Cassazione Civile, Ordinanza n. 20315/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l’anno 2004, poi annullato in appello dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: la CTR avrebbe illegittimamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla società contribuente per provare l’inerenza dei costi contestati, benché tale documentazione non fosse stata esibita in sede di controllo nonostante richiesta formale dell’Ufficio. La società controricorrente eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per giudicato interno sulla questione della inutilizzabilità dei documenti, sostenendo che il primo giudice avesse già deciso implicitamente sul punto rigettando l’eccezione dell’Ufficio e affrontando direttamente il merito.
La decisione
La Corte accoglie l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente: rileva che la Commissione tributaria provinciale, pur non pronunciando espressamente sulla pregiudiziale eccezione di inutilizzabilità dei documenti ex artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972, aveva comunque deciso nel merito sulla documentazione prodotta, così mostrando una valutazione incompatibile con l’eccezione dell’Ufficio. Poiché l’Agenzia, pur risultando vittoriosa nel giudizio di primo grado quanto all’esito finale, era soccombente su tale questione preliminare di rito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolverla al giudice d’appello; la mera riproposizione non era sufficiente. Ne consegue la formazione del giudicato interno sulla questione e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di controllo può fondare l’eccezione di inutilizzabilità nel processo; se la questione è stata respinta, espressamente o implicitamente, occorre impugnarla con appello incidentale.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma che, insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, fonda la preclusione probatoria per i documenti non prodotti in sede di verifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
art. 342 c.p.c.
L’appello incidentale è necessario per devolvere al giudice di secondo grado una questione preliminare o un’eccezione rimasta soccombente, essendo richiesta una critica alla decisione di primo grado.
art. 343 c.p.c.
La proposizione dell’appello incidentale deve rispettare i relativi termini, pena l’inammissibilità.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione delle difese e delle eccezioni non basta quando vi sia stata una decisione, anche implicita, sfavorevole sulla questione.
art. 276 c.p.c.
La Corte richiama la regola dell’ordine delle questioni: il merito può essere esaminato solo dopo la definizione della questione preliminare di rito, se logicamente e processualmente pregiudiziale.
art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione con appello incidentale comporta il passaggio in giudicato interno della questione non devoluta validamente al giudice superiore.
Massime di principio
- Se una questione preliminare di rito o un’eccezione è stata rigettata, anche implicitamente, dal giudice di primo grado, la parte che ne sia rimasta soccombente deve proporre appello incidentale per rimetterla in discussione in appello; la mera riproposizione non è sufficiente.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è utilizzabile solo quando la domanda o eccezione non sia stata decisa perché legittimamente assorbita o non esaminata; non vale invece a censurare una decisione, espressa o implicita, già adottata sul punto.
- Quando la questione preliminare condiziona l’esame del merito, l’omesso corretto veicolo impugnatorio determina giudicato interno sulla questione stessa e rende inammissibile la successiva censura in cassazione.
- L’eccezione di inutilizzabilità della documentazione non esibita in sede di controllo ha natura di questione autonoma rispetto alla valutazione del suo valore probatorio nel merito; la decisione sul merito non elimina la necessità di impugnare specificamente il rigetto della preclusione probatoria.
- L’errore del giudice di primo grado nell’ordine di trattazione delle questioni può essere denunciato solo con un’impugnazione che contesti il modus procedendi della sentenza, non con una semplice riproposizione difensiva.
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