Sentenza n. 1967/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'Amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa diretta a ottenere l'avvio dell'azione amministrativa e determinano la cessazione della materia del contendere, anche se l'esito finale del procedimento non è ancora stato definito.
- Quando l'Amministrazione si attiva nel corso del giudizio avverso il silenzio e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio deve tenere conto del tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e del comportamento concretamente tenuto dall'Amministrazione dopo l'attivazione del giudizio; in presenza di un'attivazione amministrativa tempestiva e ragionevole, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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