Sentenza n. 12316/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sergente -OMISSIS-, nato a-OMISSIS- il -OMISSIS-”, con cui si comunica l'esito della riunione degli Organi Programmatori, nonché l'assegnazione presso la Direzione di Munizionamento della Marina Militare - -OMISSIS- - di -OMISSIS-, e si invita il ricorrente a presentarsi presso la predetta Direzione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l'assunzione in servizio; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del ricorrente presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e/o, comunque, per la condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa alla individuazione della sede di servizio secondo i principi e/o le modalità che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa con assegnazione a una sede distante dalla residenza e obbligo di presentazione per la sottoscrizione del contratto e la presa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato ma reimpiegabile nei ruoli civili in mansioni compatibili con le proprie infermità e con la ridotta efficienza psicofisica, aveva chiesto il transito ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 66/2010, segnalando anche le proprie condizioni sanitarie, l'assistenza continuativa prestata a un fratello disabile, le difficoltà economiche e la necessità di una sede vicina alla residenza. L'Amministrazione disponeva il transito, assegnandolo tuttavia a una sede che avrebbe richiesto circa otto ore giornaliere di viaggio con mezzi pubblici. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 1, 3, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990, degli artt. 1028 e 1029 del d.P.R. 90/2010, dei principi di partecipazione e contraddittorio, il difetto di motivazione e istruttoria, l'eccesso di potere e la violazione dell'art. 97 Cost., per omesso preavviso di rigetto rispetto alla mancata assegnazione della sede vicina. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la disparità di trattamento, lo sviamento, la violazione dell'art. 2087 c.c., della normativa sulla sicurezza del lavoro, del legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e proporzionalità e della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, oltre all'illegittimità della circolare per contrasto con gli artt. 3, 32 e 36 Cost. Il ricorrente contestava, in particolare, che l'Amministrazione avesse considerato le condizioni sanitarie soltanto per individuare il profilo professionale, applicando poi automaticamente il criterio della maggiore carenza organica per la sede, senza verificare la compatibilità del pendolarismo con le prescrizioni della CMO e senza valutare concretamente le ragioni sanitarie e familiari dedotte per ottenere una sede viciniore.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo non dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il procedimento aveva infatti come oggetto principale il transito, disposto in senso favorevole, nei ruoli civili; l'individuazione della sede costituiva una conseguenziale misura organizzativa, non una distinta istanza suscettibile di accoglimento parziale ai fini dell'art. 10-bis. Ha invece accolto il secondo motivo. L'Amministrazione aveva valutato le condizioni psicofisiche del dipendente soltanto per l'individuazione delle mansioni, senza esaminare la compatibilità della sede assegnata e del pendolarismo quotidiano con le prescrizioni della CMO, che imponevano di evitare stress psicofisici intensi e protratti. Il dovere di protezione della salute del lavoratore pubblico è unitario e impone di considerare anche l'impegno necessario per raggiungere la sede; non è sufficiente applicare il solo criterio della maggiore carenza organica. La verificazione disposta dal TAR ha confermato l'incompatibilità clinica di circa otto ore quotidiane di viaggio con le patologie del ricorrente e il rischio di aggravamento. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima l'interpretazione restrittiva seguita dalla Marina delle deroghe previste dall'Annesso 2 della circolare del 25 luglio 2023. Le nozioni di documentate e gravi situazioni sanitarie personali e di particolari esigenze di elevata protezione sociale non possono essere limitate, mediante prassi amministrativa, ai soli casi di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, invalidità civile almeno del 67%, causa di servizio o assistenza a familiare con handicap grave. L'Amministrazione deve valutare in concreto la gravità delle specifiche situazioni rappresentate, senza applicare automatismi. Gli atti sono stati annullati nei limiti dell'interesse del ricorrente, con obbligo per l'Amministrazione di rinnovare il procedimento di assegnazione della sede considerando sia le risultanze della verificazione sia le condizioni sanitarie e di protezione sociale dedotte. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese della verificazione, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Il militare giudicato non idoneo transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Disciplina il transito a domanda del militare non idoneo nei ruoli civili della Difesa e costituisce la base normativa del procedimento esaminato.
Decreto interministeriale 18 aprile 2002
Atto attuativo richiamato per la disciplina del transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto presuppone un'intenzione di diniego; non è stato ritenuto applicabile quando l'istanza principale di transito sia stata accolta e l'assegnazione della sede costituisca conseguenziale misura organizzativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione e un'istruttoria adeguate, nel caso concreto, sulla compatibilità della sede assegnata con le condizioni di salute e sulle ragioni personali e familiari dedotte.
art. 2087 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento del dovere di protezione della salute del lavoratore; la sentenza afferma l'unitarietà del dovere di protezione del datore pubblico.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Richiamato dalla prassi amministrativa quale requisito per alcune deroghe, ma il giudice esclude che le deroghe della circolare possano essere limitate automaticamente a tale sola situazione.
art. 33 l. 104/1992
Richiamato in relazione all'assistenza a familiare con disabilità e alla qualifica di caregiver.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno consentito al TAR di disporre la verificazione medico-legale sulla compatibilità tra la sede, il pendolarismo e le condizioni psicofisiche del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa, insieme al GDPR e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel procedimento di transito del militare non idoneo nei ruoli civili della Difesa, l'Amministrazione deve verificare e motivare concretamente la compatibilità della sede assegnata non solo con le mansioni astrattamente attribuite, ma anche con le condizioni psicofisiche del dipendente e con l'impegno necessario per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro.
- Il criterio organizzativo della maggiore carenza di organico può orientare l'assegnazione della sede, ma non esonera l'Amministrazione dal rispetto del dovere unitario di protezione della salute del lavoratore pubblico e dalla verifica della compatibilità concreta della destinazione.
- Le deroghe al criterio ordinario di assegnazione della sede previste per documentate e gravi situazioni sanitarie o per particolari esigenze di elevata protezione sociale devono essere valutate in concreto e non possono essere ristrette, mediante prassi amministrativa, a un elenco tassativo di ipotesi non previsto dalla legge o dalla stessa circolare applicata.
- Quando il procedimento amministrativo considera le condizioni sanitarie del dipendente per l'individuazione delle mansioni, deve coerentemente tenerne conto anche nella scelta della sede, evitando una separazione artificiosa tra valutazione dell'idoneità alle mansioni e valutazione dell'impatto del pendolarismo.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto quando l'istanza principale di transito nei ruoli civili sia accolta e l'individuazione della sede costituisca una conseguenziale misura organizzativa, non configurabile come autonoma domanda soggetta ad accoglimento parziale.
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