Ordinanza n. 143/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-e -OMISSIS-, emessi e notificati in data 5 novembre 2025 (-OMISSIS-) e 25 novembre 2025 (-OMISSIS-), e di diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di due nulla osta al lavoro subordinato e diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui sono stati revocati i nulla osta al lavoro subordinato loro rilasciati e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca è stata motivata dalle condanne riportate dal datore di lavoro istante, per reati previsti dagli artt. 337, 582 e 576, comma 1, n. 1, c.p., nonché dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, con applicazione della recidiva e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. In sede cautelare, i ricorrenti hanno contestato la riconducibilità di tali condanne alle fattispecie ostative previste dall’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 e, implicitamente, l’esistenza di un generale potere discrezionale dell’Amministrazione di valutare l’affidabilità del datore di lavoro al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati, rinviando ogni ulteriore valutazione al merito. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i reati per i quali il datore di lavoro era stato condannato, pur gravi, non rientrassero nell’elenco dell’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, che appariva tassativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’art. 22, considerato nel suo complesso, sembrava non attribuire all’Amministrazione un generico potere di valutazione dell’affidabilità del datore di lavoro, ma soltanto il potere di applicare le specifiche fattispecie ostative previste dalla legge. Ritenuto sussistente anche un pregiudizio grave e irreparabile, il TAR ha disposto la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
In sede cautelare, l’elenco delle fattispecie ostative al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato appare tassativo e non consente di fondare la revoca su reati non compresi nell’elenco.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare, in presenza di fumus e di pregiudizio grave e irreparabile.
artt. 337, 582 e 576, comma 1, n. 1, c.p.
Norme penali richiamate nei provvedimenti impugnati quali riferimenti delle condanne riportate dal datore di lavoro; il TAR ha rilevato che tali reati non risultavano inclusi nell’elenco dell’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma penale richiamata per una delle condanne del datore di lavoro; anche tale fattispecie non risultava compresa nell’elenco ostativo considerato dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’elenco delle fattispecie penali ostative previsto dall’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 appare tassativo e non consente di revocare un nulla osta al lavoro subordinato sulla base di condanne per reati non inclusi nell’elenco.
- L’art. 22 d.lgs. 286/1998 non sembra attribuire all’Amministrazione un generale e autonomo potere di valutare l’affidabilità del datore di lavoro oltre le specifiche fattispecie ostative tipizzate dalla legge.
- La gravità dei reati riportati dal datore di lavoro, considerata in sé, non è sufficiente a giustificare in sede cautelare la revoca del nulla osta quando le relative fattispecie non rientrano nell’elenco legale degli impedimenti.
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