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Legge

L.R. Lazio 18/2004

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 18/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 18/2004 introduce prime modifiche alla l.r. 24/1998 sulla pianificazione paesistica e tutela dei vincoli paesaggistici, per adeguarla al Codice dei beni culturali e alla Convenzione europea del paesaggio. Interviene anche sulla l.r. 12/2004 sugli illeciti edilizi. Contiene norme transitorie, abrogazioni e disposizioni vigenti dalla pubblicazione sul BUR.

Modifiche alla disciplina laziale sulla pianificazione paesistica e disposizioni transitorie collegate agli illeciti edilizi

Modifiche alla pianificazione paesistica e alla disciplina dei beni paesaggistici nel Lazio

La legge regionale Lazio n. 18 del 2004 interviene in via di prima revisione sulla legge regionale 24/1998, relativa alla pianificazione paesistica e alla tutela dei beni e delle aree vincolate. Il provvedimento è adottato in attesa di una disciplina organica della materia e mira ad adeguare l’ordinamento regionale ai principi del d.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea del paesaggio.

Finalità e quadro generale

La legge dichiara espressamente di voler favorire la compatibilità tra pianificazione paesistica e sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante forme di collaborazione istituzionale. L’intervento è quindi principalmente di coordinamento e aggiornamento della normativa regionale vigente in materia paesaggistica.

Contenuto delle modifiche alla l.r. 24/1998

Il testo modifica numerosi articoli della legge regionale 24/1998, con interventi su disposizioni concernenti pianificazione, procedimenti, contenuti degli strumenti paesistici, rapporti tra livelli istituzionali, adeguamenti e disciplina connessa ai vincoli paesaggistici. In più punti vengono sostituiti commi, inseriti nuovi commi o nuovi articoli, e riformulati rinvii interni della disciplina.

Tra le innovazioni strutturali, la legge:

  • introduce nuovi articoli nella l.r. 24/1998, tra cui gli articoli 18ter, 18quater, 27.1, 31.1, 31ter, 31quater e 31quinquies;
  • sostituisce integralmente l’articolo 24;
  • sostituisce il previgente articolo 31bis;
  • modifica numerosi commi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27bis, 31, 34 e 36ter.

Poiché il testo consolidato fornito omette il contenuto puntuale delle sostituzioni, il provvedimento va letto come un intervento di riscrittura e integrazione della disciplina paesaggistica regionale, senza che dal testo disponibile emergano i dettagli delle singole regole inserite.

Abrogazioni e riassetto normativo

La legge abroga espressamente:

  • l’articolo 27ter della l.r. 24/1998, introdotto dalla l.r. 10/2001 e successivamente modificato dalla l.r. 32/2002;
  • l’articolo 296 della l.r. 10/2001, nella parte in cui aveva inserito l’articolo 27ter;
  • i commi 2 e 3 dell’articolo 13 della l.r. 32/2002, relativi a un’interpretazione autentica e a una modifica dell’articolo 27ter.

L’effetto complessivo è quello di eliminare dal sistema regionale la disciplina collegata al previgente articolo 27ter, sostituendola con il nuovo assetto disposto dalla legge del 2004.

Modifica alla legge regionale sugli illeciti edilizi

La legge interviene anche sulla l.r. 12/2004, recante disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi. In particolare, sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, apportando un correttivo alla disciplina regionale collegata alla definizione degli illeciti edilizi.

Disposizioni transitorie

La legge contiene una disciplina transitoria di rilievo, che limita l’applicazione di alcune innovazioni ai PTP approvati dalla stessa l.r. 24/1998. In particolare:

  • le modifiche agli articoli 5, 6, 7 e 16 della l.r. 24/1998, nei commi indicati dalla legge, non si applicano ai PTP approvati dalla medesima l.r. 24/1998;
  • anche le disposizioni degli articoli 31quater e 31quinquies, come inseriti dalla legge, non si applicano a tali PTP.

La norma prevede inoltre che le province possano presentare proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona solo a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR previsto dall’articolo 21 della l.r. 24/1998, come modificato.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 10 dicembre 2004. Le disposizioni hanno quindi efficacia dal 11 dicembre 2004, salvo i limiti transitori espressamente previsti per alcuni PTP e per le proposte provinciali di modifica dei vincoli.

Valutazione di attualità

Si tratta di un atto ancora utile solo come testo di modifica storica della disciplina paesaggistica laziale, ma il suo contenuto è in gran parte assorbito nel successivo consolidamento della l.r. 24/1998 e delle norme correlate. Per l’operatore, il suo rilievo principale è ricostruttivo, specie per comprendere l’evoluzione della pianificazione paesistica regionale e le regole transitorie allora introdotte.

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