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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-29/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019. — Cobra Servicios Auxiliares SA contro FOGASA e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro “per la realizzazione di un’opera o un servizio”. — Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18

Giurisprudenza europea62018CJ0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di una normativa spagnola che attribuisce un’indennità inferiore ai lavoratori a termine impiegati per un’opera o un servizio rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati collettivamente. Ha ritenuto che le due situazioni non siano equiparabili quanto al contesto giuridico della cessazione del rapporto e che la diversità dell’indennità sia giustificata da ragioni oggettive. Di conseguenza, la disciplina nazionale è stata ritenuta conforme al diritto dell’Unione; la seconda questione sulla Carta è divenuta assorbita.

Indennità di cessazione del rapporto: è compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro una normativa nazionale che riconosce ai lavoratori a termine "per opera o servizio" un’indennità inferiore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivi oggettivi a seguito della risoluzione del medesimo appalto.

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa spagnola che, in caso di cessazione di un contratto di appalto, prevede per i lavoratori assunti a tempo determinato per la realizzazione di un’opera o di un servizio un’indennità di cessazione inferiore rispetto a quella spettante ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili licenziati collettivamente per cause oggettive legate alla produzione; in subordine, se tale disparità configuri una discriminazione vietata dagli articoli 20 e 21 della Carta.

Principio di diritto

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una disciplina nazionale che riconosce ai lavoratori assunti con contratto a termine per la realizzazione di un’opera o di un servizio un’indennità di cessazione inferiore rispetto a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili licenziati per cause oggettive, quando le due ipotesi rispondono a presupposti giuridici diversi: nel primo caso la cessazione è legata alla scadenza concordata del contratto, nota sin dall’origine, nel secondo a un licenziamento imprevedibile che incide sulla stabilità del rapporto e giustifica un’indennità più elevata. Tale differenza è dunque sorretta da ragioni oggettive.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro
  • Clausola 3 dell’accordo quadro
  • Clausola 4 dell’accordo quadro
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 15 del testo refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
  • Articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori
  • Articolo 51, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori
  • Articolo 52 dello Statuto dei lavoratori
  • Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori
  • Articolo 56, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori

Indennità di cessazione e parità di trattamento nel lavoro a tempo determinato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, nell’ambito di controversie tra una società appaltatrice e tre lavoratori assunti con contratto a termine per la realizzazione di un’opera o di un servizio. Il nodo è la compatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, della diversa misura dell’indennità dovuta alla cessazione del rapporto rispetto a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivi oggettivi.

Fatti e procedimento principale

La Cobra Servicios Auxiliares SA aveva assunto gli interessati per svolgere servizi connessi a un contratto di appalto concluso con Unión Fenosa. Quando il contratto di appalto è stato risolto, i contratti a termine dei lavoratori sono cessati con riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori spagnolo, pari a 12 giorni di retribuzione per anno di servizio.

Parallelamente, la stessa impresa ha avviato un licenziamento collettivo di lavoratori a tempo indeterminato impegnati nelle medesime attività, per i quali la legge spagnola prevede, in caso di licenziamento per motivi oggettivi, un’indennità di 20 giorni di retribuzione per anno di servizio ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b). Il giudice di primo grado aveva ritenuto i contratti a termine fraudolenti e aveva qualificato la cessazione come licenziamento illegittimo; la Cobra ha impugnato tale decisione sostenendo la validità dei contratti.

Normativa rilevante

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:

  • la direttiva 1999/70/CE;
  • la clausola 1 dell’accordo quadro, relativa al miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato e alla prevenzione degli abusi;
  • la clausola 3, che definisce lavoratore a tempo determinato e lavoratore comparabile a tempo indeterminato;
  • la clausola 4, punto 1, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine nelle condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive;
  • gli articoli 20 e 21 della Carta, evocati dal giudice del rinvio in via subordinata;
  • l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.

Sul piano nazionale sono rilevanti gli articoli 15, 49, 51, 52, 53 e 56 dello Statuto dei lavoratori spagnolo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice spagnolo chiede, in sostanza:

  • se la clausola 4 dell’accordo quadro osti a una normativa nazionale che, a fronte della cessazione del medesimo appalto, riconosce ai lavoratori a termine un’indennità inferiore rispetto a quella spettante ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili licenziati per cause oggettive;
  • in caso di risposta affermativa, se la disparità integri una discriminazione vietata dagli articoli 20 e 21 della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la clausola 4 dell’accordo quadro è espressione di un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione e non può essere interpretata restrittivamente. L’indennità dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro rientra nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4.

Quanto alla comparabilità, la Corte osserva che i lavoratori interessati erano stati assunti per mansioni specifiche e analoghe a quelle svolte dai lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Tuttavia, la questione decisiva è la giustificazione della differenza di trattamento.

Su questo punto la Corte distingue nettamente:

  • i contratti a termine per opera o servizio cessano alla realizzazione del compito specifico o al verificarsi dell’evento dedotto sin dall’origine, sicché le parti conoscono già al momento della stipulazione il termine o l’evento finale;
  • il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato per cause oggettive è invece conseguenza di circostanze imprevedibili che alterano il normale svolgimento del rapporto e incidono sulle legittime aspettative di stabilità del lavoratore.

Per tale ragione, l’indennità più elevata prevista per il licenziamento per motivi oggettivi ha una funzione diversa: compensare l’imprevedibilità dell’interruzione del rapporto e la frustrazione delle aspettative di continuità. La Corte ritiene quindi che lo scopo specifico dell’indennità di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e il contesto in cui essa opera costituiscano una ragione oggettiva idonea a giustificare la differenza rispetto all’indennità minore prevista per la naturale scadenza del contratto a termine.

Decisione

La Corte risponde che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale controversa. La seconda questione, fondata sugli articoli 20 e 21 della Carta, resta assorbita e non viene esaminata nel merito.

Principio affermato

La diversa indennità di cessazione tra contratti a termine per opera o servizio e contratti a tempo indeterminato risolti per motivi oggettivi è compatibile con il diritto dell’Unione quando la differenza deriva dalla diversa natura giuridica della cessazione del rapporto e dalla diversa finalità delle indennità previste dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatonon discriminazionelicenziamento collettivoindennità di fine rapportopolitica sociale

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