Corte di giustizia, Sentenza C-473/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019. — Repsol Butano SA e DISA Gas SAU contro Administración del Estado. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Energia – Settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) – Tutela dei consumatori – Obbligo di interesse economico generale – Prezzo massimo della bombola di gas – Obbligo di distribuzione a domicilio – Articolo 106 TFUE – Direttive 2003/55/CE, 2009/73/CE e 2006/123/CE – Interpretazione della sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205) – Principio di proporzionalità. — Cause riunite C-473/17 e C-546/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le norme spagnole sul prezzo massimo del GPL imbottigliato e sull’obbligo di distribuzione a domicilio rientrano nell’ambito della direttiva 2006/123/CE come restrizioni alla libertà di stabilimento. Ha però escluso che il parametro decisivo fosse la giurisprudenza sulle direttive del gas naturale, poiché il GPL non rientra nelle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE. La misura è compatibile solo se limitata nel tempo e proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse economico generale perseguito.
Compatibilità con il diritto UE di un prezzo massimo del GPL in bombole e dell’obbligo di consegna a domicilio, alla luce della direttiva 2006/123/CE e del principio di proporzionalità.
La questione giuridica
Se il principio di proporzionalità, in particolare ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE, osti a una normativa nazionale che: (i) impone un prezzo massimo per il GPL imbottigliato destinato a tutti i consumatori, per un tempo indefinito o molto lungo; (ii) impone agli operatori con maggiore quota di mercato l’obbligo di distribuzione a domicilio; (iii) sia mantenuta in vigore da oltre 18 anni e possa cristallizzare la scarsa concorrenza.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE non osta a misure nazionali che fissano un prezzo massimo per le bombole di GPL e impongono a determinati operatori la consegna a domicilio, purché tali misure siano realmente giustificate da un obiettivo di interesse economico generale, siano mantenute solo per un periodo limitato e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo; il solo fatto che siano applicate a tutti i consumatori o che siano state prorogate a lungo non le rende automaticamente incompatibili, ma impone un controllo concreto della loro necessità, adeguatezza e riesame periodico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 106 TFUE
- Direttiva 2003/55/CE
- Direttiva 2009/73/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/55/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2003/55/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/73/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2009/73/CE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/123/CE
- Articolo 15, paragrafi 1, 2, lettere g) e h), 3, 4 e 6, direttiva 2006/123/CE
Prezzo massimo del GPL imbottigliato e obbligo di consegna a domicilio
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunal Supremo spagnolo in controversie promosse da operatori del settore del GPL contro un decreto ministeriale che aggiorna il sistema di determinazione automatica dei prezzi massimi di vendita e conferma un obbligo di distribuzione a domicilio. La Corte è chiamata a verificare se tali misure siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2006/123/CE e con il principio di proporzionalità.
Fatti e procedimento principale
Repsol Butano SA e DISA Gas SAU contestano la legittimità dell’Orden IET/389/2015, adottata sulla base della normativa spagnola sul settore degli idrocarburi. Il giudice nazionale rileva che il sistema impone:
- un prezzo massimo per il GPL imbottigliato in bombole tra 8 kg e 20 kg, comprensivo del costo della consegna a domicilio;
- un obbligo di distribuzione a domicilio a carico degli operatori con la maggiore quota di mercato nei diversi ambiti territoriali;
- una revisione periodica dell’obbligo, ma con una disciplina che in fatto permane dal 1998.
Secondo il giudice del rinvio, tali misure potrebbero ostacolare l’ingresso di nuovi operatori e congelare la concorrenza, pur essendo formalmente presentate come strumenti di tutela dei consumatori vulnerabili.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunal Supremo domanda, in sostanza, se sia compatibile con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Federutility, e con il principio di proporzionalità:
- una misura che fissa un prezzo massimo del GPL imbottigliato, applicata a tutti i consumatori e senza scadenza definita, pur essendo formalmente transitoria;
- una misura che impone la consegna a domicilio del GPL a determinati operatori, come strumento di tutela dei consumatori vulnerabili o residenti in zone difficili da raggiungere.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama anzitutto le direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, entrambe contenenti una disciplina sugli obblighi di servizio pubblico e sul prezzo delle forniture nell’interesse economico generale. Viene poi esaminata la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, e in particolare:
- l’articolo 1, che definisce l’ambito della direttiva;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che esclude solo i servizi non economici di interesse generale;
- l’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettere g) e h), 3, 4 e 6, che disciplina i requisiti soggetti a valutazione, incluse tariffe obbligatorie e obblighi di fornire servizi aggiuntivi.
