenziale già esistenti; per alcune entità non finanziarie o fornitori intragruppo i dati non sono applicabili.
Entrata in vigore
L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2952
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2954
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2958
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2959
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2960
- Regolamento · 29 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2964
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →