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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-603/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019. — Peter Bosworth e Colin Hurley contro Arcadia Petroleum Limited e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21) – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro. — Causa C-603/17

Giurisprudenza europea62017CJ0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la sezione 5 del titolo II della Convenzione di Lugano II in materia di contratti individuali di lavoro. Stabilisce che un dirigente societario che negozia i termini del proprio contratto e gestisce autonomamente l’attività non è un lavoratore ai fini di tali norme, perché manca il necessario vincolo di subordinazione. Di conseguenza, le azioni del datore di lavoro contro di lui non ricadono, per questo solo fatto, nelle regole speciali di competenza previste per i contratti di lavoro.

Qualificazione come «contratto individuale di lavoro» di un contratto tra società e dirigente con ampio potere autonomo e assenza di vincolo di subordinazione ai fini della Convenzione di Lugano II.

La questione giuridica

Se un contratto tra una società e una persona fisica che ne esercita le funzioni di dirigente possa rientrare nella sezione 5 del titolo II della Convenzione di Lugano II, dedicata ai contratti individuali di lavoro, quando il dirigente determina o ha determinato le condizioni del contratto, esercita un controllo autonomo sulla gestione corrente della società e sulle proprie funzioni, ma gli azionisti possono risolvere il rapporto. In via subordinata, se per applicare tale sezione sia necessario un vero vincolo di subordinazione e se le altre questioni sulla competenza in materia contrattuale e di illeciti siano assorbite.

Principio di diritto

Un contratto tra una società e il suo dirigente non costituisce un «contratto individuale di lavoro» ai sensi degli articoli 18-21 della Convenzione di Lugano II se, in concreto, manca un vincolo di subordinazione tra le parti: ciò avviene quando il dirigente ha un potere autonomo sulla gestione corrente e sulle proprie funzioni e ha determinato o determina i termini del contratto, anche se gli azionisti possono revocarlo o porre fine al rapporto. La sola esistenza di poteri di controllo o di revoca in capo agli azionisti non basta a fondare la subordinazione.

Norme richiamate

  • Convenzione di Lugano II (titolo II, sezione 5, articoli 18-21)
  • Articolo 5 della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Decisione 2009/430/CE del Consiglio

Qualificazione di un contratto tra società e dirigente ai fini della Convenzione di Lugano II

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom relativo all’interpretazione della sezione 5 del titolo II della Convenzione di Lugano II, che disciplina la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro. La questione nasce in una controversia risarcitoria promossa da società del gruppo Arcadia contro due dirigenti del gruppo, accusati di condotte fraudolente e di violazioni connesse ai loro rapporti professionali.

Fatti e procedimento principale

Le società Arcadia London, Arcadia Singapore, Arcadia Switzerland e Farahead Holdings hanno convenuto in giudizio Peter Bosworth e Colin Hurley dinanzi ai giudici inglesi chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da presunte operazioni fraudolente. Bosworth e Hurley, cittadini britannici domiciliati in Svizzera, erano rispettivamente chief executive officer e chief financial officer del gruppo Arcadia; erano inoltre legati a una delle società del gruppo da un contratto di lavoro redatto da loro stessi o secondo le loro istruzioni.

In primo grado la High Court ha ritenuto competente il giudice inglese per le domande fondate su unlawful means conspiracy e breach of fiduciary duty, salvo i fatti riferiti al periodo in cui i due erano vincolati da un contratto di lavoro, ritenendo per tali fatti applicabile l’articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II e quindi la competenza dei giudici svizzeri. La Court of Appeal ha respinto l’appello e la Supreme Court ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:

  • quale fosse il criterio per stabilire se un’azione proposta dal datore di lavoro contro un lavoratore rientri nella materia dei contratti individuali di lavoro;
  • quale grado di subordinazione sia necessario perché un contratto tra società e persona fisica sia qualificabile come contratto individuale di lavoro;
  • se, e a quali condizioni, un’azione del datore di lavoro rientri nell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II;
  • come qualificare la posizione di una società di gruppo diversa da quella che ha formalmente stipulato il contratto, quando agisce contro il medesimo dirigente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5 della Convenzione di Lugano II, relativo alla competenza speciale in materia contrattuale e aquiliana;
  • l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, secondo cui la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla sezione 5;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, che prevede che l’azione del datore di lavoro possa essere proposta solo davanti al giudice dello Stato in cui il lavoratore è domiciliato;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • il regolamento (CE) n. 44/2001, richiamato per l’identità testuale delle disposizioni corrispondenti;
  • la decisione 2009/430/CE del Consiglio, che approva la Convenzione di Lugano II a nome della Comunità.

Ragionamento della Corte

La Corte precisa anzitutto che l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Lugano II deve essere autonoma e uniforme, senza dipendere dal diritto nazionale. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la prestazione di attività, per un certo periodo, a favore di un’altra persona e sotto la sua direzione, in cambio di una retribuzione. Il tratto decisivo è dunque il vincolo di subordinazione.

Applicando questi criteri, la Corte osserva che, nel caso di specie, Bosworth e Hurley:

  • erano dirigenti di vertice del gruppo Arcadia;
  • avevano redatto da sé, o fatto redigere secondo le proprie istruzioni, il contratto di lavoro;
  • agivano in nome e per conto delle società del gruppo;
  • esercitavano un controllo sul datore di lavoro e sulle condizioni concrete di esercizio delle loro funzioni.

La possibilità degli azionisti di revocare il rapporto non basta a creare subordinazione: i meccanismi di controllo societario e le direttive generali degli azionisti non equivalgono, di per sé, a un potere direttivo proprio del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore. Il dirigente, nella specie, non era quindi in una posizione di dipendenza tale da poter essere qualificato come lavoratore ai fini della sezione 5.

La Corte aggiunge che la mancanza di un contratto formale non impedisce in astratto di applicare la sezione 5, ma solo se esiste effettivamente un vincolo di subordinazione. Qui, invece, tale vincolo non sussiste.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che un contratto che vincola una società a una persona fisica che esercita funzioni dirigenziali non crea un vincolo di subordinazione e non può essere qualificato come «contratto individuale di lavoro» ai sensi degli articoli 18-21 della Convenzione di Lugano II quando la persona:

  • è in grado di stabilire o stabilisce effettivamente i termini del contratto;
  • dispone di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente della società e sull’esercizio delle proprie funzioni;
  • resta soggetta soltanto al potere degli azionisti di porre fine al rapporto.

Poiché la seconda questione risolve la controversia interpretativa, la Corte ritiene assorbite la prima, la terza e la quarta questione pregiudiziale.

Principio affermato

Ai fini della sezione 5 del titolo II della Convenzione di Lugano II, la nozione di «contratto individuale di lavoro» richiede un effettivo rapporto di subordinazione; un dirigente societario che negozia il proprio contratto e gestisce autonomamente l’attività sociale non rientra in tale nozione, anche se gli azionisti conservano il potere di licenziarlo.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialecontratti individuali di lavorodiritto del lavoro dell'ueconvenzione di luganocontenzioso societario

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