La Corte richiama inoltre l’articolo 267 TFUE per il contesto del rinvio pregiudiziale, nonché l’articolo 106 TFUE evocato dal giudice nazionale in relazione agli obblighi di interesse economico generale.
Ragionamento della Corte: inapplicabilità della giurisprudenza sul gas naturale
La Corte osserva che la sentenza Federutility riguardava l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE sul gas naturale, poi riprodotto sostanzialmente nella direttiva 2009/73/CE. Tuttavia, tali direttive si applicano al gas naturale, al GNL e, solo in certi casi, ad altri gas che possano essere immessi nel sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.
Poiché il GPL non può essere tecnicamente iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza porre problemi di sicurezza, la Corte conclude che la disciplina nazionale sul GPL non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 2, di tali direttive e la giurisprudenza Federutility/ANODE non sono direttamente pertinenti per risolvere la controversia.
Applicazione della direttiva 2006/123/CE
La Corte qualifica le misure nazionali come restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi della direttiva 2006/123/CE:
- il prezzo massimo rientra espressamente tra le “tariffe obbligatorie massime” di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera g);
- l’obbligo di consegna a domicilio costituisce un “altro servizio specifico” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera h).
La direttiva si applica, in linea di principio, anche ai servizi di interesse economico generale, salvo i servizi non economici. Perciò, anche se le misure perseguono un obiettivo di interesse economico generale, esse devono rispettare le condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità dell’articolo 15, paragrafo 3, salvo che ciò osti all’adempimento della missione specifica affidata.
Criterio di proporzionalità e controlli richiesti al giudice nazionale
La Corte precisa che la proporzionalità va valutata concretamente, tenendo conto dell’evoluzione del mercato. Una misura di intervento sui prezzi o sui requisiti di accesso non deve trasformarsi in un ostacolo permanente al mercato interno.
In particolare, il giudice nazionale deve verificare:
- se il diritto interno imponga un riesame periodico, a scadenze ravvicinate, della necessità e delle modalità dell’intervento;
- se il prezzo regolamentato venga effettivamente aggiornato in modo da riflettere l’evoluzione dei costi;
- se la misura, pur in vigore dal 1998, risponda ancora a un bisogno reale in un mercato che il governo spagnolo descrive come in recessione;
- se il prezzo massimo sia tale da rendere non redditizio il segmento non regolamentato;
- se il beneficio sia effettivamente rivolto ai consumatori vulnerabili o si estenda indistintamente a tutti i consumatori privati.
La Corte osserva che l’applicazione a tutti i consumatori privati non esclude di per sé la proporzionalità, ma può indicare un eccesso rispetto all’obiettivo perseguito, soprattutto se esistono misure meno restrittive più mirate ai consumatori vulnerabili.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a misure nazionali che fissano un prezzo massimo per il GPL imbottigliato e impongono ad alcuni operatori la consegna a domicilio, a condizione che tali misure:
- siano mantenute solo per una durata limitata;
- non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di interesse economico generale perseguito.
Principi affermati
La pronuncia afferma che:
- il GPL non rientra nelle direttive sul mercato interno del gas naturale quando non può essere immesso nel sistema del gas naturale in condizioni di sicurezza;
- le misure nazionali su prezzo massimo e consegna a domicilio del GPL possono costituire restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi della direttiva 2006/123/CE;
- tali misure sono ammesse solo se proporzionate, temporanee e soggette a riesame in funzione dell’evoluzione del mercato;
- la lunga durata formale o l’applicazione generalizzata non le rende automaticamente incompatibili, ma richiede una verifica rigorosa della loro necessità concreta.
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