L.R. Lazio 19/2004
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Lazio e gli enti vigilati a gestire provvisoriamente il bilancio 2005 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2005. La spesa è limitata, in via generale, a un dodicesimo per capitolo, con deroghe per spese obbligatorie, personale e spese non frazionabili.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2005
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2005
La legge disciplina in via temporanea la gestione del bilancio della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005, nonché quella di enti, aziende e organismi regionali sottoposti a controllo e vigilanza. Si tratta di una misura strettamente legata all’esercizio 2005 e alla fase precedente l’approvazione della legge di bilancio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- la Giunta regionale, autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio regionale 2005;
- gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione;
- i soggetti per i quali il bilancio di previsione 2005 sia stato già approvato dal competente organo e trasmesso alla Giunta regionale.
Durata e limiti temporali
L’esercizio provvisorio è consentito:
- fino all’approvazione della legge di bilancio;
- in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2005.
La previsione ha dunque efficacia limitata a un arco temporale ormai concluso e riferito esclusivamente all’esercizio finanziario 2005.
Regole di gestione della spesa
Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita, in via generale, entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo.
Per gli enti, le aziende e gli organismi con bilancio 2005 già approvato e trasmesso alla Giunta regionale, la gestione è ammessa:
- entro il limite di un dodicesimo per ciascun capitolo;
- oppure, per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi, nei limiti della maggiore spesa necessaria.
Deroghe al limite del dodicesimo
La limitazione mensile non si applica a:
- spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio;
- spese per la gestione del personale;
- spese che, per loro natura, non sono suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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