Cassazione Penale, Sentenza n. 34162/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per la violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). Ha sostenuto: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione perché non sarebbe stato riconosciuto un giustificato motivo, nonostante la prova dello stato di indigenza; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus e illegittimità dell'ordine di espulsione emesso dal Tribunale, che avrebbe ordinato l'espulsione senza i presupposti di legge e senza motivare sulla pericolosità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bari del 25/05/2022 perché il giudice di appello non avrebbe dovuto decidere sull'impugnazione (la sentenza del Giudice di pace del 2/03/2021 aveva irrogato solo una multa e non era appellabile). Avendo qualificato l'appello come ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., la Corte ha poi esaminato il merito e ha rigettato il ricorso: ha ritenuto valida la notifica e la motivazione dell'ordine di allontanamento, ha escluso che la generica indigenza costituisca di per sé "giustificato motivo", ha riscontrato la traduzione dell'ordine in francese e la capacità del ricorrente di comprendere l'italiano, e ha escluso la speciale tenuità del fatto per la prolungata permanenza (oltre sette mesi) dopo la notifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)
Il reato consiste nella violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni; la Corte conferma che la sussistenza di un "giustificato motivo" esclude il reato ma richiede prova specifica e concreta delle condizioni ostative, non una generica situazione di indigenza
art. 13, comma 7, T.U. immigrazione
Prevede l'obbligo di traduzione dell'ordine di espulsione in lingua conosciuta dall'interessato; la Corte ha valutato che l'ordine era stato tradotto in francese e che il ricorrente comprendeva l'italiano, rendendo valida la notifica
art. 34, d.lgs. n. 274/2000 (tenuità del fatto)
La speciale tenuità può escludere la punibilità ma va valutata in relazione alla lesività e alla gravità della condotta; la Corte ha ritenuto che la prolungata inosservanza dell'ordine (oltre sette mesi) esclude la tenuità
art. 606 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione; la Corte ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha deciso il merito dopo aver annullato la decisione del giudice d'appello che non avrebbe potuto decidere
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado irroga solo una multa (pena pecuniaria senza altra sanzione) l'impugnazione in appello può essere inammissibile: il mezzo corretto è il ricorso per cassazione; il giudice d'appello deve astenersi dal decidere e trasmettere gli atti o la sua decisione sarà annullata
- Per escludere la punibilità ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione per "giustificato motivo" non è sufficiente una generica dichiarazione di indigenza: il difensore deve allegare e provare circostanze specifiche e concrete che rendano impossibile, pericoloso o eccessivamente gravoso adempiere all'ordine di allontanamento
- La mancata traduzione dell'atto è rilevante solo se non risulta che l'interessato conosce la lingua in cui la notifica è stata fatta; elementi come la durata della residenza e dichiarazioni degli agenti possono dimostrare la comprensione della lingua e rendere valida la notifica
- La speciale tenuità della fattispecie è esclusa quando la condotta abbia una durata e una lesività tali da non consentire il trattamento come evento di scarsa rilevanza; la prolungata permanenza dopo la notifica dell'ordine è un fattore negativo per il riconoscimento della tenuità
- Onere dell'allegazione: il difensore deve fornire elementi di fatto precisi e temporali che ostacolino l'espulsione; altrimenti la valutazione negativa del giudice sulla sussistenza di giustificati motivi sarà difficilmente censurabile in Cassazione
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