L.R. Lazio 2/2005
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Lazio, l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio regionale, la ripartizione dei seggi, la scheda e le preferenze di genere, le cause di ineleggibilità e alcuni profili di presentazione di liste e candidature. Prevede anche limiti di mandato del Presidente e norme su spese elettorali e gestione del procedimento.
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale; ineleggibilità e incompatibilità
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio
La legge regionale disciplina il sistema elettorale della Regione Lazio per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, integrando e adattando la normativa statale richiamata. Regola anche la composizione del Consiglio, la ripartizione dei seggi, la presentazione delle candidature, le preferenze di genere, le cause di ineleggibilità e alcuni profili di organizzazione del procedimento elettorale.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
Per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della legge regionale, con rinvio per quanto non previsto alla legge n. 108/1968 e alla legge n. 43/1995, oltre alle altre norme dell’ordinamento compatibili. Le disposizioni della normativa statale sulla lista regionale si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.
Elezione del Presidente della Regione e limite di mandato
Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. È proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi a livello regionale.
Il Presidente è membro del Consiglio regionale. Inoltre, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto entra anch’egli in Consiglio, con assegnazione di un seggio secondo il meccanismo previsto dalla legge.
È previsto un limite alla rieleggibilità: chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica alla scadenza del secondo mandato, salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Composizione del Consiglio regionale e criteri di rappresentanza
Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto. I quattro quinti dei consiglieri sono eletti con criterio proporzionale mediante liste circoscrizionali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale; un quinto è eletto secondo le modalità specificamente previste per l’attribuzione dei seggi residui.
In ogni lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato nella misura del 50 per cento; in caso di numero dispari di candidati, la differenza tra i generi non può superare un’unità. La violazione di tale regola comporta l’inammissibilità della lista.
Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi
Il territorio regionale è diviso in cinque circoscrizioni corrispondenti alle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e alla Città metropolitana di Roma capitale.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, prendendo come riferimento l’ultimo censimento generale riportato nella più recente pubblicazione ufficiale dell’ISTAT. La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Regione, adottato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
Indizione delle elezioni e tempi di svolgimento
Le elezioni possono essere svolte a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio e comunque non oltre il termine fissato dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dallo Statuto, le elezioni devono tenersi entro tre mesi dallo scioglimento.
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.
Scheda elettorale, voto e preferenza di genere
Le votazioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Regione avvengono su un’unica scheda, predisposta secondo un modello approvato con decreto del Presidente della Regione.
La scheda riporta i contrassegni delle liste circoscrizionali e, accanto a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, il nome del candidato Presidente collegato. La collocazione dei simboli e dei rettangoli nella scheda è definita anche mediante sorteggio.
L’elettore può:
- votare solo per un candidato Presidente;
- votare per un candidato Presidente e per una lista a lui collegata;
- esprimere voto disgiunto tra Presidente e lista non collegata;
- votare una lista circoscrizionale senza indicare il Presidente, nel qual caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
Il voto di lista si esprime con il contrassegno e/o con fino a due preferenze. Se si esprimono due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile; in caso contrario, la seconda preferenza è annullata. Se l’elettore vota un candidato Presidente e più di una lista, è valido solo il voto al Presidente e sono nulli i voti di lista.
Riparto dei seggi e operazioni dell’Ufficio centrale regionale
Terminata l’assegnazione proporzionale dei seggi secondo la disciplina statale richiamata, l’Ufficio centrale regionale proclama il Presidente eletto e provvede al riparto dei seggi residui.
L’Ufficio centrale regionale:
- determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente sommando i voti validi ottenuti nelle circoscrizioni;
- individua il totale dei seggi assegnati ai gruppi di liste collegati a ciascun candidato Presidente;
- proclama eletto il candidato con il maggior numero di voti validi;
- individua il candidato Presidente non eletto con il numero di voti immediatamente inferiore, ai fini della riserva di un seggio.
Se i gruppi di liste collegati al Presidente eletto ottengono meno del 60 per cento dei seggi del Consiglio, escluso il seggio del Presidente, l’Ufficio assegna ad essi i seggi necessari per raggiungere tale soglia, nei limiti dei seggi disponibili. Se invece la coalizione del Presidente eletto ha già almeno il 60 per cento dei seggi, i seggi residui sono assegnati ai gruppi collegati ai candidati Presidenti non eletti.
Dopo tale operazione, i seggi sono ripartiti tra le liste circoscrizionali dei gruppi di liste con metodo proporzionale d’Hondt. Se in una circoscrizione nessuna lista ottiene almeno un seggio, l’Ufficio assicura comunque l’elezione di almeno un consigliere per quella circoscrizione, attribuendo un seggio alla lista collegata al Presidente eletto con la maggior cifra elettorale e procedendo ai necessari correttivi sugli altri seggi.
Le operazioni sono verbalizzate e comunicate agli uffici circoscrizionali, che proclamano eletti i candidati delle liste secondo la maggiore cifra individuale.
Cause di ineleggibilità
Oltre alle cause previste dalla normativa statale richiamata, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale:
- i presidenti delle province della Regione;
- il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
Le cause di ineleggibilità non operano se gli interessati cessano dalla carica con dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Presentazione di liste e candidature
Le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio regionale o in almeno una delle due Camere alla data del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori.
Per le liste espressione di gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è resa dal Presidente del gruppo, previa informazione alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; può riguardare una sola lista e può essere effettuata anche verso una lista con denominazione diversa da quella del gruppo. Se nella denominazione del gruppo compare il nome di una persona, il collegamento è effettuato congiuntamente dal Presidente del gruppo e da tale persona.
Non è richiesta alcuna sottoscrizione neppure per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.
I candidati alla carica di Presidente, con l’accettazione della candidatura, dichiarano anche di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
La disciplina richiama inoltre regole sui contrassegni: non sono ammessi simboli identici o confondibili con altri già presentati o con simboli tradizionalmente usati da altri partiti, né contrassegni con immagini o soggetti religiosi o già esclusi da precedenti consultazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali recenti.
Le liste circoscrizionali devono rispettare i seguenti limiti numerici di candidati:
- da 22 a 32 nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- da 4 a 6 nelle circoscrizioni delle Province di Latina e Frosinone;
- da 2 a 4 nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- 2 nella circoscrizione della Provincia di Rieti.
Spese elettorali e gestione del procedimento
La legge aggiorna alcuni limiti di spesa previsti dalla normativa statale sulle elezioni regionali, portando il tetto a euro 50.000,00 e modificando altri importi unitari richiamati dalla legge n. 43/1995.
Per garantire la migliore gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le iniziative necessarie, anche mediante intese con gli organi competenti dell’amministrazione statale centrale e periferica.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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