Cassazione Penale, Sentenza n. 21896/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto le scritture contabili della fallita Partenopea Centro Rettifiche Sas. di Ciaravolo Pietro & C., di cui era socio accomandatario. Ha impugnato la sentenza di conferma in appello per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 216 L.F. e vizio di motivazione, deducendo indeterminatezza dell'imputazione (sarebbe stata operata una commistione tra le due fattispecie previste dall'art. 216, comma 1, n. 2), travisamento dei dati probatori (sosteneva di aver consegnato tardivamente parte della documentazione e che altra documentazione era stata distrutta da un terzo, D'Avanzo) e mancato accertamento dell'impossibilità per il Curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; (2) violazione dell'art. 217, comma 2, L.F. e vizio di motivazione, sostenendo che in mancanza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta la fattispecie doveva essere ricondotta alla bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condotta contestata fosse chiaramente la sottrazione delle scritture (prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F.) e ha condiviso le argomentazioni dei giudici di merito secondo cui mancava una plausibile giustificazione dell'imputato circa la mancata custodia e consegna dei libri contabili, mentre le scritture mancanti riguardavano proprio l'ultimo periodo di attività in cui si era formato un consistente disavanzo (pari a Euro 229.787,86). La Corte ha escluso la fondatezza delle censure su travisamento probatorio e sulla mancanza del dolo: i giudici di merito avevano fornito motivazioni coerenti e basate su plurime evidenze. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
La Corte ha interpretato l'art. 216, comma 1, n. 2, distinguendo nettamente la prima parte (sottrazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili, cioè la fisica sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari) dalla seconda (fatti accertati su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi). Nel caso di specie è stata ritenuta applicabile la prima fattispecie.
art. 217, comma 2 L.F.
La norma relativa alla bancarotta semplice documentale è stata richiamata dalla difesa per ottenere la derubricazione in assenza di dolo; la Corte ha invece ritenuto che, alla luce degli elementi probatori e dell'assenza di spiegazioni plausibili da parte dell'imputato, l'elemento soggettivo configurasse dolo specifico e quindi non fosse applicabile la derubricazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838
Richiamata per precisare la distinzione tra la fattispecie di sottrazione/occultamento/distruzione (prima parte dell'art. 216, n. 2) e la fattispecie che presuppone l'esame di libri rinvenuti (seconda parte).
Massime di principio
- La sottrazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili è configurata quando le scritture vengono fisicamente sottratte alla disponibilità degli organi fallimentari; questa fattispecie presuppone un comportamento attivo volto a impedire l'accesso alla documentazione.
- Per ottenere la derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale è necessario dimostrare, con chiari e specifici elementi, l'assenza del dolo (in particolare del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e, se rilevante, che la documentazione disponibile fosse comunque idonea a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.
- La mera affermazione di aver consegnato o di aver trovato "qualche" documento non è sufficiente: la difesa deve indicare con precisione quali documenti sono stati consegnati, quando e se tali documenti erano effettivamente idonei a ricostruire le posizioni creditorie e patrimoniali.
- In sede di gravame e soprattutto in Cassazione le censure sul travisamento probatorio richiedono un'onere di allegazione specifico: non è sufficiente contestare in termini generici le valutazioni dei giudici di merito, occorre indicare elementi decisivi e autosufficienti che dimostrino l'errore.
- Quando le scritture mancanti riguardano il periodo in cui si è formato il rilevante disavanzo patrimoniale, il giudice può legittimamente inferire il dolo se manca una spiegazione plausibile del custode o amministratore sulla destinazione o conservazione di quelle scritture.
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