Corte di giustizia, Sentenza C-638/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019. — Causa promossa da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “sigari o sigaretti” – Rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale parzialmente ricoperta da un ulteriore strato di carta. — Causa C-638/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini della direttiva 2011/64/UE, il criterio decisivo per distinguere sigari/sigaretti dalle sigarette è innanzitutto la natura della fascia esterna. I rotoli di tabacco con fascia esterna di tabacco naturale restano quindi, di regola, nella categoria dei sigari o sigaretti anche se un tratto della fascia è coperto da carta al livello del filtro. La sola somiglianza visiva con le sigarette non consente di derogare alla definizione legislativa.
Classificazione ai fini dell’accisa di rotoli di tabacco con fascia esterna di tabacco naturale parzialmente coperta da carta: rientrano nei sigari o sigaretti ex direttiva 2011/64/UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sigari o sigaretti» i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale, quando una parte di tale fascia è coperta da un ulteriore strato di carta a livello del filtro; e se, ai fini della classificazione, sia rilevante la somiglianza visiva con le sigarette.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE deve essere interpretato nel senso che i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale rientrano, in linea di principio, nella categoria dei sigari o sigaretti anche se, a livello del filtro, una parte della fascia sia coperta da un ulteriore strato di carta e il prodotto possa quindi somigliare visivamente a una sigaretta. La presenza di tale strato di carta non basta a escludere la classificazione come sigaro o sigaretto, purché il prodotto conservi le caratteristiche richieste dalla disposizione e sia destinato a essere fumato tal quale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/64/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/64/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64/UE
Classificazione ai fini dell’accisa di rotoli di tabacco con fascia esterna di tabacco naturale parzialmente coperta da carta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa suprema di Lituania in materia di accisa sul tabacco lavorato. Il dubbio interpretativo concerne l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE e la corretta qualificazione di rotoli di tabacco con fascia esterna di tabacco naturale, ma con una parte coperta da uno strato aggiuntivo di carta in corrispondenza del filtro.
Fatti e procedimento principale
La società «Skonis ir kvapas» UAB aveva importato in Lituania, tra il 1º settembre 2013 e il 17 aprile 2015, prodotti del tabacco dichiarati come sigari o sigaretti nel sistema di controllo delle merci soggette ad accisa. A seguito di controllo fiscale, l’ispettorato nazionale delle imposte ritenne che tali prodotti dovessero invece essere classificati come sigarette, poiché erano rotoli di tabacco trinciato a taglio fino, con filtro, muniti di una fascia naturale e ulteriormente ricoperti, a livello del filtro, da carta.
L’ispettorato emise quindi un avviso di accertamento con supplemento di accise, interessi di mora e ammenda. La commissione per il contenzioso tributario accolse però il reclamo della società e annullò la decisione. Il ricorso dell’ispettorato contro tale annullamento fu respinto dal tribunale amministrativo regionale di Vilnius; da qui l’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE comprenda nella nozione di sigari o sigaretti anche i casi in cui una parte della fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito sia coperta da uno strato esterno aggiuntivo di carta;
- se, ai fini della risposta, sia rilevante la circostanza che tale rivestimento di carta renda il prodotto visivamente simile a una sigaretta.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2011/64/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4;
- i considerando 4 e 8 della direttiva, che spiegano la necessità di distinguere i diversi tipi di tabacchi lavorati secondo caratteristiche e usi cui sono destinati;
- le note esplicative della nomenclatura combinata, che descrivono i sigari e sigaretti come rotoli di tabacco con fascia esterna di tabacco naturale che ricopre interamente il prodotto, senza ulteriori strati che coprano parzialmente la fascia esterna.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta le nozioni della direttiva in modo autonomo, sulla base del tenore letterale, dell’economia della direttiva e delle sue finalità.
Sul piano letterale, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si limita a prevedere che sono sigari o sigaretti i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale, purché siano esclusivamente destinati a essere fumati tal quali. Da ciò deriva che, in linea di principio, i prodotti rivestiti con tale fascia rientrano in questa categoria.
Sotto il profilo sistematico, la Corte osserva che la direttiva distingue le sigarette dai sigari/sigaretti in base alla materia della fascia esterna. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per i rotoli con fascia esterna di tabacco ricostituito, impone requisiti supplementari di peso, dimensioni e colore; tali requisiti non sono previsti per la lettera a), proprio perché la fascia naturale è il criterio essenziale di classificazione.
Quanto alla finalità della direttiva, la Corte richiama l’obiettivo di armonizzazione e di tassazione uniforme ed equa dei tabacchi lavorati. Il considerando 8 mira a evitare che prodotti simili alle sigarette siano trattati diversamente, ma non consente di disapplicare le definizioni legislative espressamente previste. La somiglianza visiva con le sigarette, da sola, non può prevalere sui criteri normativi.
La Corte respinge anche il richiamo alle note esplicative della nomenclatura combinata, precisando che esse non incidono sulla definizione ai sensi della direttiva 2011/64/UE, la quale non rinvia ai codici NC per delimitare i tabacchi lavorati soggetti ad accisa.
Infine, la presenza di uno strato di carta limitato alla zona del filtro non mette in discussione il fatto che il prodotto sia destinato a essere fumato tal quale; non altera quindi la classificazione come sigaro o sigaretto, se restano soddisfatte le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE deve essere interpretato nel senso che i prodotti del tabacco come quelli oggetto del procedimento principale, nei quali una parte della fascia esterna di tabacco naturale è coperta da un ulteriore strato di carta a livello del filtro, rientrano nella categoria dei sigari o dei sigaretti, anche se tale elemento può renderli visivamente simili alle sigarette.
Principi affermati
- La classificazione dei prodotti del tabacco ai fini dell’accisa deve fondarsi sui criteri stabiliti dalla direttiva 2011/64/UE.
- Per i rotoli con fascia esterna di tabacco naturale, la presenza di un rivestimento aggiuntivo di carta solo su una parte del prodotto non esclude la qualifica di sigaro o sigaretto.
- La somiglianza visiva con le sigarette non può prevalere sulla definizione normativa espressa dal legislatore dell’Unione.
- Le note esplicative della nomenclatura combinata non modificano l’interpretazione della direttiva, in assenza di un rinvio espresso della stessa alla NC.
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