Corte di giustizia, Sentenza C-691/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019. — PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte – Articolo 199, paragrafo 1, lettera a) – Inversione contabile – Versamento non dovuto dell’imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria – Decisione dell’autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione – Assenza di esame da parte dell’autorità tributaria della possibilità di rimborso dell’imposta. — Causa C-691/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso di fatturazione errata nell’ambito di prestazioni di costruzione soggette a inversione contabile: il fornitore aveva applicato il regime ordinario e addebitato l’IVA, poi pagata e detratta dalla destinataria. La Corte esclude che, in tale situazione, il destinatario possa ottenere la detrazione dell’IVA non dovuta, ma precisa che deve restare disponibile un meccanismo effettivo di recupero dell’indebito. Se il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, il destinatario deve poter chiedere il rimborso direttamente all’erario.
IVA indebitamente fatturata in regime ordinario anziché con inversione contabile: il destinatario dei servizi non può ottenere la detrazione dell’IVA non dovuta, ma deve poter recuperare l’imposta tramite il fornitore o, se ciò è impossibile o eccessivamente difficile, direttamente dall’amministrazione
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di neutralità fiscale ed effettività, osti a che l’autorità tributaria neghi al destinatario di servizi il diritto a detrazione dell’IVA indebitamente pagata al fornitore sulla base di fatture emesse in regime ordinario, benché l’operazione fosse soggetta a inversione contabile, senza verificare prima se il fornitore possa rimborsare l’importo e rettificare le fatture; e, in via alternativa, se l’autorità debba essa stessa rimborsare l’IVA al destinatario.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, in assenza di sospetti di evasione, la direttiva IVA e i principi di neutralità fiscale ed effettività non ostano a una prassi nazionale che neghi al destinatario dei servizi la detrazione dell’IVA indebitamente versata al fornitore quando l’operazione era soggetta a inversione contabile: l’IVA pagata al fornitore non è infatti dovuta e, in tale regime, il diritto alla detrazione presuppone il rispetto delle formalità e degli obblighi sostanziali propri dell’inversione contabile. Tuttavia, se il destinatario non può ottenere dal fornitore il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata perché ciò è impossibile o eccessivamente difficile, in particolare per insolvenza, il principio di effettività impone che possa agire direttamente nei confronti dell’amministrazione tributaria per recuperare l’imposta.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera f), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
IVA indebitamente fatturata in regime ordinario anziché con inversione contabile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Budapest) in materia di IVA e diritto a detrazione. La controversia nasce da fatture emesse erroneamente secondo il regime ordinario, quando le operazioni avrebbero dovuto essere assoggettate a inversione contabile ai sensi della normativa ungherese di attuazione dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
La PORR Építési Kft. aveva ricevuto da almeno tre fornitori fatture recanti IVA in regime ordinario, pagato tali importi, portato l’IVA in detrazione e poi chiesto il rimborso. A seguito di un controllo a posteriori, l’amministrazione tributaria ungherese ha ritenuto che le operazioni rientrassero nell’inversione contabile e ha contestato la detrazione, imponendo IVA, sanzioni e interessi.
La società ha impugnato la decisione sostenendo, in via principale, che la qualificazione dell’operazione era errata; in via subordinata, che l’autorità fiscale non poteva negare la detrazione senza verificare se i fornitori potessero rettificare le fatture e rimborsare l’IVA indebitamente ricevuta, soprattutto perché l’autorettifica sarebbe stata preclusa in pendenza di controllo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, sul momento di insorgenza del diritto a detrazione;
- l’articolo 168, che disciplina il diritto a detrarre l’IVA dovuta o assolta;
- l’articolo 178, lettera f), sulle formalità per l’esercizio della detrazione nei casi di inversione contabile;
- l’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), che consente agli Stati membri di prevedere il reverse charge per talune prestazioni di costruzione;
- l’articolo 226, relativo al contenuto delle fatture.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una prassi amministrativa che:
- nega la detrazione dell’IVA pagata al fornitore, quando l’operazione avrebbe dovuto seguire l’inversione contabile;
- non verifica prima se il fornitore possa rimborsare l’importo al cliente e correggere le fatture;
- non considera l’eventuale impossibilità di autotutela o autorettifica in pendenza di controllo;
- non prevede, in alternativa, un rimborso diretto al destinatario da parte dell’amministrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che nel regime di inversione contabile non vi è pagamento dell’IVA tra prestatore e destinatario: il destinatario è debitore dell’imposta e, in linea di principio, la compensa con la detrazione, così che nulla è dovuto all’erario.
Nel caso concreto, le fatture non riportavano le indicazioni richieste per l’inversione contabile e, soprattutto, la PORR aveva pagato ai fornitori un’IVA non dovuta. La Corte osserva che, in una situazione del genere, non risulta rispettato un obbligo sostanziale del meccanismo di reverse charge, cioè il versamento diretto dell’imposta all’erario da parte del soggetto passivo debitore. Per questo motivo, l’IVA pagata ai fornitori non può essere portata in detrazione, perché il diritto alla detrazione riguarda solo l’IVA dovuta o validamente assolta.
Quanto all’argomento della doppia imposizione, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’ordinamento nazionale deve assicurare un rimedio effettivo per recuperare l’IVA indebitamente fatturata. In linea di principio, ciò può avvenire attraverso:
- l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito del destinatario nei confronti del fornitore;
- la domanda di rimborso del fornitore all’amministrazione tributaria.
Tuttavia, se il rimborso da parte del fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, soprattutto in caso di insolvenza, il principio di effettività impone che il destinatario possa agire direttamente contro l’autorità tributaria per il recupero dell’IVA indebitamente fatturata. La Corte precisa però che questa esigenza riguarda il rimborso dell’indebito, non il diritto alla detrazione oggetto del procedimento principale.
Ne consegue che l’autorità tributaria non è tenuta, prima di respingere la detrazione, a verificare se il fornitore possa rettificare la fattura o recuperare l’IVA versata all’erario, purché l’ordinamento nazionale consenta al destinatario un rimedio effettivo per ottenere la restituzione dell’imposta indebitamente pagata.
Decisione
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nonché i principi di neutralità fiscale ed effettività, non ostano a una prassi dell’amministrazione tributaria che neghi la detrazione dell’IVA indebitamente pagata al fornitore in un caso soggetto a inversione contabile, senza prima verificare la possibilità di rimborso o rettifica da parte del fornitore. Resta però fermo che, se il recupero dell’IVA dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, il destinatario deve poter chiedere il rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.
Principio affermato
Il diritto alla detrazione non copre l’IVA erroneamente pagata al fornitore quando l’operazione era soggetta a inversione contabile; il rimedio corretto è il recupero dell’indebito. Solo se tale recupero è impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività esige un rimborso diretto da parte dell’erario.
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