Sentenza n. 1365/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4, verbali di gara e attribuzione di zero punti per i sub-criteri premiali relativi alle certificazioni UNI/PdR 125:2022, SA 8000 e ISO 14001:2015
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 4 e gli atti della procedura, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere complessivamente nove punti aggiuntivi per il possesso delle certificazioni relative ai sub-criteri E1, E2 e D3, così collocandosi al primo posto anziché al quarto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, par condicio, non discriminazione e risultato, contestando il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Le certificazioni E1 ed E2 erano state soltanto autodichiarate nella documentazione amministrativa, mentre la certificazione ISO 14001 era stata dichiarata nella relazione tecnica e inserita nella documentazione amministrativa, ma non allegata all’offerta tecnica. Secondo la ricorrente, si trattava di una carenza meramente documentale e non sostanziale, sanabile mediante produzione successiva, poiché le certificazioni esistevano già alla scadenza del termine per presentare l’offerta. In secondo luogo, ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto almeno richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, nell’ambito del cosiddetto soccorso procedimentale, per verificare l’effettivo possesso delle certificazioni. In terzo luogo, ha lamentato l’illegittimità dell’attribuzione di zero punti per la certificazione ISO 14001, essendo questa comunque stata depositata nella documentazione amministrativa e quindi, a suo avviso, già nella disponibilità dell’amministrazione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti e il risarcimento in forma specifica, mediante subentro, o in subordine per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e tutte le domande conseguenti. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendo legittimo il mancato ricorso sia al soccorso istruttorio sia al soccorso procedimentale. L’art. 101, comma 1, del d.lgs. 36/2023 consente di integrare o sanare la documentazione amministrativa, ma esclude espressamente la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica. Il disciplinare richiedeva in modo chiaro che le certificazioni fossero allegate all’offerta tecnica e prevedeva l’attribuzione di zero punti in caso di mancata allegazione. La produzione delle certificazioni avrebbe integrato una componente dell’offerta tecnica espressamente valorizzata con nove punti e avrebbe quindi modificato sostanzialmente l’offerta, con violazione della par condicio. La mera dichiarazione del possesso non equivaleva alla produzione della certificazione richiesta dalla lex specialis. Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, è diretto soltanto a chiarire o interpretare elementi già contenuti nell’offerta e non consente di acquisire documenti esterni o integrare elementi mancanti dell’offerta tecnica. Neppure il meccanismo di rettifica dell’offerta previsto dal comma 4 era applicabile, sia perché non si trattava di una semplice rettifica non sostanziale, sia perché avrebbe dovuto essere richiesto entro il giorno fissato per l’apertura delle offerte, termine ormai scaduto. Il TAR ha inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori commessi nella predisposizione dell’offerta e nel caricamento della documentazione, soprattutto nelle gare telematiche. Anche il terzo motivo è stato respinto. In applicazione dell’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa veniva verificata soltanto per i concorrenti collocati nei primi tre posti; la ricorrente, quarta classificata, non era quindi sottoposta a tale verifica. Inoltre, l’inserimento della certificazione ISO 14001 nella documentazione amministrativa, anziché nell’offerta tecnica, violava il divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta, funzionale a garantire trasparenza e imparzialità. La mancata attribuzione dei tre punti per il sub-criterio D3 è stata quindi ritenuta legittima. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento dell’accordo quadro.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il comma 1 esclude dal soccorso istruttorio la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; il comma 3 consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta senza modificarli; il comma 4 consente la rettifica di errori materiali fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, purché non vi sia modifica sostanziale.
La norma impedisce di utilizzare il soccorso istruttorio o procedimentale per acquisire certificazioni mancanti che costituiscono componenti dell’offerta tecnica e incidono sul punteggio; i chiarimenti sono ammessi soltanto per precisare elementi già presenti, senza integrazione o modifica dell’offerta.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente l’inversione procedimentale, in base alla quale la valutazione delle offerte precede la verifica della documentazione amministrativa.
artt. 24, 26.3 e 28.5 del disciplinare di gara
La mancata integrazione con le certificazioni richieste comportava l’attribuzione di zero punti; la presenza della certificazione da allegare all’offerta comportava l’attribuzione del punteggio premiale.
La lex specialis qualificava l’allegazione delle certificazioni come elemento necessario dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali e ne escludeva l’integrazione mediante soccorso istruttorio.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non consentono di superare le prescrizioni chiare della lex specialis né il divieto di modificare o integrare sostanzialmente l’offerta dopo la scadenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede che una certificazione sia allegata all’offerta tecnica per ottenere un punteggio premiale, la sua mancata produzione costituisce carenza di un elemento sostanziale dell’offerta e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023.
- Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 consente soltanto chiarimenti interpretativi su elementi già contenuti nell’offerta; non permette di acquisire documenti esterni mancanti né di integrare o modificare l’offerta tecnica o economica.
- L’integrazione postuma di certificazioni alle quali la lex specialis collega un punteggio premiale costituisce modifica dell’offerta tecnica, anche se le certificazioni esistevano già alla data di presentazione dell’offerta, poiché incide sulla valutazione comparativa e sulla par condicio dei concorrenti.
- Il concorrente è tenuto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, a rispettare scrupolosamente le modalità di caricamento e collocazione della documentazione prescritte dalla lex specialis, in particolare nelle procedure telematiche; l’errore di inserimento in una diversa busta o sezione non impone alla stazione appaltante di ricercare autonomamente il documento.
- Nelle procedure con inversione procedimentale, la collocazione di una certificazione richiesta come elemento dell’offerta tecnica nella documentazione amministrativa non consente di attribuire il relativo punteggio, anche se il documento è stato materialmente trasmesso alla stazione appaltante: la diversa collocazione viola il divieto di commistione tra le componenti dell’offerta e può inoltre impedire che il documento sia esaminato quando la verifica amministrativa è limitata ai concorrenti utilmente classificati.
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