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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01868/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2025 che aveva rigettato l'istanza di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso, proposto dal difensore del condannato, denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale si era fondato unicamente sulla relazione sanitaria dell'istituto penitenziario che, a detta della difesa, era sommaria e priva di valutazione della grave patologia accertata nella consulenza di parte; inoltre il provvedimento non si sarebbe confrontato criticamente con le risultanze della consulenza medico-legale di parte e non avrebbe fornito adeguati accertamenti tecnici.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi al differimento della pena per gravi motivi di salute: ha preso in esame la consulenza medico-legale di parte, la relazione sanitaria dell'istituto penitenziario e altra documentazione aggiornata; ha ritenuto che le patologie (ipotrofia muscolare, deficit motorio per lesione dei nervi femorale e otturatorio, contrattura paravertebrale e problematiche lombari) fossero descritti uniformemente nelle risultanze e adeguatamente gestibili in carcere, senza necessità di contatti continui con presidi esterni. La Corte ha inoltre valorizzato elementi relativi alla condotta e alla pericolosità sociale del ricorrente (precedenti, uso di armi, violazioni di misure di prevenzione, abbandono volontario di terapie e comunità terapeutiche, dipendenza da alcool e stupefacenti, atti di violenza e istigazione sui social) che, secondo il Tribunale, rendevano sproporzionato il differimento rispetto alla tutela della collettività. La motivazione è stata ritenuta logica, fondata su dati oggettivi e adeguatamente confrontata con la consulenza di parte; non sussisteva l'obbligo di ulteriori accertamenti tecnici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Richiamata quale norma che disciplina il differimento per gravi motivi di salute: il Tribunale ha valutato che le condizioni del condannato non integravano i presupposti dell'art. 147 perché non ponevano in pericolo la vita né richiedevano trattamenti non attuabili nello stato di detenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per vizio motivazionale (omessa o contraddittoria motivazione). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse congrua e non affetta da i vizi denunciati.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37086 dell'08/06/2023

    Principio secondo cui il giudice deve accertare se le condizioni di salute possano essere adeguatamente preservate in istituto o in centri penitenziari e se siano compatibili con finalità rieducative e trattamento rispettoso dell'umanità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019

    Se dalla documentazione clinica emergesse incompatibilità con il regime carcerario, il giudice che non accolga l'istanza deve motivare su dati tecnici concreti e, se necessario, disporre accertamenti medici o nominare un perito.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 49621 dell'11/10/2023

    Il tribunale deve esaminare in concreto le condizioni di salute, le cure necessarie e l'incidenza dell'ambiente carcerario sul quadro clinico, non limitandosi a valutazioni astratte.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024

    Richiamato il principio di bilanciamento tra tutela della collettività e principio di umanità della pena, considerando durata, età e pericolosità sociale del condannato.

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare concretamente se le condizioni di salute del detenuto possano essere adeguatamente trattate in carcere; la mera asserzione di gravità non è sufficiente senza dati clinici che dimostrino l'impossibilità di cure in istituto.
  • Se la documentazione clinica indica incompatibilità col regime detentivo, il rifiuto del differimento richiede motivazione fondata su dati tecnici concreti e, se del caso, nuovi accertamenti o nomina di perito.
  • La valutazione deve bilanciare il diritto alla salute e il principio di umanità della pena con la tutela della collettività; elevata pericolosità sociale, recidiva e comportamenti di inaffidabilità (abbandono delle cure, violazioni di misure) pesano contro l'assegnazione alla detenzione domiciliare.
  • Le relazioni sanitarie dell'istituto penitenziario hanno valore se adeguatamente documentate; la consulenza di parte va esaminata e confrontata criticamente, ma non invalida il provvedimento se il giudice motiva il perché ritiene le patologie compatibili con il carcere.
  • Per ottenere successo con una richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute è utile produrre documentazione medica dettagliata che dimostri la necessità di cure non disponibili in carcere (terapie continue, contatti costanti con presidi esterni, strutture specialistiche), e contrastare elementi relativi alla pericolosità e all'inaffidabilità comportamentale.

Testo integrale

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