L.R. Lazio 1/2005
Norme in materia di polizia locale (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in modo organico polizia locale, formazione, assetto dei corpi e dei servizi, cooperazione istituzionale e interventi finanziati dalla Regione Lazio. Prevede organismi consultivi, regole su uniformi, mezzi, personale e corsi, nonché finanziamenti e programmi triennali. Alcune misure hanno decorrenza e coperture legate ad annualità specifiche, mentre altre disposizioni restano strutturali.
Norme regionali sull’organizzazione, formazione e finanziamento della polizia locale nel Lazio
Norme in materia di polizia locale nel Lazio
La legge regionale disciplina l’organizzazione, le funzioni, la formazione e il sostegno finanziario della polizia locale nel territorio del Lazio, nel rispetto della legge quadro statale e dell’autonomia degli enti locali. L’obiettivo è garantire servizi coordinati, omogenei ed արդյունավետi per il controllo del territorio e per la sicurezza integrata.
Finalità e funzioni regionali
La Regione definisce criteri generali, standard organizzativi, caratteristiche di uniformi, mezzi e strumenti, forme di collaborazione tra corpi e servizi, incentivi per la gestione associata, sistemi permanenti di formazione e interventi finanziari. Cura inoltre il monitoraggio delle funzioni di polizia locale e promuove accordi con Stato ed enti locali per la sicurezza integrata.
Compiti della polizia locale
Le funzioni della polizia locale comprendono polizia amministrativa, prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti locali, attività di informazione e accertamento, tutela del patrimonio pubblico, servizi d’ordine e scorta, soccorso in caso di calamità e polizia tributaria nei limiti delle competenze sui tributi locali. Il personale svolge anche funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza secondo la legge statale.
Organismi regionali di coordinamento e consultazione
È istituita la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata, sede di confronto per le linee programmatiche, la verifica degli atti di collaborazione e l’elaborazione di indirizzi regionali. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno ed è composta da rappresentanti regionali e degli enti locali, con partecipazione di prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine su invito.
Presso l’assessorato competente opera il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, che supporta la Regione con proposte e consulenza sugli atti regionali. Esprime pareri sul programma triennale degli interventi, sulla deliberazione organizzativa relativa ai corpi e ai servizi e sui programmi formativi.
Struttura regionale, banca dati e interconnessioni
La struttura regionale competente svolge funzioni di monitoraggio, assistenza tecnica agli enti locali, supporto alla Conferenza e al Comitato, elaborazione del programma regionale e gestione della banca dati regionale di polizia locale e del sistema di interconnessione via etere con numero unico. Può inoltre avvalersi di personale della polizia locale comandato, anche oltre i limiti ordinari, previo nulla osta dell’ente di appartenenza.
Collaborazione istituzionale e gestione associata
La Regione promuove accordi con Stato ed enti locali per scambio informativo, integrazione delle sale operative, coordinamento nei controlli, formazione congiunta e piani d’intervento su problemi rilevanti di sicurezza o disordine urbano diffuso. Promuove anche intese con le province per l’esercizio integrato delle funzioni tra polizie provinciali e comunali.
È inoltre favorita la gestione associata dei servizi e dei corpi, soprattutto tra comuni di minore dimensione e, di norma, sotto i 5.000 abitanti, con criteri, misure e finanziamenti stabiliti dalla Giunta regionale.
Interventi finanziati dalla Regione
La Regione può concedere contributi per l’acquisto o il noleggio a lungo termine di attrezzature per il potenziamento dei servizi e corpi di polizia locale. Può inoltre finanziare interventi per sale operative, vigilanza potenziata nelle aree a rischio e istituzione del vigile di quartiere.
Per tali interventi è previsto un programma triennale, adottato dalla Giunta entro il 31 dicembre antecedente il triennio e aggiornato annualmente. Gli enti locali presentano i progetti entro il termine fissato dal programma; la struttura regionale ne verifica la compatibilità entro 30 giorni.
Misure ulteriori: alloggi, salute e iniziative di valorizzazione
Nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti alla polizia locale. La Regione attiva inoltre il monitoraggio delle patologie professionali connesse alle funzioni di polizia locale avvalendosi delle strutture sanitarie.
È istituita la Giornata regionale della polizia locale del Lazio, con iniziative annuali e possibili riconoscimenti agli appartenenti distintisi per merito. La Regione può anche organizzare corsi di educazione alla legalità e alla sicurezza nelle scuole primarie e secondarie.
Ordinamento dei corpi e dei servizi
Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali tramite corpi e servizi istituiti singolarmente o in forma associata. Il corpo può essere istituito solo se sono destinati almeno sette addetti. I regolamenti locali devono rispettare criteri minimi di uniformità su dotazioni organiche, presenza sul territorio, articolazione dei servizi, uso dell’uniforme, ambito territoriale, continuità operativa e strutture adeguate.
La Giunta regionale può adottare indirizzi e standard organizzativi ulteriori. In caso di gestione associata, gli enti devono disciplinare con regolamento le modalità operative e l’organo competente per direzione e vigilanza.
Direzione, personale e accesso ai ruoli
Il sindaco, il presidente della provincia o l’organo individuato per la gestione associata impartiscono direttive e vigilano sul servizio. Il comandante o responsabile risponde della gestione delle risorse, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina del personale.
Il regolamento dell’ente disciplina classificazione, articolazione in ufficiali, sottufficiali e agenti, inquadramento del comandante, concorsi e selezioni. La partecipazione ai concorsi richiede idoneità psico-fisica accertata dalle ASL secondo parametri regionali; alle commissioni concorsuali partecipa un esperto giuridico nominato dalla Regione, salvo diversa previsione regolamentare.
Mezzi, uniformi e strumenti di autotutela
Un regolamento regionale definisce caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi, colori regionali, modelli delle divise, simboli di grado, tessere di riconoscimento, strumenti di autotutela e relativi criteri di assegnazione, corsi obbligatori di addestramento per il personale armato e modulistica uniforme. Può prevedere anche una targa identificativa per i veicoli di servizio. Per Roma Capitale sono previste disposizioni specifiche, da concertare con il Comune.
Formazione permanente e Accademia regionale
La Regione promuove un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli e per qualificazione e aggiornamento del personale. A tal fine è prevista la fondazione di partecipazione “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio”, con partecipazione regionale subordinata a limiti sugli organi e a regole che evitino conflitti di interesse.
L’Accademia cura la formazione degli operatori e il rafforzamento della polizia locale come servizio di prossimità. I diritti della Regione come socio sono esercitati dal Presidente della Regione o da un assessore delegato.
Corsi, titoli e riconoscimenti formativi
I corsi si distinguono in corsi per l’accesso ai ruoli e corsi di qualificazione/aggiornamento. Il superamento può valere ai fini delle graduatorie concorsuali e della progressione di carriera secondo i contratti collettivi. La struttura regionale tiene un elenco di chi ha superato i corsi di accesso, requisito per la selezione di personale a tempo determinato.
Sono previste convenzioni con altre scuole di polizia locale, con la Scuola del corpo di polizia municipale del Comune di Roma e con università per corsi accademici finalizzati a diplomi in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza del territorio e alla pianificazione delle risorse. La Regione assicura anche corsi per la patente di servizio.
Personale ausiliario e relazioni annuali
Il personale ausiliario e gli incaricati di funzioni ausiliarie sono sottoposti al coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile del servizio; il personale di sorveglianza delle aree naturali protette conserva autonomia operativa nelle proprie funzioni. L’attività documentale del personale ausiliario deve confluire presso gli uffici competenti e nella banca dati regionale.
Il personale ausiliario frequenta corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione, con oneri a carico degli enti richiedenti, salvo le competenze provinciali. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio sugli interventi attuati e sui relativi effetti.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
In prima applicazione, la Giunta doveva adottare entro quattro mesi gli atti su contributi e gestione associata, entro sei mesi il programma triennale e entro sei mesi il regolamento sui mezzi e uniformi; il Comitato tecnico-consultivo doveva essere costituito entro due mesi. Fino all’adozione dei nuovi atti, restavano validi i contributi secondo la normativa previgente. Sono state abrogate la precedente disciplina regionale sulla polizia locale e alcune disposizioni su vigili di quartiere e contributi al potenziamento dei servizi.
Aspetti finanziari
La legge prevede stanziamenti regionali per interventi in conto capitale, per spese correnti e, più recentemente, per il funzionamento e le attività della Fondazione/Accademia regionale di polizia locale del Lazio, con coperture individuate per specifiche annualità. È inoltre previsto uno stanziamento per il funzionamento del Comitato tecnico-consultivo. Le previsioni finanziarie sono legate alle annualità indicate nel testo e alla disciplina di bilancio vigente.
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